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Informationen zum Dokument  BGer 1B_28/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_28/2014 vom 23.01.2014
 
{T 0/2}
 
1B_28/2014
 
 
Sentenza del 23 gennaio 2014
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Merkli, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Lorenzo Moor,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________SA,
 
patrocinati dall'avv. Nadir Guglielmoni,
 
3.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
procedimento penale (annullamento di un decreto di non luogo a procedere e decisione di rinvio),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 novembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. L'8 luglio 2013 B.________ e C.________SA hanno denunciato l'avv. A.________, presidente del consiglio di amministrazione della società querelante fino al 2008, per titolo di appropriazione indebita, in relazione alla mancata consegna di una cartella ipotecaria in mano del querelato. C.________SA avrebbe infatti ricevuto, nel contesto di un suo risanamento finanziario, tra l'altro, da B.________, la citata cartella ipotecaria al portatore. Al termine del mandato, il denunciato non l'ha consegnata alla citata società, intendendo utilizzarla quale garanzia di sue pretese personali, connesse a eventuali richieste per danni derivanti dal suo ruolo di presidente del consiglio di amministrazione.
1
B. Il 26 luglio 2013 il Procuratore pubblico (PP), senza aver svolto alcun atto istruttorio, ha emanato un decreto di non luogo a procedere, poiché il denunciato si sarebbe dichiarato disposto, a determinate condizioni, a consegnare la cartella ipotecaria. Adita dai denuncianti, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha parzialmente accolto il reclamo: ha quindi annullato il decreto di non luogo a procedere e ritornato gli atti al PP per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
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C. Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di confermare il citato decreto.
3
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
4
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).
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1.2. La decisione impugnata costituisce una decisione resa in materia penale, ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF. Il ricorso in materia penale è di massima dato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF). Visto l'esito del gravame, la questione della tempestività del ricorso, segnatamente riguardo all'intervento delle cosiddette "ferie giudiziarie", non dev'essere esaminata oltre: in effetti, nella fattispecie non si è in presenza di un decreto di abbandono, che quale decisione finale pone fine al procedimento, ma di un giudizio di rinvio e pertanto di una decisione incidentale (sulla sospensione dei termini nel caso di decisioni incidentali vedi DTF 138 IV 186 consid. 1.1.-1.3; 133 I 270 consid. 1.2.1).
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1.3. La decisione impugnata, di rinvio, non pone fine alla vertenza e costituisce quindi, come rettamente rilevato dal ricorrente, una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 137 V 314 consid. 1; sentenza 1B_405/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 1.3.1, in RtiD II-2012 n. 38 pag. 182). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro siffatte decisioni, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). L'adempimento di questi requisiti dev'essere di principio dimostrato dal ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4).
7
1.3.1. Il ricorrente, a ragione, non fa valere l'esistenza di un pregiudizio irreparabile. In effetti, secondo la sua giurisprudenza, nell'ambito di procedimenti penali questa nozione dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4). Secondo detta giurisprudenza, un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1), come neppure un rinvio per esperire ulteriori accertamenti (DTF 137 V 314 consid. 2.1 e rinvii).
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1.3.2. Neppure i pregiudizi analoghi a quelli derivanti dalla promozione dell'accusa e da un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale il fatto di dover subire un procedimento penale possono essere impugnati immediatamente, poiché i danni che ne derivano, tra i quali quelli relativi alla reputazione, non rappresentano di massima pregiudizi irreparabili di natura giuridica (DTF 136 IV 92 consid. 4.2; 133 IV 288 consid. 3.1 e 3.2, 139 consid. 4 pag. 141).
9
1.4. Il ricorrente sostiene che sarebbero adempiuti i presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, poiché l'accoglimento del ricorso, con il passaggio in giudicato del decreto di non luogo a procedere, comporterebbe immediatamente una decisione finale e consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Al riguardo, rileva semplicemente che, in seguito alla criticata decisione di rinvio, il PP dovrebbe svolgere tutta una serie di attività istruttorie, esaminando, oltre a quella dell'appropriazione indebita, anche altre non precisate ipotesi di reato. Si sarebbe pertanto in presenza di un'attività istruttoria di sicura ampiezza, che implicherebbe tempi lunghi, poiché si potrebbe ipotizzare l'interrogatorio di tutti gli amministratori della società denunciante e dell'imputato, oltre ad acquisire agli atti documentazione societaria.
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1.5. Con questi accenni, che disattendono peraltro le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 138 I 225 consid. 3.2; 136 I 49 consid. 1.4.1), il ricorrente non dimostra del tutto che sarebbe adempiuto il requisito dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, ricordato inoltre che spetta al PP determinare gli atti istruttori da espletare. Egli disattende peraltro che in materia penale l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF dev'essere interpretato restrittivamente (DTF 133 IV 288 consid. 3.2-3.3; sentenza 1B_405/2011 consid. 1.3.3, citata; cfr. anche DTF 139 III 411 consid. 1 inedito; sentenza 2C_814/2012 del 7 maggio 2013 consid. 3.3).
11
1.6. Il ricorrente, rettamente, non fa valere che la durata del procedimento penale già allo stadio attuale sarebbe eccessiva, né rende verosimile che il criticato conseguente prolungamento della procedura, comporterebbe necessariamente e in maniera evidente un rischio di violazione della garanzia di essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.; DTF 134 IV 43 consid. 2.2-2.4) e del principio di celerità. In siffatte condizioni, non vi è motivo di rinunciare ai presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 93 LTF (DTF 134 IV 43 consid. 2.5 e 2.6; cfr. anche DTF 135 I II 127 consid. 1.3; sentenza 1B_273/2007 del 6 febbraio 2008 consid. 1.3-1.5).
12
 
Erwägung 2
 
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
13
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 gennaio 2014
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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