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Informationen zum Dokument  BGer 6B_290/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_290/2014 vom 01.05.2014
 
{T 0/2}
 
6B_290/2014
 
 
Sentenza del 1° maggio 2014
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Mathys, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 marzo 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con un reclamo contro il non luogo a procedere decretato nell'ambito di un procedimento penale da lui avviato nei confronti del suo avvocato difensore. Con sentenza dell'11 marzo 2014, dopo avergli concesso la facoltà di emendare il gravame, la CRP l'ha dichiarato irricevibile sulla base dell'art. 385 cpv. 2 CPP, ritenuto che esso non rispettava i requisiti imposti dal CPP.
 
A.________ adisce il Tribunale federale con scritti del 21 marzo 2014, del 7 rispettivamente del 18 aprile 2014. Denunciando la violazione del diritto a un equo processo, postula, oltre al richiamo di tutti gli atti e alla nomina di un difensore d'ufficio, l'annullamento del giudizio della CRP, del decreto di non luogo a procedere, nonché la sostituzione del suo patrocinatore, contro cui ribadisce le proprie accuse.
 
2. Tutti e tre gli scritti del ricorrente devono essere considerati tempestivi, tenuto conto della sospensione dei termini di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF.
 
Non si giustifica richiamare l'incarto cantonale e la documentazione menzionata nel gravame, in quanto non necessari ai fini del presente giudizio.
 
3. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute in presenza di censure afferenti garanzie di rango costituzionale o convenzionale che, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solo se sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4).
 
Nella misura in cui l'insorgente reitera le proprie accuse nei confronti del patrocinatore, postulandone la sostituzione, si richiama ad altre procedure, di cui chiede di visionare gli atti, e critica l'operato del pubblico ministero, le sue argomentazioni e le relative conclusioni si appalesano inammissibili, perché esulano dall'oggetto della presente procedura costituito dalla sentenza di irricevibilità della CRP. A questo proposito il gravame risulta carente di motivazione. Il ricorrente ravvede nella decisione impugnata una violazione dell'art. 13 CEDU, limitandosi a sostenere che il suo reclamo "è stato ben motivato, elencando i punti della decisione che intend[eva] impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova" che invocava. Tale affermazione è lungi da spiegare come e in che misura l'autorità cantonale avrebbe violato il diritto nel dichiarare irricevibile il reclamo, che si riduceva a contestare all'avvocato presunte irregolarità, ribadendo in maniera generica e prevenuta la tesi accusatoria. Peraltro, l'insorgente disattende che l'art. 13 CEDU non ha portata autonoma, potendo essere invocato solo unitamente a una violazione, addotta in modo plausibile e difendibile, di un diritto tutelato dalla CEDU (DTF 137 I 128 consid. 4.4.3), ciò che egli non fa.
 
4. Manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
L'insorgente chiede di nominargli un patrocinatore d'ufficio per ricorrere contro la decisione della CRP. Sennonché non spiega per quale ragione non abbia potuto egli stesso contattare un avvocato che redigesse un ricorso al Tribunale federale corredato da una domanda di gratuito patrocinio (sulla questione v. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 38 ad art. 64 LTF). Peraltro, i presupposti non sono neppure dati, le conclusioni ricorsuali apparendo d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF; v. tra tante sentenza 9C_115/2014 del 4 marzo 2014) e la designazione di un avvocato d'ufficio in questa sede non essendo necessaria ai sensi dell'art. 64 cpv. 2 LTF (a questo riguardo v. DTF 128 I 225 consid. 2.3), ciò che del resto nemmeno il ricorrente sostiene. Le spese giudiziarie, ridotte vista la sua situazione finanziaria, sono poste a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 65 cpv. 2 e 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° maggio 2014
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Mathys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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