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Informationen zum Dokument  BGer 4A_280/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_280/2014 vom 23.07.2014
 
{T 0/2}
 
4A_280/2014
 
 
Sentenza del 23 luglio 2014
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ Sagl in liquidazione,
 
patrocinata dall'avv. Enzio Bertola,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. dott. Gianmaria Mosca,
 
opponente.
 
Oggetto
 
espulsione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 marzo 2014 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il 7 febbraio 2014, adito dalla B.________ SA con un'istanza di sfratto, il Pretore del distretto di Lugano ha ordinato alla A.________ Sagl di mettere a libera disposizione dell'istante una specificata superficie commerciale entro 10 giorni dalla notifica della decisione. Con sentenza 17 marzo 2014 la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un appello presentato dalla convenuta.
 
2. Con ricorso del 9 maggio 2014 la A.________ Sagl domanda al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di annullare la decisione di appello.
 
Il 21 maggio 2014 il Pretore del distretto di Lugano ha decretato il fallimento della ricorrente a far tempo dal giorno seguente.
 
Con risposta 3 giugno 2014 la B.________ SA indica che lo sfratto è già stato eseguito il 7 aprile 2014 e chiede pertanto lo stralcio del ricorso.
 
La risposta è stata trasmessa alla ricorrente il 6 giugno 2014, avvertendola che eventuali osservazioni dovevano pervenire al Tribunale federale entro il 23 giugno 2014.
 
3. L'art. 207 cpv. 1 LEF prevede che, salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. In concreto una tale sospensione non entra in linea di conto, atteso che la decisione impugnata concerne una procedura che secondo la giurisprudenza ha un carattere d'urgenza (sentenza 4C.129/2005 del 5 agosto 2005 consid. 4).
 
4. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del ricorso. Giusta l'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto civile chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Tale norma coincide con l'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF. L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del rimedio di diritto porterebbe al ricorrente, evitandogli di subire un pregiudizio di natura economica, ideale o materiale (DTF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3). Se tale interesse manca già al momento dell'inoltro del ricorso, quest'ultimo si rivela inammissibile (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1). Il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente all'esistenza di un interesse degno di protezione quando l'impugnativa è diretta contro un atto che potrebbe ripetersi in futuro in circostanze analoghe e le questioni litigiose, qualora si ripresentassero, non potrebbero essere esaminate tempestivamente (DTF 140 III 92 consid. 1.1).
 
Nella fattispecie, come indicato nella risposta, lo sfratto alla presenza della Polizia è stato eseguito prima che la ricorrente ha adito il Tribunale federale. Infatti quest'ultima non solo non ha contestato la documentata affermazione dell'opponente, ma ha addirittura indicato nel ricorso che " la decisione di chiusura " comunicata dalla Polizia comunale era stata fatta anticipare al 7 aprile 2014. Così stando le cose, il ricorso, depositato in un momento in cui già non sussisteva più un interesse degno di protezione nel senso dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF e senza che siano realizzati i presupposti che permettono al Tribunale federale di prescindere da tale circostanza, si rivela manifestamente inammissibile.
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso va deciso nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 luglio 2014
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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