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Informationen zum Dokument  BGer 4A_273/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_273/2013 vom 16.04.2014
 
{T 0/2}
 
4A_273/2013
 
 
Sentenza del 16 aprile 2014
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, Presidente,
 
Kolly, Ramelli, Giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Stefano Arnold,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Giacomo Talleri,
 
opponente.
 
Oggetto
 
mandato; onorario per l'allestimento di una perizia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 aprile 2013
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. L'8 ottobre 2008 B.________ ha promosso una causa civile davanti al Pretore di Lugano chiedendo che A.________ fosse condannato a pagargli fr. 123'815.--, oltre agli interessi, e che fosse rigettata per quell'importo l'opposizione a un precetto esecutivo notificato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano. Il convenuto, coinvolto in un procedimento penale nel Canton Svitto per reati commessi in relazione a degli investimenti effettuati nella Repubblica Centrafricana, aveva incaricato l'attore di allestire una perizia di parte sull'analisi dei rischi; il referto era stato consegnato nel maggio 2007. La somma posta in causa costituiva il saldo dell'onorario fatturato per tale prestazione (fr. 145'515.--).
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B. A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 17 maggio 2013. Chiede che le sentenze delle due istanze cantonali siano riformate e che di conseguenza la petizione sia respinta e l'opposizione al precetto esecutivo mantenuta; postula inoltre l'adeguamento corrispondente degli oneri processuali.
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Diritto:
 
1. Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo esso è pertanto ammissibile.
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2. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 134 III 102 consid. 1.1). Le esigenze sono più severe quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali, incluso l'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale (DTF 138 V 67 consid. 2.2; 133 III 462 consid. 2.3). In questo caso l'art. 106 cpv. 2 LTF esige una motivazione puntuale e precisa, analoga a quella che l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG prescriveva per il ricorso di diritto pubblico (DTF 136 II 304 consid 2.5; 134 II 244 consid. 2.2; 130 I 258 consid. 1.3). Il rinvio agli atti della procedura cantonale non è ammesso (DTF 138 IV 47 consid. 2.8.1; 133 II 396 consid. 3.2). Inoltre, qualora una sentenza - o parte di essa - si fondi su più motivazioni alternative ed indipendenti, occorre contestarle tutte, sotto pena d'inammissibilità (DTF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).
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3. La maggior parte delle contestazioni riguarda questioni processuali. È pertanto opportuno ricordare, come ha fatto con pertinenza l'autorità cantonale, che il processo di prima istanza è stato retto dal CPC/TI, ora abrogato, mentre alla procedura d'appello è applicabile il CPC, avendo il Pretore emanato la propria sentenza dopo il 1° gennaio 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
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4. Nel processo di prima istanza il Pretore aveva dichiarato irricevibile una domanda di delucidazione orale della perizia giudiziaria, presentata dal ricorrente senza che fossero esposti i quesiti supplementari da sottoporre all'esperto. Nella sentenza di merito il primo giudice aveva confermato la decisione processuale spiegando che l'art. 252 cpv. 3 CPC/TI prevedeva imperativamente l'obbligo di annettere i nuovi quesiti all'istanza di delucidazione, da presentarsi entro il termine non prorogabile di 15 giorni, e che l'art. 101 CPC/TI vietava di adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge. Il ricorrente ha contestato tale giudizio con l'appello, asserendo che il Pretore avrebbe dovuto concedergli un termine supplementare per completare l'istanza di delucidazione. La Corte cantonale, tuttavia, ha dichiarato a sua volta inammissibili le censure, rimproverando al ricorrente di aver semplicemente copiato le argomentazioni del suo memoriale conclusivo, senza confrontarsi con la motivazione del Pretore, contravvenendo così agli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC.
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5. Diverse censure attengono all'esecuzione del mandato peritale da parte dell'opponente, che il ricorrente ritiene carente per diversi motivi.
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5.1. La Corte ticinese ha dichiarato irricevibili le critiche mosse dal ricorrente contro le conclusioni del giudizio di prima istanza concernenti la sua scarsa collaborazione nel fornire informazioni all'opponente e la sua responsabilità per la mancata effettuazione del sopralluogo; in parte perché l'atto d'appello non ha spiegato per quali motivi gli accertamenti del Pretore andassero riformati, né ha fornito prove a tale riguardo, per altra parte perché si trattava di argomenti nuovi nel senso dell'art. 317 cpv. 1 CPC.
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5.2. La sentenza impugnata espone che il ricorrente ha prodotto un estratto della sentenza penale svittese, la quale attesterebbe a suo avviso che la perizia allestita dall'opponente, "non avendo dimostrato il valore della miniera e la sua effettiva redditività, non aveva raggiunto le finalità che avrebbe invece dovuto conseguire, in particolare per la sua parzialità, per la mancanza di oggettività e per l'assenza di una visita in loco". I giudici cantonali hanno dichiarato irricevibili anche le censure proposte in appello a questo proposito, poiché l'attore ha ricopiato quanto scritto nella risposta e nelle conclusioni, senza confrontarsi con le "ampie e dettagliate considerazioni in fatto e in diritto (...) che avevano indotto il Pretore a relativizzare quella prova, rispettivamente a non condividere le conclusioni che il convenuto aveva tratto dalla stessa".
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5.3. Di fronte al rimprovero di avere versato agli atti solo un estratto della sentenza penale svittese, il ricorrente ha sostenuto che il Pretore, qualora lo avesse ritenuto utile per perfezionare il suo convincimento, avrebbe potuto chiedergli di produrre il documento intero. Il Tribunale d'appello ha respinto l'argomento osservando che, nel processo retto dalla massima dispositiva, l'art. 78 CPC/TI esigeva che le parti allegassero e provassero i fatti rilevanti. L'art. 78 CPC/TI dava al giudice la facoltà di interrogarle o di renderle attente su eventuali lacune, ma non lo obbligava ad agire in tale senso; tanto più che, nel caso concreto, la negligenza è da ascrivere al ricorrente, che era in possesso del documento completo.
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5.4. Nel processo di primo grado era stata controversa la tempestività della consegna del referto peritale da parte dell'opponente. Il Pretore aveva accertato che il ricorrente aveva preso conoscenza della perizia in più occasioni tra il 1° e il 22 maggio 2007. La sentenza cantonale non affronta questo aspetto. Nel ricorso al Tribunale federale il ricorrente riassume fatti e date, afferma di avere "rettamente ripreso questo sunto" nell'atto di appello, constata che la Corte cantonale non si è "confrontata con le argomentazioni invocate dal Tribunale di Svitto, a torto brevemente liquidate dal giudice di prime cure" e, per finire lamenta la violazione del diritto di essere sentito.
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6. L'ultimo capitolo del ricorso affronta il calcolo dell'onorario. Il ricorrente lamenta ancora la violazione del diritto di essere sentito nonché l'arbitrio nella "interpretazione delle motivazioni ed argomentazioni esposte in sede d'appello", nell'apprezzamento delle prove e nell'applicazione del diritto.
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6.1. Il Tribunale cantonale ha stabilito che il ricorrente non aveva "mai rimproverato alla controparte di aver inizialmente valutato in modo erroneo i costi della perizia, né tanto meno aveva preteso che l'attore gli avesse promesso di mantenere l'onorario entro il limite di fr. 90'000.--/fr. 100'000.-- e fosse con ciò venuto meno all'obbligo d'informazione sul loro ammontare", per cui le allegazioni d'appello in tale senso sono nuove e irricevibili in forza dell'art. 317 cpv. 1 CPC.
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6.2. Infine il Tribunale ticinese ha respinto gli argomenti con i quali il ricorrente affermava di avere contestato o di non avere accettato il preventivo presentatogli a fine aprile 2007, per tre motivi: perché il ricorrente non ha indicato su quali prove fondava l'allegazione; perché si trattava di un aggiornamento di un preventivo, non di un nuovo prezzo; e perché la questione era in ogni caso irrilevante per il giudizio, non avendo il ricorrente più preteso con l'appello che il preventivo iniziale fosse stato superato in modo sproporzionato.
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7. Per le ragioni che precedono il ricorso, nella misura limitata in cui è ammissibile, si avvera infondato. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 CPC).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 aprile 2014
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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