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Informationen zum Dokument  BGer 1B_190/2013  Materielle Begründung
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BGer 1B_190/2013 vom 07.02.2014
 
{T 0/2}
 
1B_190/2013
 
 
Sentenza del 7 febbraio 2014
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Merkli, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
 
ricorrente,
 
contro
 
Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
sorveglianza telefonica,
 
ricorso contro la decisione emanata il 10 maggio 2013 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Il 24 aprile 2013 il Procuratore pubblico (PP) ha avviato un'inchiesta nei confronti di A.________ (al riguardo vedi causa 1B_186/2013 decisa in data odierna) e, il giorno seguente, contro B.________, per infrazioni alla LStup (RS 812.121), segnatamente per l'ipotesi di vendita al dettaglio di marijuana e cocaina, singolarmente e in correità tra i due indagati. Il 7 maggio 2013 il Procuratore pubblico (PP) ha chiesto al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) di approvare l'ordine di sorveglianza del collegamento di telefonia mobile corrispondente ad B.________, con richiesta di dati retroattivi dal 7 novembre 2012, ai sensi dell'art. 273 CPP. Ciò allo scopo di poter identificare gli acquirenti, correi e fornitori del traffico litigioso di sostanze stupefacenti.
1
B. Con decisione del 10 maggio 2013 il GPC, statuendo quale autorità di approvazione in materia di sorveglianza postale e delle telecomunicazioni secondo l'art. 274 CPP, ha negato la proporzionalità della misura richiesta e ritenuto violato il principio di sussidiarietà. Non ha quindi approvato la postulata sorveglianza telefonica.
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C. Avverso questa decisione il Ministero pubblico (MP) presenta un ricorso "ex art. 93 e 95 LTF" al Tribunale federale. Chiede che la domanda di sorveglianza sia approvata.
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Il GPC, precisato che si tratta di un'inchiesta per infrazione semplice alla LStup, si rimette al giudizio del Tribunale federale.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).
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1.2. Il gravame dev'essere trattato come ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF ed è ammissibile nel quadro dell'approvazione, rispettivamente del diniego di ordini di sorveglianza del traffico delle comunicazioni (DTF 137 IV 340 consid. 2.1). La legittimazione del Ministero pubblico in tale ambito è data (DTF 137 IV 340 consid. 2.3.1). Sono pure adempiuti i requisiti di un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e dell'eccezione legale all'esigenza di una "doppia istanza" (DTF 137 IV 340 consid. 2.2; 139 IV 98 consid. 1.1 inedito; cfr. DTF 137 IV 237 consid. 1.1).
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1.3. L'art. 98 LTF non è applicabile nell'ambito dei ricorsi contro provvedimenti coercitivi ai sensi degli art. 196 segg. CPP (DTF 137 IV 340 consid. 2.4; cfr. DTF 137 IV 122 consid. 2).
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Erwägung 2
 
2.1. Secondo l'art. 273 cpv. 1 CPP, se sussiste il grave sospetto che segnatamente sia stato commesso un crimine o un delitto e siano adempiute le condizioni di cui all'art. 269 cpv. 1 lett. b e c (gravità del reato e rispetto del principio di sussidiarietà), il pubblico ministero può tra l'altro esigere informazioni riguardo a quando e con quali persone o collegamenti la persona sorvegliata è o è stata in contatto di telecomunicazione (lett. a); l'ordine può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi (cpv. 3: al riguardo vedi DTF 139 IV 195 consid. 2, 98 consid. 4.4-4.8; sentenza 1B_128/2013 dell'8 maggio 2013 consid. 2.3).
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2.2. Questa norma permette unicamente il rilevamento di dati marginali di telefonia mobile e non del contenuto del traffico delle telecomunicazioni, segnatamente delle conversazioni e delle notizie (DTF 139 IV 98 consid. 4.2). La richiesta di informazioni secondo l'art. 273 CPP comporta quindi un'ingerenza sensibilmente minore nel segreto delle telecomunicazioni garantito dall'art. 13 Cost. per rapporto ai casi della sorveglianza dei contenuti giusta l'art. 269 in relazione con l'art. 270 CPP (DTF 137 IV 340 consid. 5.5 e rinvii).
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Erwägung 3
 
