VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_561/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_561/2012 vom 02.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_561/2012
 
Sentenza del 2 novembre 2012
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Eusebio, Chaix,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
procedimento penale; decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso contro la decisione emanata il 20 agosto 2012 dalla Camera dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A seguito di un diverbio avvenuto il 13 dicembre 2010 presso un ufficio postale di Zurigo tra B.________ e A.________, lo "Stadtrichteramt" ha inflitto a quest'ultimo una multa, contro la quale l'interessato ha interposto opposizione. Nell'ambito della consultazione dell'incarto, l'opponente ha scoperto un fax inviato da B.________, nel quale ella lo tacciava di "nachweisbarer Lügner". Il 28 luglio 2011 A.________, ritenendo tale affermazione lesiva del suo onore, ha sporto nei confronti dell'autrice dello scritto denuncia per calunnia (art. 174 CP).
 
B.
 
Con decisione del 5 marzo 2012, il Ministero pubblico del Cantone Ticino, autorità ritenuta competente dal Tribunale penale federale, ha emanato un decreto di non luogo a procedere. Adita dal denunciante, mediante giudizio del 20 agosto 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il reclamo.
 
C.
 
Avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale. Chiede di annullare sia il giudizio della CRP sia il decreto di non luogo a procedere, di condannare la denunciata per calunnia e di infliggerle una pena adeguata, eventualmente di rinviare la causa al Ministero pubblico.
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).
 
1.2 La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone fine al procedimento penale nei confronti della denunciata. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). La tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) è pacifica. L'atto di ricorso è, legittimamente (art. 42 cpv. 1 LTF), redatto in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo per scostarsi dal principio secondo cui il procedimento si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF), quella italiana in concreto, ritenuto peraltro che il ricorrente non pretende ch'esso si svolga in tedesco.
 
1.3 Riguardo alla legittimazione a ricorrere, quesito sul quale, contrariamente al suo obbligo, il ricorrente non si esprime del tutto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 133 II 353 consid. 1), giova ricordare che secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Quando questi non ha addotto le sue conclusioni civili nel procedimento penale, gli incombe di spiegare nella sede federale, conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 133 II 353 consid. 1), quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ciò in particolare laddove l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia deducibile d'acchito e senza ambiguità (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1, 219 consid. 2.4; sentenze 1B_236/2011 del 15 luglio 2011 consid. 1.3.1; 1B_32/2012 del 2 febbraio 2012 consid. 2). Il ricorrente, giurista, non si pronuncia su questa questione. Visto l'esito del ricorso e ritenuto che nella fattispecie una siffatta influenza non appare del tutto esclusa, il gravame può essere nondimeno esaminato nel merito.
 
1.4 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta, come nella fattispecie, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali, non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).
 
2.
 
2.1 La CRP, richiamando la dottrina, si è espressa dapprima sulla nozione di onore protetto ai sensi dell'art. 173 CP (diffamazione), ricordando che la questione di sapere se un'affermazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona dev'essere decisa secondo il senso che essa ha sulla base di un'interpretazione oggettiva, considerando anche il contesto in cui essa è espressa. Ha poi richiamato la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui una parte in giudizio può fare affermazioni di per sé lesive dell'onore, a condizione ch'esse concernino l'oggetto del litigio e non esorbitino dal necessario, abbiano un contenuto appropriato, il loro autore non sappia (quando ciò è il caso) di dire cosa non vera e che infine semplici sospetti vengano designati come tali (DTF 116 IV 211; 118 IV 248; sentenza 6B_356/2008 dell'11 agosto 2008).
 
Ha rilevato che in concreto le parole litigiose sono state proferite nell'ambito di una procedura penale avviata con scritto del 10 marzo 2010, con il quale B.________ ha querelato il ricorrente per lesioni semplici, esprimendo "in maniera forse non del tutto consona" la sua opinione, esponendo i fatti alla base della querela e contestando quelli esposti dal ricorrente. La Corte cantonale ha sottolineato che la criticata affermazione è stata formulata in quel contesto, giustificata quindi da una dialettica di parte nel quadro di una procedura penale e finalizzata all'esposizione delle ragioni poste a fondamento della querela. Ha aggiunto che in tale ambito il mentire, come il tacere, è un diritto riconosciuto all'imputato quale possibile strategia difensiva, assurgendo quindi a un comportamento non insolito. Ha precisato che la signora non si è rivolta a un "terzo" qualunque, bensì a un'autorità giudiziaria, che la vertenza ha interessato un limitato gruppo di persone (collaboratori della giustizia, poliziotti), peraltro tenute al segreto d'ufficio. Ha specificato che le autorità preposte all'evasione della querela erano perfettamente coscienti del particolare contesto in cui l'asserzione è stata formulata, sottoponendola a vaglio critico e contestualizzandola. Ne ha concluso che in siffatte circostanze non vi sono sufficienti indizi di reato nei confronti della citata signora.
 
