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Informationen zum Dokument  BGer 9C_498/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_498/2014 vom 19.08.2014
 
9C_498/2014 {T 0/2}
 
 
Sentenza del 19 agosto 2014
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
 
cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 maggio 2014.
 
 
Visto:
 
il ricorso 23 giugno 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 21 maggio 2014 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato la decisione del 21 giugno 2013 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino e gli ha rinviato la causa per nuovi accertamenti medici ed economici,
1
 
considerando:
 
che la decisione di rinvio della Corte cantonale all'UAI configura una decisione incidentale siccome non pone termine alla lite e riguarda soltanto una fase del procedimento (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.1 pag. 480),
2
che una decisione incidentale può essere impugnata separatamente, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b),
3
che tale normativa si basa su motivi di economia procedurale, nella sua qualità di Corte suprema il Tribunale federale dovendo infatti essere chiamato a statuire una volta sola su di una controversia, alla fine della procedura (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34 e seg.),
4
che un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se non può essere eliminato successivamente con una favorevole decisione finale sul merito (DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607),
5
che un simile pregiudizio non è però né invocato (sull'obbligo di motivazione al riguardo cfr. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con riferimenti) né è altrimenti riconoscibile (cfr. DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484),
6
che le indicazioni all'UAI contenute nella pronuncia del Tribunale cantonale relative al calcolo del grado di invalidità non forniscono, per prassi costante (sentenza 9C_207/2010 del 29 marzo 2010), un motivo per esaminare nel merito il ricorso,
7
che di conseguenza la condizione di ricevibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è data,
8
che similmente nemmeno è possibile entrare nel merito del ricorso in virtù dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF poiché neppure a tal proposito il ricorrente fa valere o sostiene alcunché,
9
che il ricorrente potrà impugnare la nuova decisione dell'UAI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni e rispettivamente la pronuncia impugnata, al momento in cui sarà resa la decisione finale, in quanto essa influisca sul contenuto di quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF),
10
che di conseguenza il ricorso contro il giudizio impugnato è manifestamente inammissibile e può essere liquidato secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 (lett. a e b) LTF,
11
che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
12
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
13
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non vengono prelevate spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 19 agosto 2014
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Parrino
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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