3.1. Nella decisione impugnata il GPC ha ritenuto che le condizioni poste dall'art. 269, segnatamente quella della gravità del reato (cpv. 1 lett. b) e il presupposto che le operazioni d'inchiesta già effettuate non abbiano dato esito positivo (lett. c), non erano soddisfatte. Ha rilevato che l'indagato B.________ il giorno del suo arresto era stato trovato in possesso di 147 grammi lordi di marijuana ed era stato accusato d'aver venduto tra il 2012 e il 2013 a due persone complessivamente 230 grammi di marijuana. Ha accertato che nei suoi confronti non vi sono altre chiamate di correità e che non si saprebbe a chi corrisponderebbero i 20 numeri telefonici ritrovati nella memoria dei due telefoni sequestratigli, al dire del PP " intestati a persone conosciute per reati in urto alla LStup ". Nessuna di queste persone, la cui identità non è stata resa nota dal PP, è già stata interrogata e i relativi nominativi non sono stati contestati all'imputato, neppure parzialmente. Sempre secondo il GPC, dagli atti non risulta alcun altro elemento che permetta di ritenere una gravità del reato tale da giustificare la richiesta sorveglianza. Nemmeno il fatto che al momento del fermo l'imputato fosse con l'indagato A.________, trovato in possesso di 11 grammi lordi di cocaina, sarebbe decisivo, ritenuto che l'inchiesta non avrebbe permesso di stabilire un'attività di spaccio comune tra i due.
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La misura richiesta, della durata di sei mesi, non rispetterebbe pertanto il principio di proporzionalità, non essendo comprovata l'impossibilità di attuare altre misure di inchiesta. Il magistrato inquirente peraltro nemmeno ha iniziato a interrogare le persone asseritamente "note" per violazioni alla LStup, le cui utenze sono memorizzate nella rubrica telefonica dell'imputato. Secondo il GPC appare infatti verosimile che siano registrate le utenze dei suoi acquirenti abituali, nomi noti al dire degli inquirenti e quindi facilmente reperibili e interrogabili.
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3.2. Il ricorrente adduce che il contestato diniego comporterebbe un pregiudizio irreparabile e precluderebbe ogni possibilità di far avanzare le indagini, segnatamente di poter identificare gli acquirenti delle sostanze stupefacenti asseritamente spacciate dall'imputato, di quantificare l'entità delle vendite da lui messe in atto, per lo meno nei sei mesi precedenti il suo arresto, di procedere all'identificazione dei suoi fornitori, di accertare i suoi spostamenti e incrociarli con quelli dell'indagato e sospettato correo A.________, allo scopo di verificare un loro agire congiunto. Adduce, in maniera generica, che l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti al dettaglio sarebbe difficilmente contrastabile in altro modo, a maggior ragione, come in concreto, di fronte alla mancata ammissione dei sospettati reati da parte dell'imputato.
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3.3. Sui presupposti per l'ammissibilità di una ricerca per campo di antenne nell'ambito di un'indagine penale a reticolo contro autori ancora ignoti, caso speciale non disciplinato espressamente dall'art. 273 CPP, il Tribunale federale si è espresso nella DTF 137 IV 340 consid. 5 e 6 (vedi al riguardo sentenza 1B_16/2012 del 23 febbraio 2012 consid. 2.3, in RtiD II-2012 n. 55 pag. 318). In quella sentenza è stato ricordato che un provvedimento ai sensi dell'art. 273 CPP permette esclusivamente il rilevamento di dati marginali della comunicazione e non, per contro, del contenuto del traffico delle telecomunicazioni. Anche "l'identificazione dei partecipanti" ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 lett. a CPP si limita al rilevamento dei loro dati marginali, per cui la restrizione dei diritti fondamentali derivante da una domanda di informazioni secondo l'art. 273 CPP è meno grave che nei casi di sorveglianza secondo l'art. 270 in relazione con l'art. 269 CPP (consid. 5.5).
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3.3.1. Il ricorrente, ricordato che l'imputato è stato arrestato e poi scarcerato, si diffonde sulla presenza di seri indizi di reato, peraltro non contestati dal GPC, suffragati da chiamate di correo da persone che avrebbero acquistato marijuana dall'indagato. In assenza dei tabulati retroattivi litigiosi, il ricorrente non sarebbe in grado di determinare l'ampiezza complessiva del sospettato spaccio di sostanze stupefacenti addebitabili all'imputato; traffico che potrebbe configurare se del caso la forma aggravata di un'infrazione alla LStup: il tutto a scapito della salvaguardia di una funzionale amministrazione della giustizia penale.
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3.3.2. Ora, il GPC ha ritenuto che l'imputato, ammesso un suo importante consumo di marijuana, a fronte di sue insufficienti se non assenti entrate economiche per finanziarlo, è stato trovato in possesso di 147 grammi della stessa sostanza: gli si rimprovera inoltre d'averne venduto, tra il 2012 e il 2013 a due persone già individuate, complessivi 230 grammi. Ha poi stabilito che non vi sono altre chiamate in correità a suo carico e che i 20 numeri di telefono intestati a persone conosciute per infrazioni alla LStup, ritrovati nella memoria dei suoi telefoni, non gli sono stati contestati, che la loro identità non è stata resa nota e ch'esse non sono state interrogate. Ne ha concluso, visto inoltre che l'inchiesta non ha permesso di stabilire un'attività di spaccio comune con l'indagato A.________, che nessun altro elemento permetterebbe di ritenere una gravità del reato tale da giustificare la richiesta sorveglianza, lesiva del resto dei diritti costituzionali anche delle persone chiamate/chiamanti, e pertanto contraria ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.
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3.3.3. Il ricorrente, insistendo sul fatto che l'ipotesi accusatoria potrebbe vertere su vendite molto più importanti di stupefacenti, non dimostra affatto l'infondatezza di queste conclusioni, né la richiesta necessaria gravità del prospettato reato (art. 269 cpv. 1 lett. b CPP; cfr. per converso la sentenza 1B_265/2012 del 21 agosto 2012 consid. 2.3.3 concernente l'ipotesi di omicidio intenzionale, reato nel cui ambito al requisito della sussidiarietà non devono essere poste esigenze troppo severe). In sostanza, il ricorrente adduce la pretesa necessità di contestare all'imputato il nome e il cognome delle citate 20 persone allo scopo di ottenere "ammissioni" di ulteriori vendite, oltre a quelle da lui negate, proprio al fine di poter determinare l'importanza del reato da ascrivergli. Su questo punto la sentenza regge pertanto alla critica ricorsuale. Con la sua argomentazione il ricorrente parrebbe anche disconoscere che l'imputato può comunque avvalersi del diritto di tacere (DTF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 e 4.2.1; 130 I 126 consid. 2; sentenza 6B_188/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 2.2).
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Erwägung 4
 
