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Informationen zum Dokument  BGer 2C_227/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_227/2014 vom 24.10.2014
 
{T 0/2}
 
2C_227/2014
 
 
Sentenza del 24 ottobre 2014
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Zünd, Presidente,
 
Aubry Girardin, Stadelmann,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
C.________,
 
patrocinata dall'avv. Marco Garbani,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Revoca del permesso di domicilio,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 gennaio 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Dopo avere lavorato diversi anni nel Cantone dei Grigioni quale stagionale, C.________, cittadina serba (1970), ha ottenuto il 9 ottobre 2001 un permesso di dimora nel Cantone Ticino per vivere con il secondo marito, da cui ha divorziato nel paese natio il 24 dicembre 2007. Nel frattempo, cioè nel dicembre 2005, è stata raggiunta dai figli di primo letto E.________ (1991) e D.________ (nel luglio 1996) e l'8 ottobre 2006 è stata posta al beneficio di un permesso di domicilio, il quale è stato anche rilasciato ai figli nell'ottobre 2007. Dal 2007 C.________ convive con il connazionale A.________ (1958), anche lui titolare di un permesso di domicilio.
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B. Il 10 maggio 2012 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha condannato congiuntamente con procedura abbreviata C.________ e A.________ a 16 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), per avere tra la primavera 2010 e il 17 marzo 2011, venduto e detenuto un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 256,1 g, che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di molte persone.
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C. Sulla base dei fatti citati e dopo avere concesso a C.________ la facoltà di esprimersi, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino le ha revocato, il 3 agosto 2012, il permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico e le ha fissato un termine con scadenza al 15 settembre successivo per lasciare la Svizzera. Con separata decisione di medesima data è stato pure revocato il permesso di domicilio di A.________.
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I citati provvedimenti sono stati confermati su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 6 febbraio 2013, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con separate sentenze del 21 gennaio 2014.
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D. Il 4 marzo 2014 C.________ e A.________ hanno presentato un unico ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiedono l'annullamento della sentenza cantonale.
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Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. La Sezione della popolazione ha rinviato alla propria decisione e ai precedenti preavvisi e, infine, l'Ufficio federale della migrazione si è allineato alle considerazioni formulate dalle autorità cantonali.
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Con scritto del 10 giugno 2014 la ricorrente si è espressa sulle osservazioni formulate dalle autorità cantonali e da quella federale.
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Dinanzi a queste Corte le cause di C.________ (2C_227/2014) e A.________ (2C_226/2014) sono state disgiunte.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. ll Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).
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1.2. Presentata in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 a contrario LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
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Erwägung 2
 
2.1. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni prescritte dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono invece in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate e motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
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2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252), profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello dell'asserito arbitrio, compete al ricorrente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF).
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Erwägung 3
 
