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Informationen zum Dokument  BGer 5A_470/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_470/2014 vom 07.08.2014
 
{T 0/2}
 
5A_470/2014
 
 
Sentenza del 7 agosto 2014
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Samuele Quattropani,
 
opponente.
 
Oggetto
 
azione di disconoscimento del debito,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 maggio 2014 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con decisione 21 gennaio 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ritenuto tardiva l'azione di disconoscimento del debito promossa il 21 maggio 2013 da A.________ nei confronti di B.________;
 
che con sentenza 6 maggio 2014 la Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________ contro la decisione pretorile;
 
che con ricorso in materia civile 4 giugno 2014 A.________ ha impugnato la sentenza di appello dinanzi al Tribunale federale;
 
che con decreto 6 giugno 2014 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 3'500.-- entro il 20 giugno 2014;
 
che con decreto 26 giugno 2014 al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento del predetto anticipo spese, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
 
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato al ricorrente il 2 luglio 2014;
 
che il 6 agosto 2014 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 agosto 2014
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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