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Informationen zum Dokument  BGer 4A_661/2012  Materielle Begründung
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BGer 4A_661/2012 vom 29.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_661/2012
 
Sentenza del 29 novembre 2012
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ AG,
 
patrocinata dall'avv. Gardo Petrini,
 
opponente.
 
Oggetto
 
locazione di una stazione di servizio,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 12 novembre 2001 la A.________ SA ha dato in locazione alla B.________ AG una stazione di servizio edificata su un fondo di sua proprietà a X.________ per un corrispettivo di 5 centesimi netti per ogni litro di carburante venduto con servizio alla clientela, ridotto a 4 centesimi netti in assenza di tale servizio;
 
che con un annesso accordo la locatrice si era impegnata ad occuparsi dell'assistenza e del servizio alla clientela nonché a riversare alla conduttrice i proventi dalla vendita del carburante, di proprietà di quest'ultima e su cui era poi calcolato il corrispettivo;
 
che dopo aver riscontrato ammanchi nel versamento degli incassi, la conduttrice ha escusso la locatrice per ottenere il pagamento di fr. 57'741.25;
 
che la susseguente procedura giudiziaria iniziata con un'azione di disconoscimento del debito, poi tramutata in azione di ripetizione dell'indebito, si è conclusa con una decisione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud sfavorevole alla locatrice, in cui questa viene pure condannata a rifondere ripetibili alla convenuta;
 
che con sentenza 2 ottobre 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, un appello presentato dalla A.________ SA;
 
che a titolo abbondanziale la Corte cantonale ha ritenuto l'appello pure infondato, la conduttrice non essendo obbligata a sorvegliare i gestori della stazione di servizio, legati contrattualmente alla locatrice, e l'importo di fr. 57'741.25 rivelandosi "reale e giustificato";
 
che con ricorso in materia civile del 3 novembre 2012 la A.________ SA postula l'annullamento della sentenza di appello, l'accoglimento della petizione e la condanna della conduttrice alla restituzione di fr. 57'741.25, oltre interessi;
 
che con lettera del medesimo giorno la ricorrente ha pure postulato il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame per quanto attiene all'obbligo di rimborsare ripetibili;
 
che non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
 
che quando come nella fattispecie la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e il rimedio di diritto può unicamente essere accolto se le critiche volte contro entrambe le motivazioni si rivelano fondate (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 e rif.);
 
che in concreto il gravame non soddisfa le predette esigenze, la ricorrente limitandosi a indicare i motivi per cui ritiene ingiustificata la pretesa della conduttrice, ma non censura minimamente l'argomentazione principale della sentenza impugnata, secondo cui l'appello era irricevibile per la sua carente motivazione;
 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 novembre 2012
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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