3.1. In primo luogo la ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Più precisamente rimprovera alla Corte cantonale di avere effettuato degli accertamenti generici e peraltro errati (informazioni riguardanti il padre del figlio; conoscenze da parte di costui degli usi e costumi del paese natio; necessità di rivolgersi alle autorità tutorie nel caso in cui il ragazzo rimanesse da solo in Ticino) senza averla informata né datole la possibilità di esprimersi in proposito. Sennonché su questi aspetti la ricorrente si limita, in realtà, a presentare una propria versione dei fatti (il figlio non ricorderebbe usi e costumi serbi; suo padre risulterebbe da anni di ignota dimora; interrogativi riguardo alla necessità di rivolgersi alle autorità nel caso lei lasciasse la Svizzera da sola) e a contestare in maniera appellatoria gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata. Ne discende che al riguardo la censura concernente la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. è inammissibile.
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3.2. La ricorrente fa valere in seguito la violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107), segnatamente dei suoi art. 3 cpv. 1 (presa in considerazione dell'interesse superiore del fanciullo), 5 (rispetto dei diritti e doveri dei genitori e della famiglia allargata), 9 cpv. 1 e 2 (il fanciullo e i genitori non devono essere separati contro la loro volontà e, se ciò fosse il caso, devono avere la possibilità di fare conoscere le loro opinioni) nonché 12 cpv. 1 (facoltà per il fanciullo di essere ascoltato in ogni procedura che lo riguarda). Afferma che gli interessi del figlio minorenne e la sua posizione giuridica sarebbero stati totalmente ignorati nell'attuale procedimento. Infatti il ragazzo, che rischia di essere separato dalla madre contro la sua volontà, non sarebbe stato invitato ad esprimersi né sarebbe stato personalmente ascoltato, contrariamente a quanto garantito dalla citata Convenzione. Inoltre, non sarebbero state valutate le conseguenze derivanti per lui dalla partenza della madre, segnatamente il fatto che potrebbe ritrovarsi da solo in Svizzera con il rischio di ritrovarsi a carico della pubblica assistenza.
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La critica è inconferente. Se effettivamente l'audizione dei figli è prevista anche direttamente dall'art. 12 CDF (DTF 124 III 90 consid. 3a pag. 92), detto disposto convenzionale non conferisce invece loro un diritto incondizionato di essere sentiti oralmente e personalmente in ogni procedimento giudiziario o amministrativo che li riguarda: la norma in questione garantisce unicamente che essi possano fare valere in modo appropriato il loro punto di vista, ad esempio in una presa di posizione scritta del loro rappresentante (cfr. DTF 124 II 361 consid. 3c pag. 368 e riferimenti). Nel caso concreto, il figlio della ricorrente era (ancora) minorenne quando è stata pronunciata la revoca dell'autorizzazione di cui beneficiava sua madre. Incombeva pertanto a quest'ultima, detentrice dell'autorità parentale e considerato che i loro interessi erano convergenti, rappresentarlo dinanzi alle istanze cantonali e fare valere, se del caso, i suoi eventuali argomenti. Il fatto che questi sia titolare di un proprio permesso di domicilio nulla muta nella fattispecie. Occorre infatti rammentare alla ricorrente che dal profilo del diritto degli stranieri il suo permesso di domicilio e quello del figlio sono indipendenti l'uno dall'altro. Il ragazzo, nato nel 1996, non era pertanto costretto a partire con la madre, bensì spettava a quest'ultima, detentrice dell'autorità parentale, decidere liberamente della sua sorte. Altrimenti detto se risolveva di partire con il ragazzo, il permesso di domicilio di cui era titolare decadeva naturalmente in seguito alla sua partenza. Nel caso in cui invece decideva, come ben osservato dalla Corte cantonale, di farlo rimanere in Svizzera per portare a termine il proprio apprendistato - vivendo ad esempio presso il fratello maggiore oppure presso strutture adeguate, ciò che era immaginabile siccome aveva un proprio permesso di domicilio valido - era allora compito della qui ricorrente prendere le disposizioni necessarie per provvedere alla sua sistemazione.
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4. Oggetto di disamina è la revoca del permesso di domicilio conferito a suo tempo alla ricorrente.
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4.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata.
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4.2. Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).
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4.3. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re 
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4.4. Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese - fattispecie che non è in casu data - una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della giurisprudenza al riguardo cfr. sentenza 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; cfr. inoltre le sentenze 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2 così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Pure in questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).
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4.5. Tenuto conto della pena privativa della libertà della durata di 16 mesi pronunciata nei suoi confronti il 10 maggio 2012, la ricorrente a ragione non mette in discussione la sussistenza di un motivo di revoca del suo permesso di domicilio (art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr, precedente consid. 4.1).
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4.6. Ella sostiene invece che non vi è alcun interesse pubblico preponderante al suo rinvio dalla Svizzera. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che le competenti autorità in materia degli stranieri avrebbero aspettato più di otto mesi dalla conoscenza dell'atto di accusa, emanato nei primi di ottobre 2011, rispettivamente più di tre mesi dalla condanna penale, pronunciata il 10 maggio 2012 e immediatamente esecutiva, prima di emanare il provvedimento litigioso. Senza dimenticare che nel frattempo avevano comunque proceduto al rinnovo (benché limitato a tre anni invece di cinque) del termine di controllo della sua autorizzazione di soggiorno. La mancanza d'interesse pubblico al suo allontanamento sarebbe in seguito confermata dal fatto che sia la Corte cantonale sia prima di lei il Consiglio di Stato avrebbero trascurato l'art. 53 dell'ora abrogata legge cantonale sulle cause amministrative del 19 aprile 1966 (vLPamm) secondo cui "la decisione motivata deve essere intimata entro 30 giorni dall'ultimo atto di causa" in relazione con l'art. 11 della medesima legge il quale sancisce tra l'altro che "i termini stabiliti dalla legge sono perentori". Tale inazione dimostrerebbe che ella non rappresenta (va) alcun pericolo per l'ordine pubblico poiché in caso contrario le autorità in questione si sarebbero affrettate ad emettere prima le loro rispettive decisioni. Oltre a ledere il principio di celerità, il provvedimento contestato violerebbe pure quello della proporzionalità, l'art. 96 LStr nonché il divieto dell'arbitrio.
