VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_769/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_769/2014 vom 09.10.2014
 
{T 0/2}
 
5A_769/2014
 
 
Sentenza del 9 ottobre 2014
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
 
del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
opposizione al sequestro,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto ed ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano il sequestro di specificati beni di A.________ sino a concorrenza di fr. 111'725.--, indicando quale causa del credito complessivo le decisioni di tassazione dell'imposta cantonale 1996-2010 nonché dieci multe disciplinari emesse nei confronti del convenuto;
 
che con decisione 20 agosto 2013 il Pretore ha confermato il sequestro limitatamente a fr. 62'880.70 oltre interessi;
 
che, in parziale accoglimento di un reclamo di A.________, con sentenza 26 agosto 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il sequestro sino a concorrenza di fr. 61'770.70 oltre interessi;
 
che con un unico atto datato 3 ottobre 2014 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale sia l'appena menzionata sentenza sia una sentenza di medesima data del Tribunale d'appello relativa ad un sequestro concesso su istanza della Confederazione Svizzera (concernente l'imposta federale diretta 1995-2010), postulando in via principale l'annullamento dei sequestri e in via subordinata il rinvio della causa all'autorità di prima istanza " per rivedere le concessioni dei sequestri tenendo conto dell'impignorabilità dei beni sequestrati";
 
che con il presente giudizio viene deciso il ricorso rivolto contro la sentenza cantonale relativa al sequestro decretato su istanza dello Stato del Cantone Ticino;
 
che, nella misura in cui censura anche la decisione di prima istanza, il gravame appare di primo acchito inammissibile (art. 75 cpv. 1 LTF);
 
che le decisioni in materia di sequestro sono delle misure cautelari nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 135 III 232 consid. 1.2);
 
che secondo l'art. 98 LTF contro le decisioni in materia cautelare il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali;
 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF);
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii; 133 III 589 consid. 2);
 
che il gravame all'esame non soddisfa le predette esigenze di motivazione;
 
che il ricorrente si limita infatti ad alludere ad una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), senza però minimamente argomentare in che modo la sentenza impugnata sarebbe - non solo nella sua motivazione ma anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 139 III 334 consid. 3.2.5);
 
che il ricorrente allude insufficientemente anche ad una violazione delle "garanzie procedurali generali (art. 29 cpv. 1 CF) " - egli parrebbe lamentarsi della durata eccessiva della procedura dinanzi all'autorità inferiore -, omettendo del resto di spiegare in che modo l'eventuale riconoscimento della fondatezza di tale censura possa condurre all'accoglimento delle sue richieste di giudizio;
 
che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 ottobre 2014
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).