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Informationen zum Dokument  BGer 4A_16/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_16/2014 vom 05.02.2014
 
{T 0/2}
 
4A_16/2014
 
 
Sentenza del 5 febbraio 2014
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1.  A.________ Sagl,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.________ AG,
 
patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
 
opponente.
 
Oggetto
 
azione reale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 novembre 2013 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che il 19 novembre 2013 la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, siccome insufficientemente motivato, un appello presentato da A.________ Sagl e B.________ contro la sentenza del 4 ottobre 2013 con cui il Pretore del distretto di Lugano aveva accolto la petizione presentata il 27 maggio 2013 dalla C.________ AG;
 
che con atto del 5 dicembre 2013 - intitolato "Cassazione", indicante il numero della predetta procedura di appello e la data della relativa sentenza - A.________ Sagl e B.________ chiedono al Tribunale federale di revocare, oltre a una serie di provvedimenti ordinati dal Pretore nell'appellata sentenza, pure la decisione cautelare da lui emanata il 4 ottobre 2013, di accertare l'assenza della proprietà dell'attrice su tre specificati server e di riconoscere i crediti da loro vantati;
 
che in virtù dell'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso è unicamente ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, ragione per cui il gravame si rivela di primo acchito inammissibile nella misura in cui è diretto contro i giudizi di primo grado;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 i ricorsi devono contenere, oltre alle conclusioni, i motivi e che in questi occorre spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza validamente attaccata (DTF 134 II 244 consid. 2.1), in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;
 
che nei motivi del gravame invano si cerca una qualsiasi censura connessa ai considerandi della sentenza di appello (DTF 134 II 244 consid. 2.1), le argomentazioni dei ricorrenti riferendosi alle sentenze pretorili o essendo in altro modo avulse dalla pronunzia emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza;
 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 5 febbraio 2014
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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