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4.7. Su alcuni di questi punti l'impugnativa riprende in misura preponderante il ricorso presentato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni contenute nel giudizio querelato: si pone pertanto il quesito di sapere se, al riguardo, non debba essere considerata inammissibile già solo per questo motivo (DTF 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246 seg.; sentenze 2C_772/2010 del 30 giugno 2011 consid. 1 e 2C_881/2008 del 24 giugno 2010 consid. 2.1). La questione può tuttavia rimanere irrisolta poiché, come esposto di seguito, il ricorso si rivela comunque infondato e, come tale, dev'essere respinto.
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4.8. Come ben osservato dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata pag. 6), è a ragione che le competenti autorità cantonali in materia di diritto degli stranieri hanno atteso, prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione di soggiorno, che fosse emanata la decisione penale di condanna e che la stessa crescesse in giudicato, dato che, contrariamente a quanto addotto, una sentenza emanata nell'ambito di una procedura abbreviata non cresce immediatamente in giudicato, essendo prevista una, sebbene limitata, possibilità di appello (vedasi art. 362 cpv. 5 CPP nonché art. 399 CPP per i termini). Nel caso contrario infatti si sarebbe incorsi in una manifesta violazione dei diritti di parte dell'interessata (diritto di essere sentito, presunzione d'innocenza, principio in dubio pro reo). Ed è sempre a ragione che prima di emanare il provvedimento litigioso, le sia stata data - sempre al fine di rispettare i propri diritti - l'opportunità di fare valere i suoi argomenti. In queste condizioni, tenuto conto che la sentenza penale è stata decretata il 10 maggio 2012 ed intimata alle parti e alle autorità interessate il 18 giugno 2012, che il diritto di esprimersi è stato accordato il 16 luglio nonché prorogato fino al 26 luglio 2012 e che la revoca è stata pronunciata il 3 agosto successivo, ne discende che i termini entro i quali l'autorità di prime cure ha agito appaiono alquanto brevi e del tutto usuali. Niente permette quindi su questi punti di condividere l'opinione della ricorrente.
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4.9. Per quanto concerne la lamentata disattenzione arbitraria dei combinati art. 53 e 11 vLPamm e di riflesso, del principio di celerità (su questa nozione, vedasi DTF 134 IV 43 consid. 2.5 pag. 47; 130 IV 54 consid. 3.3.3 pag. 56 e rispettivi rinvii) nella propria risposta il Tribunale cantonale amministrativo osserva che il citato termine non è perentorio ma ordinatorio, come confermato peraltro dalla propria giurisprudenza e dalla dottrina (cfr. risposta del 4 aprile 2014 prima pagina). Spiega infatti che questo termine indica semplicemente il lasso di tempo entro il quale si può e si deve compiere un determinato atto processuale, senza però che la sua inosservanza tragga con sé delle sanzioni sul piano procedurale. Ora, premesso che il Tribunale federale ha definito non manifesta la natura perentoria o d'ordine del termine dell'art. 53 LPamm (sentenza 1C_63/2014 del 17 aprile 2014 consid. 2.2. e riferimenti), di fronte a questa argomentazione la ricorrente si limita a citare il testo dei disposti in questione e a ripetere che si tratta di un termine perentorio, senza però spiegare e ancora meno dimostrare in che sarebbe arbitrario, cioè manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (cfr. sulla nozione di arbitrio, DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4; 134 I 263 consid. 3.1 pag. 265 seg.) ritenere, come fatto dai giudici cantonali, che il termine in questione per i motivi sovraesposti non può essere perentorio, ma invita le autorità a pronunciarsi entro una scadenza ragionevole. Opinione quest'ultima che trova riscontro nel Messaggio n. 6654 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (sostituita dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, entrata in vigore il 1° marzo 2014), ove viene constatato che il termine previsto dall'art. 53 LPamm, per le conseguenze che potrebbe comportare (inibizione di qualsiasi ulteriore attività processuale) non può ragionevolmente essere perentorio. Niente permette pertanto di ritenere che la pronuncia contestata su questo punto sia inficiata d'arbitrio: in proposito il ricorso si rivela infondato.
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Ad ogni buon conto va osservato che, quand'anche si volesse condividere la tesi della ricorrente, ella comunque non ha fatto valere e nemmeno ha preteso di avere subito un pregiudizio dovuto al mancato rispetto del termine previsto dall'art. 53 LPamm. La critica, che si rivelerebbe ai limiti della temerarietà, andrebbe pertanto respinta poiché manifestamente infondata.
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4.10. Riguardo alla questione della proporzionalità del provvedimento querelato la ricorrente, oltre alle censure appena esaminate (cfr. consid. 4.8 e 4.9), si limita ad affermare che risiede da anni in Ticino dove ha un lavoro, che è perfettamente integrata, senza alcun carico assistenziale e che quando ha lasciato il paese natio era in una situazione del tutto diversa da quella odierna. Simili argomenti, del tutto generici, oltre a non adempiere le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non permettono di ritenere lesivo del diritto l'esame dettagliato e approfondito effettuato sulla questione dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. sentenza impugnata pag. 8 a 12 consid. 5.1 a 5.5). Ne discende che in merito a questi aspetti ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato, che vanno qui interamente condivisi. Tutt'al più va osservato che le difficoltà di adattamento che l'interessata dovrà affrontare non risultano eccedere quelle che toccano in genere i cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero.
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Erwägung 5
 
