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Informationen zum Dokument  BGer 4A_666/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_666/2014 vom 02.12.2014
 
{T 0/2}
 
4A_666/2014
 
 
Sentenza del 2 dicembre 2014
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Daniel Ponti,
 
opponente.
 
Oggetto
 
azione di disconoscimento del debito,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 ottobre 2014
 
dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che A.________ ha fatto spiccare, per l'incasso di fr. 1'392'000.--, dall'Ufficio di esecuzione di Bern-Mittelland un precetto esecutivo 10 febbraio 2014 nei confronti della B.________ SA;
 
che con sentenza del 31 luglio 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud ha accolto l'azione di disconoscimento del debito inoltrata dalla predetta società nei confronti di A.________;
 
che la menzionata esecuzione è stata dichiarata nulla dall'Obergericht del Canton Berna e che il ricorso interposto da A.________ contro tale decisione è stato respinto, nella misura in cui era ammissibile, dal Tribunale federale con sentenza del 19 settembre 2014;
 
che con giudizio 24 ottobre 2014 il Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli, in seguito alla nullità dell'esecuzione, l'appello interposto dal convento contro la sentenza pretorile, respingendo nel contempo la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante;
 
che con ricorso 21 novembre 2014 A.________ chiede al Tribunale federale "di giudicare ricevibile" il suo appello e di accogliere la sua domanda di assistenza giudiziaria presentata sia a livello cantonale sia a quello federale;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto;
 
che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie;
 
che infatti il ricorrente si limita in sostanza a narrare i motivi per cui ritiene di disporre del credito per cui ha fatto spiccare il precetto esecutivo, ma omette di indicare per quale ragione, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, l'oggetto del suo appello non sarebbe venuto meno con l'accertamento della nullità dell'esecuzione;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza del ricorrente;
 
che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 dicembre 2014
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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