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Informationen zum Dokument  BGer 8C_965/2012  Materielle Begründung
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BGer 8C_965/2012 vom 19.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
8C_965/2012 {T 0/2}
 
Sentenza del 19 dicembre 2012
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Ursprung, Presidente,
 
cancelliere Schäuble.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
L.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro la disoccupazione,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 novembre 2012.
 
Visto:
 
il ricorso del 22 novembre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 19 novembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e l'implicita domanda di assistenza giudiziaria,
 
considerando:
 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
 
che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto,
 
che in effetti la ricorrente si limita in sostanza a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile, oltre che infondata - la pronuncia impugnata e a riproporre in modo inutilmente prolisso e ripetitivo la propria tesi,
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
 
che viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
 
Lucerna, 19 dicembre 2012
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Ursprung
 
Il Cancelliere: Schäuble
 
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