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Informationen zum Dokument  BGer 4A_287/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_287/2014 vom 06.10.2014
 
{T 0/2}
 
4A_287/2014
 
 
Sentenza del 6 ottobre 2014
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, Presidente,
 
Kiss, Niquille,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Emanuela  Epiney-Colombo, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
ricusa,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 marzo 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Nell'ambito delle cause che la oppongono a B.________ in merito a un appartamento/ufficio oggetto di un contratto di sublocazione, l'avv. A.________ aveva postulato nell'ottobre 2010 la ricusa del Pretore del distretto di Lugano Claudia Canonica Minesso. Il 28 marzo 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, tale domanda.
 
2. Il 20 aprile 2013 A.________ ha chiesto la ricusa della Presidente della menzionata Corte d'appello giudice Emanuela Epiney-Colombo. La domanda è stata respinta in quanto ricevibile, con sentenza 14 marzo 2014, dalla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, presieduta dal suo vicepresidente e completata da un giudice di un'altra Camera. La Corte cantonale ha ritenuto che il rifiuto di dar seguito alla richiesta di un secondo scambio di scritti non permette di dedurre una parvenza di prevenzione da parte del magistrato. Ha poi considerato che l'altro motivo di ricusa, fondato sull'art. 47 cpv. 1 lett. b CPC, è stato invocato in modo errato e tardivo, perché la ricusante non poteva segnatamente ignorare, dopo aver ricevuto la richiesta di anticipo spese, che la Presidente della Corte adita avrebbe partecipato alle cause.
 
3. Con ricorso dell'8 maggio 2014 A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'accoglimento della sua domanda di ricusa con il ritorno degli atti " per la continuazione, ovvero il giudizio della causa a cura di un collegio diverso da quello qui querelato che ha giudicato questa doglianza", nonché l'accertamento della nullità delle menzionate due decisioni incidentali.
 
4. L'art. 42 cpv. 2 LTF esige, pena l'inammissibilità del rimedio di diritto, che il ricorrente si confronti almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) e spieghi perché l'atto attaccato viola il diritto.
 
5. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un'impostazione scorretta e non veritiera della sua posizione. Ella afferma che la parvenza di parzialità scaturirebbe dalla combinazione del fatto che la magistrata ricusata ha presieduto la Corte che ha respinto il 28 marzo 2011 la domanda di ricusa della Pretora con i comportamenti successivi attinenti alle domande presentate il 10 aprile 2013 (invio di un informale e-mail e l'emanazione delle decisioni 11 aprile 2013"manifestamente nulle per totale assenza di motivazione").
 
6. Infine la ricorrente lamenta che la Corte cantonale non si è chinata sulla questione attinente alla richiesta di far produrre una nuova procura al rappresentante di B.________, ha erroneamente definito quest'ultima proprietaria dell'ente locato e ha trascritto delle frasi commettendo degli errori ortografici.
 
7. Da quanto precede discende che il ricorso, nella minima misura in cui è ammissibile, si rivela manifestamente infondato. Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 ottobre 2014
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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