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Informationen zum Dokument  BGer 5A_455/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_455/2014 vom 26.08.2014
 
{T 0/2}
 
5A_455/2014
 
 
Sentenza del 26 agosto 2014
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali von Werdt, Presidente,
 
Escher, Marazzi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
 
ricorrente,
 
contro
 
E.________ Holding Limited,
 
patrocinata dagli avv. Stefano Codoni e Chiara Bertoli,
 
opponente.
 
Oggetto
 
cauzione processuale (azione di contestazione della graduatoria del fallimento),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2014
 
dal Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con petizione 6 agosto 2012 A.________ ha promosso un'azione di contestazione della graduatoria del fallimento della società E.________ (Switzerland) SA, convenendo in giudizio E.________ Holding Limited, la quale aveva insinuato nel predetto fallimento un credito di fr. 5'514'611.73.
 
Con decisione 16 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto un'istanza di prestazione di cauzione di fr. 110'000.-- per spese ripetibili presentata dalla convenuta. A seguito del reclamo di quest'ultima, la decisione pretorile è stata annullata dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza 21 giugno 2013 e l'incarto è ritornato al Pretore. Con decisione 7 gennaio 2014, in parziale accoglimento della predetta istanza, quest'ultimo ha assegnato a A.________ un termine di 30 giorni per prestare una cauzione processuale di fr. 53'000.--.
 
2. Con sentenza 25 aprile 2014 il Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro la decisione pretorile 7 gennaio 2014. Il Presidente ha considerato che A.________ non avesse portato alcun argomento in grado di sovvertire la conclusione del Pretore secondo cui la sua situazione finanziaria configura una costellazione di insolvenza ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC (RS 272). Il Presidente ha inoltre respinto le obiezioni di A.________ avverso l'opinione del Giudice di prime cure che ha ritenuto giustificata la cauzione anche per il fatto che l'attore è ancora debitore delle ripetibili assegnate alla controparte con la già menzionata decisione 21 giugno 2013 del Tribunale d'appello, riconoscendo così (implicitamente) che pure il requisito dell'art. 99 cpv. 1 lett. c CPC fosse da considerarsi soddisfatto.
 
3. A.________ si è aggravato al Tribunale federale con ricorso in materia civile 30 maggio 2014 chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame, l'annullamento della sentenza cantonale e la reiezione dell'istanza di prestazione di cauzione processuale. Il ricorrente ritiene che il presupposto di insolvenza dell'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC non sarebbe in concreto soddisfatto.
 
Con decreto 23 giugno 2014 al gravame è stato conferito il postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito.
 
4. L'art. 99 cpv. 1 CPC prevede che, su richiesta del convenuto, l'attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se a) non ha domicilio o sede in Svizzera, b) risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni, c) è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura, oppure d) per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso. Le predette condizioni sono alternative.
 
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto contestato viola il diritto. Qualora, come in concreto, la sentenza impugnata si fondi su due motivazioni alternative e indipendenti, il ricorrente deve confrontarsi, pena l'inammissibilità del ricorso, con entrambe,e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate (DTF 138 III 728 consid. 3.4 con rinvio; 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii).
 
Il gravame all'esame è unicamente incentrato sulla contestazione dell'adempimento del requisito di insolvenza dell'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC. C ome rettamente osservato dall'opponente nelle sue osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, i l ricorrente non si confronta invece minimamente con l'altra motivazione - alternativa - dell'autorità inferiore, attinente all'adempimento del requisito dell'art. 99 cpv. 1 lett. c CPC. In tali condizioni il ricorso si rivela inammissibile in seguito alla sua carente motivazione.
 
5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, l'opponente avendo unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando soccombente.
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 26 agosto 2014
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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