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Informationen zum Dokument  BGer 9C_573/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_573/2014 vom 16.10.2014
 
9C_573/2014 {T 0/2}
 
 
Sentenza del 16 ottobre 2014
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
 
cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, patrocinato
 
dall'avv. Carmine Meoli,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 27 giugno 2014.
 
 
Visto:
 
il ricorso del 7 agosto 2014 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, emanato il 27 giugno 2014,
1
lo scritto del 12 agosto 2014 con il quale, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
2
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
3
l'atto complementare dell'11 settembre 2014 (timbro postale),
4
 
considerando:
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
5
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
6
che nella fattispecie il ricorso e l'atto complementare non soddisfano queste esigenze formali minime, poiché non spiegano in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
7
che l'accertamento - qui controverso - del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurato e dell'esigibilità di un'attività professionale, anche nell'ambito di una nuova domanda, costituisce una questione di fatto che può dunque essere verificata dal Tribunale federale solo in maniera estremamente limitata (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),
8
che nell'ambito dell'accertamento dei fatti non basta criticare la decisione precedente come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente perché gli accertamenti del primo giudice sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; cfr. anche sentenza 9C_212/2013 del 12 giugno 2013 consid. 2.2.1).
9
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale amministrativo federale, il quale ha spiegato come il ricorrente non potesse prevalersi di perizie svolte in Italia, non vincolando l'autorità svizzera e limitandosi peraltro a valutare l'invalidità nella precedente attività, rispettivamente dimostrando anche un esame estremamente generico non corroborato da riscontri medici oggettivi,
10
che più in particolare il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - la mancata considerazione da parte del primo giudice della perizia medica E 213, senza tuttavia  dimostrare come manifestamente inesatta nel suo risultato la pronuncia impugnata, la quale ha precisato come tale referto non potesse essere considerato siccome non spiegava per quale motivo il ricorrente non avrebbe più potuto svolgere a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue condizioni,
11
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere trattato secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
12
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
13
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase)
14
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 16 ottobre 2014
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Meyer
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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