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Informationen zum Dokument  BGer 2F_8/2014  Materielle Begründung
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BGer 2F_8/2014 vom 10.05.2014
 
{T 0/2}
 
2F_8/2014
 
 
Sentenza del 10 maggio 2014
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Zünd, Presidente,
 
Aubry Girardin, Stadelmann,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
Domanda di restituzione per inosservanza del termine tendente all'annullamento della sentenza del Tribunale federale 2C_1046/2013 del 19 marzo 2014.
 
 
Fatti:
 
A. Il 6 novembre 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso contro la sentenza pronunciata il 30 settembre 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino con cui veniva confermato il rifiuto del rinnovo del proprio permesso di dimora, deciso in prima istanza il 9 maggio 2012 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni.
1
Con decreto presidenziale del 13 dicembre 2013 l'interessato è stato invitato a versare entro il 20 gennaio 2014 un anticipo di fr. 2'000.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie. In seguito allo scritto con cui questi faceva valere difficoltà finanziarie, con decreto del 22 gennaio 2014 gli è stato impartito un termine suppletorio per provvedere al pagamento in due rate, ossia un primo versamento entro il 14 febbraio 2014 e il secondo entro il 7 marzo 2014, con l'avvertenza che in assenza di pagamento della totalità dell'anticipo spese entro l'ultimo giorno del termine fissato, cioè il 7 marzo 2014, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
2
B. Con sentenza 2C_1046/2013 del 19 marzo 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso esperito da A.________ siccome la seconda rata è stata versata l'8 marzo 2014, quindi dopo la scadenza del termine assegnato.
3
La sentenza è stata intimata mediante raccomandata con attestazione di ricevuta ed è stata ricevuta dal diretto interessato il 27 marzo 2014.
4
C. Con lettera datata 16 aprile 2014 A.________ fa valere di essere dovuto tornare nel proprio paese dal 23 febbraio al 24 marzo 2014 per occuparsi della madre ammalata, motivo per cui ha incaricato sua moglie di effettuare il secondo versamento. Ella è tuttavia stata così male il 7 marzo 2014, giorno previsto per il versamento, che non era nelle condizioni di recarsi all'ufficio postale, ciò che ha potuto invece fare solo il giorno successivo. Per i motivi esposti A.________ ha quindi chiesto la restituzione del termine e, di riflesso, che il suo pagamento sia considerato tempestivo.
5
Non sono state chieste osservazioni.
6
 
Diritto:
 
1. Giusta l'art. 61 LTF, le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. Queste possono essere modificate, oltre che mediante una procedura di revisione, in caso di restituzione del termine il cui non rispetto ha comportato una decisione di inammissibilità.
7
La restituzione del termine è disciplinata all'art. 50 LTF. Secondo questa norma se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso (art. 50 cpv. 1 LTF). La restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata (art. 50 cpv. 2 LTF).
8
La restituzione del termine presuppone l'adempimento di tre condizioni cumulative: un impedimento non colpevole della parte o del suo rappresentante, l'inoltro della domanda di restituzione del termine e l'esecuzione dell'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Il Tribunale federale esamina la domanda di restituzione del termine sulla base dei mezzi di prova forniti dall'istante (DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87).
9
2. Innanzitutto va osservato che il termine legale di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento per presentare la domanda di restituzione è stato nella fattispecie manifestamente disatteso: come emerge dagli atti il pagamento della seconda rata è stato effettuato l'8 marzo 2014: la domanda di restituzione doveva pertanto essere inoltrata entro il 7 aprile e non il 16 aprile 2014, come avvenuto in concreto.
10
Emerge poi dalla dichiarazione rilasciata dalla consorte ed allegata alla domanda, che ella ha considerato che la data del pagamento non era importante ( "non pensavo che fosse così grave pagarla [la fattura] un giorno dopo pensavo che non era cosi importante la data" ) : non si è quindi in presenza di un impedimento non colpevole nel senso richiesto dalla giurisprudenza, ossia non si tratta di un disturbo che ha debilitato la moglie dell'istante in modo tale d'impedirle d'incaricare qualcuno di provvedere tempestivamente al versamento al suo posto (DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255 consid. 2a pag. 255).
11
Al riguardo occorre precisare che il decreto del 22 gennaio 2014 concernente il pagamento delle spese giudiziarie è stato ricevuto dall'istante prima della sua partenza per l'estero: egli sapeva pertanto che, come ivi indicato, se la totalità dell'anticipo spese non era versato entro l'ultimo giorno del termine assegnato, cioè il 7 marzo 2014, il suo ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Gli incombeva pertanto istruire correttamente sua moglie al proposito, segnatamente renderla attenta al fatto che il termine accordato doveva imperativamente essere rispettato e delle conseguenze che potevano derivare nel caso contrario, affinché ella adottasse tutte le misure utili per potere osservare detto termine.
12
3. Non essendo stato rispettato il termine per inoltrare la domanda di restituzione e non essendovi stato impedimento non colpevole della rappresentante dell'istante, così come richiesto dall'art. 50 cpv. 1 LTF, la domanda di restituzione del termine deve pertanto essere respinta.
13
4. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
14
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di restituzione del termine è respinta.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico dell'istante.
 
3. Comunicazione all'istante, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
 
Losanna, 10 maggio 2014
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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