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Informationen zum Dokument  BGer 4D_59/2013  Materielle Begründung
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BGer 4D_59/2013 vom 03.07.2014
 
{T 0/2}
 
4D_59/2013
 
 
Sentenza del 3 luglio 2014
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, Presidente,
 
Kolly, Ramelli, Giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
patrocinata dallo Studio legale Velo,
 
opponente.
 
Oggetto
 
disconoscimento del debito,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2013 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con petizione del 26 aprile 2007, depositata presso la Pretura di Lugano, la B.________ SA ha chiesto che fosse accertata l'inesistenza del debito di fr. 23'375.-- oggetto di un precetto esecutivo fattole notificare da A.________ per i difetti della cappa di aspirazione istallata nella cucina della sua abitazione. Il Pretore aggiunto ha accolto la petizione con sentenza del 26 marzo 2012, accertando l'inesistenza del predetto debito e ordinando all'Ufficio di esecuzione di Lugano di cancellare l'esecuzione a carico dell'attrice.
 
2. A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 16 settembre 2013 chiedendo che la sentenza cantonale sia annullata e che gli atti siano rinviati al Tribunale di appello per nuovo giudizio.
 
3. Non essendo raggiunto il valore litigioso minimo previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile, la sentenza cantonale, finale e di ultima istanza, è impugnabile soltanto mediante ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Per la motivazione di tale rimedio di diritto, l'art. 117 LTF rimanda all'art. 106 cpv. 2 LTF. Il ricorso deve quindi indicare in modo chiaro, senza rinvii ad altri atti, i diritti che si pretendono violati e spiegare in cosa consiste la violazione; critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 Il 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2). Inoltre, qualora una sentenza - o parte di essa - si fondi su più motivazioni alternative ed indipendenti, occorre contestarle tutte con censure che soddisfano le predette esigenze di motivazione, sotto pena d'inammissibilità (DTF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).
 
4. Il Tribunale di appello - confermando in sostanza il giudizio del Pretore aggiunto - ha dapprima stabilito che il convenuto, che ne portava l'onere, non ha allegato e non ha provato né la natura dei difetti dei quali si prevale (art. 368 cpv. 2CO), né la loro segnalazione tempestiva all'appaltatore (art. 367 cpv. 1 CO). Esso ha inoltre considerato - riprendendo anche su questo punto l'avviso del Pretore aggiunto - che " l'appellante neppure accenna agli elementi che permetterebbero di comprendere come egli abbia quantificato la pretesa fatta valere in ragione dei difetti dell'opera, cifrata in fr. 23'375.-- ". La Corte cantonale ha quindi ritenuto che il giudice di prime cure non era incorso in una violazione del diritto di essere sentito per aver limitato l'istruttoria in ragione delle mancate allegazioni del convenuto.
 
Nella fattispecie il ricorrente censura la prima delle suddette motivazio ni,attinente alla natura dei difetti e alla loro tempestiva segnalazione all'opponente, che ritiene arbitraria e lesiva del diritto di essere sentito, del diritto alla prova e del principio della parità di trattamento. Egli omette però completamente di attaccare il rimprovero mossogli di non aver in alcun modo allegato la quantificazione della sua pretesa, pur non contestando che anche ciò gli incombeva. In queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile a causa della sua carente motivazione e non è necessario esaminare le critichevolte contro l'argomentazione principale della Corte cantonale (sopra,consid. 3).
 
5. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 luglio 2014
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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