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Informationen zum Dokument  BGer 5D_2/2014  Materielle Begründung
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BGer 5D_2/2014 vom 13.01.2014
 
{T 0/2}
 
5D_2/2014
 
 
Sentenza del 13 gennaio 2014
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cantone San Gallo, 9000 San Gallo,
 
rappresentato dalla Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Rechnungswesen, St. Georgen-Strasse 13,
 
9001 San Gallo,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con decisione 4 novembre 2013 il Giudice di pace del Circolo di X.________ ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dal Cantone San Gallo per l'incasso di fr. 880.--;
 
che con sentenza 16 dicembre 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione del Giudice di pace;
 
che secondo l'appena menzionato Presidente la documentazione presentata dal creditore procedente (decreto penale del 13 settembre 2012 e decisione 8 novembre 2012 dell'Untersuchungsamt Uznach - entrambi cresciuti in giudicato - che condannano A.________ a versare complessivi fr. 880.-- per multa, spese procedurali e tasse) costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF, mentre l'escusso non si è avvalso di nessuna delle eccezioni liberatorie di cui all'art. 81 cpv. 1 LEF, limitandosi a contestare la fondatezza materiale del titolo di rigetto;
 
che con ricorso 31 dicembre 2013 A.________ ha impugnato al Tribunale federale la sentenza 16 dicembre 2013;
 
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
 
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
 
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente non prevalendosi di una violazione di garanzie costituzionali e non prendendo in alcun modo posizione sull'argomentazione della sentenza impugnata, ma limitandosi ad affermare che "quanto presentato in un primo tempo alla giudicatura di Pace ed in seguito al Tribunale d'appello non è stato preso in considerazione né correttamente valutato";
 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 13 gennaio 2014
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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