VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4D_15/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4D_15/2014 vom 24.03.2014
 
{T 0/2}
 
4D_15/2014
 
 
Sentenza del 24 marzo 2014
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
azione creditoria,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2013 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che, in parziale accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________SA nei confronti di A.________, il Giudice di pace del Circolo di Carona ha condannato il convenuto a versare all'attrice fr. 3'710.30, oltre interessi, e ha rigettato in tale misura in via definitiva l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo;
 
che con sentenza 11 dicembre 2013 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ammissibile, un reclamo presentato dal convenuto;
 
che la Corte cantonale ha ritenuto irricevibile, trattandosi di una nuova prova, il verbale di un'udienza di conciliazione prodotto da A.________;
 
che nel merito ha respinto il reclamo, non essendo stato dimostrato alcun accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto da parte del giudice di prime cure;
 
che A.________ ha adito il Tribunale federale con ricorso del 14 febbraio 2014;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che la decisione cantonale è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), il valore di lite non raggiungendo nella fattispecie la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile;
 
che pertanto il ricorrente deve indicare nel proprio gravame i diritti costituzionali ritenuti violati (art. 116 LTF) e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che nella sua impugnativa il ricorrente lamenta una violazione "del principio del contraddittorio" innanzi al giudice di primo grado, causato dall'impossibilità di partecipare all'udienza per motivi di salute, nonché un accertamento manifestamente errato dei fatti da parte di quest'ultimo;
 
che egli afferma inoltre di aver potuto produrre il menzionato verbale solo innanzi alla Camera dei reclami a causa della predetta asserita impossibilità di assistere all'udienza innanzi al Giudice di pace e ritiene la decisione con cui esso è stato dichiarato irricevibile lesiva dell'art. 29 Cost.;
 
che con il ricorso in esame possono unicamente essere impugnate decisioni pronunciate su ricorso dall'ultima istanza cantonale (combinati art. 75 e 114 LTF), ragione per cui il gravame si rivela di primo acchito inammissibile nella misura in cui è diretto contro l'operato del Giudice di pace;
 
che invano si cerca poi nel ricorso una censura diretta contro gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza di secondo grado conforme alle ricordate esigenze di motivazione;
 
che anche le argomentazioni proposte a giustificazione della produzione di un nuovo documento innanzi al Tribunale di seconda istanza si rivelano inammissibili, siccome fondate su un fatto (l'impossibilità di partecipare all'udienza innanzi al giudice di prime cure) non constatato nella sentenza impugnata (art. 118 LTF);
 
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 marzo 2014
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).