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Informationen zum Dokument  BGer 4A_534/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_534/2013 vom 01.09.2014
 
{T 0/2}
 
4A_534/2013
 
 
Sentenza del 1° settembre 2014
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, Presidente,
 
Hohl, Ramelli, Giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________Sagl,
 
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Fubiani,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Alain Susin,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di appalto; mercede,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2013 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. La C.________Sagl ha ricevuto in subappalto dalla A.________Sagl l'esecuzione di diverse opere di impresario costruttore in uno stabile a Rovio. Ha emesso dodici richieste di acconto, o fatture intermedie, in funzione dell'avanzamento dei lavori, per un totale di fr. 384'719.75. La A.________Sagl ha pagato solo fr. 309'643.--, lasciando quindi scoperti fr. 75'076.75 relativi alle ultime tre fatture.
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B. La A.________Sagl insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 25 ottobre 2013. Chiede l'annullamento della sentenza cantonale e la reiezione integrale della petizione. B.________SA propone di respingere il ricorso con osservazioni del 6 novembre 2013. L'autorità cantonale non si è pronunciata.
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Diritto:
 
1. Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF).
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2. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1).
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3. La Corte ticinese ha osservato preliminarmente che le parti erano legate da un contratto di appalto (art. 363 CO). Siccome la lite verte principalmente sull'onere della parte attrice di allegare e provare i fatti sui quali fonda le proprie pretese e sull'obbligo corrispondente della parte convenuta di contestarli e provare a sua volta le proprie contestazioni, essa ha in seguito riassunto le regole giurisprudenziali federali e cantonali a tale riguardo.
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4. La ricorrente si prevale della violazione del diritto federale, in particolare dell'art. 8 CC, dell'abuso del potere di apprezzamento e dell'accertamento inesatto dei fatti. A mente sua sarebbe " di meridiana evidenza che i lavori oggetto di contestazione (...) sono quelli che la convenuta non ha pagato e che non intende pagare (non certo quelli regolarmente pagati), ovvero quelli rappresentati nei docc. F.G.H.", che la controparte non ha eseguito. Questo sarebbe " l'unico inequivocabile messaggio ricavabile dalla semplice lettura degli allegati di risposta e duplica ", ribadito anche durante la discussione dei quesiti peritali davanti al Pretore. La ricorrente ritiene quindi di avere spiegato in modo chiaro i fatti contestati e che di conseguenza, sempre in forza dell'articolo 8 CC, toccava all'opponente provare di avere effettivamente eseguito le opere contestate.
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5. Dal profilo processuale la Corte ticinese ha osservato correttamente che, in forza degli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, la procedura di prima istanza era retta dal diritto cantonale (CPC/TI). La circostanza è di rilievo per la valutazione degli obblighi delle parti di allegare e provare i fatti. Se, per un verso, il diritto federale stabilisce in quale misura debbano essere sostanziati i fatti posti a fondamento di una pretesa affinché possano essere sussunti nel diritto materiale (cfr. DTF 127 III 365 consid. 2b pag. 368 con rinvii), fino all'entrata in vigore del CPC le esigenze alle quali sottostava l'onere della parte convenuta di contestare le allegazioni dell'altra parte erano invece definite, di principio, dal diritto cantonale (DTF 117 II 113 consid. 2; sentenza 4A_629/2009 del 10 agosto 2010 consid. 4.1 con rinvii).
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6. La sentenza cantonale costata che alle allegazioni della parte attrice, che aveva addotto di avere effettuato in subappalto le opere di capomastro elencate nei documenti C, E, F, G e H, la convenuta aveva contrapposto un " atteggiamento improntato alla negazione totale e categorica " ridotto a " una sola e lapidaria frase " di risposta e a " poche righe " nella duplica. Nell'atto di risposta la convenuta obiettava infatti che " tutto quanto richiesto oggi dalla C.________Sagl in più, rispetto a quanto da tempo percepito, risulta privo della benché minima giustificazione nella misura in cui si riferisce ad opere mai eseguite e/o fornite, in ogni caso mai commissionate dalla convenuta e, in ogni caso ancora, assolutamente non giustificate e/o giustificabili per rapporto a quanto originariamente richiesto e/o necessario ".
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7. Ne viene che la Corte cantonale ha applicato correttamente il diritto federale; non ha in particolare violato l'art. 8 CC. La contestazione globale della ricorrente non poneva l'opponente in condizione di capire quali fatti precisi fossero contestati e di reagire adeguatamente fornendo prove puntuali. Il ricorso sotto questo profilo è infondato. Esso è invece inammissibile nella misura in cui la ricorrente contesta i fatti, segnatamente gli accertamenti concernenti l'esecuzione pacifica dei lavori durante il periodo in discussione; le sue censure sono espresse in modo appellatorio, non spiegano l'arbitrio (cfr. consid. 2).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° settembre 2014
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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