4.1. Il GPC ha ritenuto che nel caso di specie neppure il principio di sussidiarietà di cui all'art. 269 cpv. 1 lett. c CPP è adempiuto, non essendo comprovata l'impossibilità di mettere in atto altre misure di inchiesta. Al riguardo ha sottolineato che le autorità inquirenti non hanno ancora verbalizzato le 20 persone a loro note, facilmente reperibili e interrogabili, le cui utenze telefoniche sono state salvate nella rubrica telefonica dell'imputato.
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Nella risposta al gravame il GPC aggiunge inoltre che la procedura in questione non può più essere considerata una misura di sorveglianza "segreta". La difesa dell'imputato ne è stata infatti informata dal PP, che l'ha menzionata in un reclamo presentato contro il diniego di un'istanza di proroga della carcerazione preventiva dell'interessato.
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4.2. Al proposito il ricorrente si limita ad addurre che non si comprenderebbe come l'interrogatorio di venti persone con precedenti penali nell'ambito della LStup potrebbe essere sussidiario alla richiesta litigiosa. Esso parrebbe poi lasciar intendere che dette persone negherebbero d'acchito, come l'imputato medesimo, un loro coinvolgimento nei sospettati traffici.
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Con questa argomentazione il ricorrente disattende, come rettamente rilevato nelle osservazioni al ricorso dal GPC, che i richiesti dati retroattivi, oltre a non permettere di verificare il contenuto delle relative conversazioni o di eventuali sms scambiati, non identificano automaticamente, come parrebbe ritenere il ricorrente, gli acquirenti o i fornitori dell'imputato quale presunto spacciatore, ma soltanto le utenze telefoniche entrate in contatto con le sue (cfr. DTF 137 IV 340 consid. 5.2). Il rilievo del ricorrente, secondo cui i dati retroattivi potrebbero dimostrare un'eventuale frequenza di contatti tra dette persone e l'imputato, ma non comunque i sospettati traffici, non implica ch'egli, conformemente al principio di sussidiarietà (art. 273 cpv. 1 in relazione con l'art. 269 cpv. 1 lett. c CPP; DTF 139 IV 98 consid. 4.3), in primo luogo avrebbe potuto e dovuto interrogare direttamente queste persone sui loro legami con l'indagato. Il fatto d'aver se del caso contattato telefonicamente l'imputato non dimostra in maniera inoppugnabile, come implicitamente sembrerebbe ritenere il ricorrente, la loro qualità di acquirenti di sostanze stupefacenti. Contrariamente all'assunto ricorsuale, in effetti la postulata misura non appare più efficace del loro interrogatorio. La circostanza, peraltro nuova e quindi di massima inammissibile (art. 99 LTF), che sei persone sentite in seguito non avrebbero "spontaneamente" ammesso di avere acquistato sostanze stupefacenti dai due imputati, ricordato il diritto di eventuali indagati di non incolparsi, non è decisiva.
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5. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Non si prelevano spese, né si assegnano ripetibili della sede federale (art. 66 cpv. 4 e 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino e alla Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT.
 
Losanna, 7 febbraio 2014
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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