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Informationen zum Dokument  BGer 4A_558/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_558/2013 vom 08.05.2014
 
{T 0/2}
 
4A_558/2013
 
 
Sentenza dell'8 maggio 2014
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, Presidente,
 
Hohl, Ramelli, Giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dagli avv.ti Andrea Giudici e
 
Gianpiero Raveglia,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
patrocinata dagli avv.ti Mario Postizzi e
 
Goran Mazzucchelli,
 
opponente.
 
Oggetto
 
mandato; responsabilità della banca,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2013 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Il 22 dicembre 1999 A.________ ha aperto una relazione bancaria presso la B.________ SA comprendente un deposito titoli e un conto di risparmio sul quale ha versato in varie tappe la somma totale di fr. 570'000.--. La sua persona di riferimento presso la banca era C.________. Questi, dal luglio 2000 fino al 2003, ha effettuato senza autorizzazione diverse operazioni di addebito e di accredito, di acquisto e vendita di titoli nonché su derivati, falsificando la firma del cliente o comunque a sua insaputa. Le trattative per una soluzione stragiudiziale non sono andate in porto, nonostante lo storno da parte della banca di diverse operazioni illecite. Il 16 dicembre 2004 A.________, dopo avere venduto i titoli in deposito, ha chiuso il conto e prelevato il saldo di fr. 93'130.65.
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B. Con petizione dell'8 maggio 2006 A.________ ha chiesto al Pretore di Bellinzona di condannare la B.________ SA a pagargli fr. 476'869.35, la differenza tra la somma di fr. 570'000.-- versata sul conto e l'importo di fr. 93'130.65 incassato alla chiusura. L'attore ritiene la banca responsabile del danno causatogli dal dipendente per tutte le operazioni eseguite senza il suo consenso. La B.________ SA si è opposta all'azione obiettando che i prelievi eseguiti con firme false erano già stati stornati, mentre le operazioni su titoli e derivati erano state volute dal cliente, il quale ne doveva sopportare i rischi.
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C. La II Camera civile del Tribunale di appello si è pronunciata il 7 ottobre 2013, respingendo ancora l'appello.
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Diritto:
 
1. Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità giudiziaria ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo esso è pertanto ammissibile.
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2. Sulla cognizione del Tribunale federale per l'applicazione del diritto e l'esame dei fatti, nonché sulle esigenze di motivazione a cui sottostanno i ricorsi in materia civile nei due ambiti, è sufficiente rinviare al considerando 2 della sentenza emanata il 30 agosto 2012 da questa Corte fra le medesime parti; anche perché il ricorrente conosce la prassi, sulla quale si diffonde abbondantemente nella parte introduttiva del ricorso.
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3. Nella loro prima decisione i giudici ticinesi avevano considerato che la convenuta risponde, secondo le regole della gestione di affari senza mandato, delle conseguenze degli atti di gestione che l'attore non aveva autorizzato, ovvero le operazioni successive al 3 gennaio 2000 (eccettuate le azioni Valentis), quelle sui derivati, nonché la vendita delle azioni Siemens e dell'obbligazione Volvo 5.125% Tr 2004. Il danno risarcibile, avevano precisato, è la differenza tra lo stato effettivo del patrimonio del cliente e quello ch'egli avrebbe avuto senza l'evento dannoso, se il portafoglio fosse stato gestito in conformità delle istruzioni del cliente (detto in seguito anche patrimonio ipotetico). I giudici cantonali avevano accertato che l'attore, che aveva rinunciato alla perizia giudiziaria chiesta in un primo tempo, non aveva provato l'ammontare di questo danno.
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4. L'esame attuale è circoscritto a questo quadro giuridico e a questi fatti (cfr. sopra consid. 2). La decisione cantonale qui impugnata vi si attiene, il ricorrente no.
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4.1. La Corte ticinese ha dapprima constatato che l'attore aveva sempre rivendicato il risarcimento del danno costituito dalla differenza tra il suo patrimonio prima e dopo le operazioni illecite eseguite dal dipendente della convenuta. Davanti al Pretore egli aveva chiesto il pagamento di fr. 476'869.35, ossia della differenza tra la somma di fr. 570'000.-- da lui versata sul conto e il saldo finale di fr. 93'130.65 rimasto alla chiusura; con l'appello aveva ridotto la domanda a fr. 436'869.35 per tenere conto di prelievi in contanti di fr. 40'000.--. L'autorità cantonale ha precisato che l'attore aveva affermato con la petizione, e ribadito con la replica, che l'esatto ammontare del danno sarebbe stato stabilito dal perito giudiziario, il quale avrebbe dovuto valutare in particolare l'evoluzione del suo portafoglio. Essa ha soggiunto che la convenuta aveva ammesso i dati relativi ai versamenti e ai prelievi, ma aveva "contestato integralmente la domanda di risarcimento con esplicito riferimento alle argomentazioni di petizione di pag. 14 e 15".
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4.2. Non è agevole individuare nell'atto di ricorso, prolisso e ripetitivo, delle censure precise; fanno eccezione quelle che sono esaminate nei considerandi che seguono.
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5. Emergono in modo sufficientemente chiaro alcune censure aventi per oggetto i conteggi che la Corte cantonale ha giudicato non idonei ai fini della determinazione del patrimonio ipotetico determinante per il calcolo del danno.
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5.1. La sentenza impugnata ha stabilito che dal documento T prodotto dal ricorrente non è desumibile l'evoluzione del valore delle azioni Siemens e dell'obbligazione Volvo, entrambe vendute dall'opponente senza la sua autorizzazione. Con un ragionamento piuttosto astruso il ricorrente spiega che questa conclusione viola l'art. 8 CC: siccome lui avrebbe chiesto che gli fosse risarcito soltanto il valore di azioni e obbligazione al momento della vendita, e non il guadagno che avrebbe potuto realizzare se non fossero state vendute, toccherebbe alla banca obiettare e provare che la vendita prematura aveva evitato delle perdite.
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5.2. Per il ricorrente il suddetto accertamento concernente il documento T lede anche in modo arbitrario gli art. 170 cpv. 2 e 184 cpv. 2 CPC/TI, secondo i quali i fatti non contestati si presumono ammessi e oggetto di prova sono soltanto quelli contestati. A suo dire l'opponente avrebbe ammesso la veridicità dell'elenco e dei valori indicati nel documento.
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5.3. Il ricorrente volge critiche analoghe a quelle appena commentate anche contro gli apprezzamenti negativi dei documenti S, U, V e VV, proponendo tuttavia soltanto raffronti di cifre e tabelle di carattere prettamente appellatorio. Ma soprattutto non si premura di spiegare per quale ragione un apprezzamento differente di questi documenti avrebbe potuto essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), ovvero fornire la prova - mancata - dello stato del patrimonio ipotetico al termine del rapporto contrattuale.
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5.4. La Corte d'appello ha constatato che i documenti U, BB e EE elencano commissioni e spese addebitate all'attore ma non indicano a quali operazioni esse si riferiscono. Il ricorrente ritiene questo apprezzamento arbitrario, perché il Tribunale di appello avrebbe potuto verificare "agevolmente" che le commissioni elencate nella tabella EE corrispondono a quelle dei documenti prodotti e calcolare la posizione del danno con una semplice operazione di "addizione dei differenti importi parziali".
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6. Terminato il capitolo delle critiche contro gli apprezzamenti delle prove svolti dal Tribunale di appello, il ricorrente afferma che "è in realtà possibile fare un calcolo affidabile del danno subito (...), all'occorrenza per difetto"ed espone una lunga sequela di ipotesi, valutazioni, cifre e calcoli che lo portano a concludere che il saldo finale "provato sulla base degli atti"è di fr. 431'054.75, ma "prudenzialmente (...) vista l'esigua differenza, fa valere in sede federale l'importo di fr. 436'869.35" oltre agli interessi.
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7. Ne viene che il ricorso, nella limitata misura in cui è ammissibile, è respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 7'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rinfonderà all'opponente fr. 8'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 8 maggio 2014
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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