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Informationen zum Dokument  BGer 8C_38/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_38/2014 vom 31.01.2014
 
{T 0/2}
 
8C_38/2014
 
 
Sentenza del 31 gennaio 2014
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
 
cancelliere Schäuble.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
C.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa Disoccupazione X.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro la disoccupazione,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 dicembre 2013.
 
 
Visto:
 
il ricorso del 13 gennaio 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 4 dicembre 2013 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame presentato da C.________ contro la decisione su opposizione 17 settembre 2013 della Cassa Disoccupazione X.________ che gli aveva chiesto la restituzione dell'importo di fr. 1'028.25, pari alle prestazioni indebitamente percepite,
1
lo scritto del 16 gennaio 2014 con il quale, per ordine della Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, e nel quale si precisava che se è impugnata una decisione di irricevibilità oppure un decreto di stralcio è necessaria una specifica contestazione dei motivi di irricevibilità o di stralcio,
2
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
3
la mancata reazione del ricorrente,
4
 
considerando:
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
5
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
6
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
7
che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335),
8
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno dopo essere stato reso edotto dell'apparente vizio formale - con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a ritenere inammissibile il suo gravame,
9
che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio cantonale, il ricorso di C.________ non può essere ritenuto ricevibile,
10
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il Presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente inammissibili (lett. a) o comunque manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
11
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
12
che si ricorda infine al ricorrente la possibilità di chiedere alla cassa di disoccupazione, datene le condizioni, il condono dell'obbligo di restituzione (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA),
13
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (seco).
 
Lucerna, 31 gennaio 2014
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Leuzinger
 
Il Cancelliere: Schäuble
 
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