VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_819/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_819/2014 vom 30.09.2014
 
{T 0/2}
 
6B_819/2014
 
 
Sentenza del 30 settembre 2014
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Mathys, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 21 luglio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con sentenza del 21 luglio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), dopo aver concesso la facoltà di emendare il gravame, ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.A.________ e B.A.________ contro il decreto di non luogo a procedere emanato l'11 giugno 2014 dal Procuratore pubblico, in quanto non rispettava le esigenze di motivazione di cui all'art. 385 CPP.
 
Contro tale giudizio A.A.________ e B.A.________ hanno inoltrato ricorso al Tribunale penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per competenza al Tribunale federale. Essi postulano, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza della CRP. Chiedono inoltre di essere posti a beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
2. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto.
 
Nella misura in cui gli insorgenti si richiamano ad altre procedure, contestano l'operato del procuratore pubblico, si dilungano nell'esporre la cronistoria dei fatti denunciati e nel ribadire le proprie accuse l'impugnativa risulta d'acchito inammissibile, perché esula dall'oggetto della presente procedura costituito dalla sentenza di irricevibilità della CRP (art. 80 cpv. 1 LTF). Sul tema tuttavia non lamentano alcuna violazione del diritto, limitandosi a dichiarare di opporsi alla decisione cantonale, che definiscono "sproporzionata" e incomprensibile atteso che i loro precedenti reclami alla CRP erano stati esaminati nel merito. Tali asserzioni sono lungi dall'adempiere le esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF poste per spiegare come e in che misura l'autorità cantonale avrebbe disatteso il diritto nel ritenere non dati i presupposti formali per un esame di merito del reclamo.
 
3. Manifestamente non motivato in modo sufficiente e pertinente, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 settembre 2014
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Mathys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).