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Informationen zum Dokument  BGer 8C_172/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_172/2014 vom 24.03.2014
 
{T 0/2}
 
8C_172/2014
 
 
Sentenza del 24 marzo 2014
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Ursprung, in qualità di giudice unico,
 
cancelliere Schäuble.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
R.________, Italia, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
 
ricorrente,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 gennaio 2014.
 
 
Visto:
 
il ricorso del 27 febbraio 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 27 gennaio 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e la domanda di patrocinio gratuito,
1
 
considerando:
 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
2
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
3
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
4
che infatti il ricorrente - limitandosi a formulare, tramite la propria patrocinatrice, una motivazione largamente identica a quella esposta in prima sede nelle osservazioni del 21 gennaio 2014 - non si confronta nelle debite forme con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 134 II 244), che ha peraltro ampiamente spiegato i motivi della propria decisione,
5
che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda adeguatamente alle motivazioni del giudizio di prima istanza, il ricorso di R.________ non può essere ritenuto ricevibile,
6
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
7
che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
8
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie, mentre la domanda di gratuito patrocinio dev'essere respinta, essendo il ricorso sin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 LTF),
9
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
 
4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 24 marzo 2014
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Ursprung
 
Il Cancelliere: Schäuble
 
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