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Informationen zum Dokument  BGer 2C_954/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_954/2014 vom 20.10.2014
 
{T 0/2}
 
2C_954/2014
 
Decreto del 20 ottobre 2014
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, Divisione della formazione professionale, via Vergiò 18, 6932 Breganzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Mancato rinnovo del mandato quale perito agli esami
 
per la professione di cuoco (anticipo delle spese processuali),
 
ricorso contro la decisione incidentale emanata
 
l'8 ottobre 2014 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Il 7 ottobre 2014 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la decisione del 9 settembre 2014 con cui il Consiglio di Stato ticinese ha confermato il mancato rinnovo del mandato quale perito agli esami per la professione di cuoco deciso dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, Divisione della formazione professionale, il 30 settembre 2013. Con decisione incidentale dell'8 ottobre 2014 la Corte cantonale ha invitato l'interessato a versare entro il 24 ottobre 2014 un anticipo di fr. 1'200.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile.
 
Il 17 ottobre 2014 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui contesta l'ammontare dell'anticipo richiesto a garanzia delle spese processuali, facendo valere che l'importo esatto è manifestamente sproporzionato tenendo conto delle difficoltà della causa oltre ad eccedere le sue capacità finanziarie.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
2.
 
Come già giudicato da questa Corte (sentenza 2C_796/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 2 con riferimento) quando, come in concreto, con il ricorso rivolto contro una decisione incidentale (non motivata) concernente una richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali viene unicamente censurato, adducendo motivi finanziari, l'ammontare dell'importo esatto, si giustifica in tal caso di non trattare l'allegato ricorsuale quale ricorso in materia di diritto pubblico, bensì come una domanda di riduzione della richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali e, di conseguenza, di rinviare l'atto in questione all'autorità che l'ha emanato per motivi di competenza (art. 30 cpv. 2 LTF).
 
3.
 
Quando la causa viene rinviata ad un'altra autorità, il procedimento avviato dinanzi al Tribunale federale viene stralciato dai ruoli mediante decreto del Presidente dalla Corte (art. 32 cpv. 2 combinato con il cpv. 1 LTF). Nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1. Il ricorso, assieme agli atti, viene trasmesso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per essere trattato quale domanda di riduzione dell'anticipo richiesto a titolo di garanzia delle spese processuali.
 
2. La procedura concernente la causa 2C_954/2014 viene stralciata dai ruoli.
 
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
4. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 20 ottobre 2014
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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