5.1. La ricorrente rimprovera in seguito al Consiglio di Stato di non essersi pronunciato sulla sua richiesta di rilascio di un permesso di dimora condizionato. Sennonché, in ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti in precedenza, ella è unicamente legittimata a formulare conclusioni riguardanti l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Al riguardo l'impugnativa è pertanto inammissibile (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
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5.2. La ricorrente afferma poi che il fatto che la Corte cantonale l'abbia invitata a sottoporre all'autorità di prime cure la sua domanda di permesso condizionato dimostra che esiste comunque la possibilità di una continuazione del soggiorno con conseguente mancato pericolo per l'ordine pubblico. La tesi, fuorviante, non può essere condivisa. La Corte cantonale si è infatti limitata a constatare che la richiesta in questione esulava dal procedimento sottopostole e doveva essere oggetto di una nuova domanda, senza minimamente esprimersi sul merito della questione. Comunque sia, indipendentemente dalla risposta dell'autorità precedente, occorre rammentare alla ricorrente che l'istanza in questione (cioè accordarle un permesso di dimora quale misura meno incisiva) è, per consolidata prassi, inammissibile e contraria al diritto federale (sentenze 2C_764/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.6, 2C_1068/2012 dell'11 febbraio 2013 consid. 2.2 e 2C_733/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 10 e rispettivi riferimenti).
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6. La ricorrente si richiama all'art. 8 CEDU. Per quanto concerne le relazioni con il figlio ci si limita a ricordarle che, dal profilo dell'applicabilità dell'art. 8 CEDU, è determinante l'età di costui al momento in cui il Tribunale federale si pronuncia (DTF 136 II 497 consid. 3.2 pag. 500 e numerosi richiami). Nel caso concreto, il ragazzo, nato il 4 luglio 1996, è ora maggiorenne. Inoltre l'interessata non ha preteso né dimostrato che egli si trova in un particolare stato di dipendenza dalla madre, suscettibile di permettergli di richiamarsi al citato disposto convenzionale nonostante la maggiore età (DTF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d-e). Per quanto riguarda invece la relazione con il convivente, dato che con sentenza odierna questa Corte ha pure confermato la revoca del permesso di domicilio pronunciata nei suoi confronti (causa 2C_226/2014) ne discende che essi nulla possono oramai dedurre dalla citata norma convenzionale.
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7. Infine la ricorrente fa valere la violazione del Trattato di domicilio e consolare conchiuso il 16 febbraio 1888 tra la Svizzera e la Serbia (RS 0.142.118.181), il cui art. 1 conferisce parità di trattamento con i cittadini svizzeri. Sennonché la ricorrente dimentica che la parità di trattamento garantita dal citato Trattato vale nei casi in cui il cittadino che vi si può appellare è titolare di un permesso di domicilio ed intende cambiare Cantone, ciò che non è evidentemente il suo caso (causa 2A.278/1999 del 1° ottobre 1999 consid. 1). La critica, manifestamente infondata, va quindi respinta.
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8. Per i motivi illustrati il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si avvera pertanto infondato e va quindi respinto.
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9. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
 
Losanna, 24 ottobre 2014
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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