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Informationen zum Dokument  BGer 2C_549/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_549/2014 vom 06.06.2014
 
{T 0/2}
 
2C_549/2014
 
 
Sentenza del 6 giugno 2014
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comune di S. Antonino,
 
rappresentato dal suo Municipio,
 
Via Municipio 10, 6592 S. Antonino,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
multa per violazione del regolamento per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e della relativa ordinanza,
 
ricorso contro la decisione emanata il 9 maggio 2014 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Dopo un iter processuale che non occorre qui rievocare il Municipio del Comune di S. Antonino ha inflitto il 14 febbraio 2014 a A.________ una multa di fr. 200.-- per violazione del regolamento comunale per il servizio raccolta spazzatura e della relativa ordinanza.
1
B. Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con giudizio del 9 aprile 2014. L'atto depositato il 25 aprile successivo da A.________ dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la suddetta pronuncia è stato invece stralciato dai ruoli il 9 maggio 2014, dopo che l'interessata aveva specificato alla Corte cantonale che voleva unicamente chiarire qualche aspetto all'indirizzo del Consiglio di Stato, senza essere intenzionata ad impugnarne la decisione.
2
C. Il 30 maggio 2014 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso nel quale censura, in sintesi, la violazione della propria buona fede e chiede di poter beneficiare del gratuito patrocinio.
3
Non sono state chieste osservazioni.
4
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).
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1.2. La ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto voleva procedere. Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio, se il suo allegato adempia alle esigenze formali del tipo di ricorso esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382).
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1.3. Nel caso concreto, può rimanere irrisolto il quesito di sapere se l'interessata - alla quale è stata inflitta una multa di fr. 200.-- per violazione del regolamento comunale per il servizio raccolta spazzatura e della relativa ordinanza - doveva esperire un ricorso in materia penale oppure un ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. su questo punto DTF 138 I 367 consid. 1 pag. 369 segg.). In effetti, per i motivi esposti di seguito, in entrambi i casi l'impugnativa sfugge comunque ad un esame di merito.
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2. Quando è rivolto contro una decisione cantonale, il ricorso in materia penale, rispettivamente quello in materia di diritto pubblico, è proponibile unicamente contro decisioni rese in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore, nel rispetto del requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali di cui agli artt. 80 cpv. 1 e 2 nonché 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF. Ne discende che in concreto unico tema suscettibile di essere sottoposto all'esame della presente Corte è quello della legittimità dello stralcio della causa dai ruoli decretato dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo con la pronunzia 9 maggio 2014. Orbene, la ricorrente non ne chiede formalmente l'annullamento né fa valere argomenti al riguardo, limitandosi ella a criticare l'operato del Consiglio di Stato, che non costituisce però una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza: per l'effetto devolutivo del ricorso la stessa è infatti stata sostituita dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo e soltanto quest'ultima pronuncia può costituire l'oggetto dell'impugnativa (DTF 136 II 539 consid. 1.2 pag. 543, 470 consid. 1.3 pag. 474, 101 consid. 1.2 pag. 104; sentenza 2C_795/2012 del 1° maggio 2013 consid. 1.3, in RtiD II-2013 n. 12). Il presente ricorso è quindi inammissibile.
8
3. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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4. L'istanza di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame, la quale non era peraltro documentata, dev'essere respinta in quanto il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese seguono la soccombenza (artt. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
10
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione alla ricorrente, al Municipio di S. Antonino in rappresentanza del Comune, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 giugno 2014
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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