2.2 Il ricorrente sostiene che l'affermazione litigiosa sarebbe di principio lesiva dell'onore, che anche un'autorità può essere un "terzo", che la contestata espressione non sarebbe stata pertinente, esorbitava da quanto necessario, sarebbe stata pronunciata in malafede, non sarebbe stata designata come semplice ipotesi e proferita soltanto per fare della maldicenza.
 
2.3 In sostanza, implicitamente, egli invoca il principio "in dubio pro duriore". Lo stesso, riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2), comporta che, di massima, un abbandono non può essere decretato dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In questo ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con ritegno. Per contro, l'accusa dev'essere di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione (DTF 138 IV 86 consid. 4.1.1; DTF 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 pag. 226 seg.). Ugualmente, quando la probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, di massima s'impone la promozione dell'accusa, in particolare quando il reato è grave (cfr. DTF 138 IV 86 consid. 4.1.2).
 
2.3.1 Certo, come già ritenuto dal PP, la locuzione litigiosa è di per sé oggettivamente suscettibile di ledere l'onore del ricorrente (sulla nozione di onore vedi DTF 137 IV 313 consid. 2.1.1 - 2.1.3). Nella fattispecie non si è tuttavia manifestamente in presenza di un reato grave, per cui alla Corte cantonale spetta un potere di apprezzamento, del quale non ha ecceduto. In effetti, lo scritto in cui è stata formulata la criticata espressione, redatto a mano dalla signora, che precisa più volte d'essere ammalata, con uno stile semplice, ripetitivo e a volte incerto, dev'essere letto nel suo specifico contesto.
 
2.3.2 Al riguardo, il ricorrente pare pure disattendere che l'espressione litigiosa è stata formulata in relazione alla denuncia contro di lui sporta per lesioni semplici alla testa (o addirittura gravi secondo la denunciante, "grober Körperverletzung"). Sostiene d'aver ammesso, al suo dire in modo conforme al vero, d'aver dato solo uno schiaffo alla signora, comportamento che sotto il profilo penale sarebbe costitutivo di vie di fatto e ne deduce che ella non avrebbe alcun motivo per definirlo un bugiardo. È quindi manifesto che l'affermazione litigiosa sia da ricondurre al fatto che, secondo l'opinione della signora espressa invero in maniera impropria, sostenendo che non si sarebbe in presenza di una lesione grave ma semplicemente di vie di fatto il ricorrente non avrebbe detto, in maniera dimostrabile, la verità. Non si è quindi in presenza dell'elemento costitutivo della lesione dell'onore esaminato dalla CRP con riferimento all'art. 173 CP, né dell'art. 174 CP, norma posta a fondamento della denuncia, e segnatamente che l'interessata, ritenendo se del caso anche in maniera errata un'altra fattispecie penale, sapeva di dire cosa non vera.
 
2.3.3 La Corte cantonale ha interpretato l'affermazione incriminata tenendo rettamente conto delle citate circostanze concrete (DTF 137 IV 313 consid. 2.1.3), procedendo a una ponderazione degli interessi in gioco (cfr. in generale al riguardo DTF 131 IV 160 consid. 3.3.1) e ritenendo essere chiaro per le autorità coinvolte che l'espressione in esame costituiva, invero in maniera inopportuna e maldestra, una risposta al contestato assunto del ricorrente. In siffatte condizioni, considerando che la criticata affermazione, di per sé lesiva dell'onore ma rientrante nella strategia difensiva nel quadro di un processo, era in concreto giustificata dai presupposti ritenuti dalla giurisprudenza (vedi DTF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154; 107 IV 34; sentenza 6B_358/2011 del 22 agosto 2011 per le affermazioni lesive dell'onore fatte in tale ambito da un avvocato), la CRP, confermando il decreto di non luogo a procedere, non ha abusato del potere di apprezzamento che le compete (sulle condizioni per emanare un non luogo a procedere ai sensi dell'art. 310 CPP invece di aprire l'istruzione penale vedi DTF 137 IV 285 consid. 2.2 e 2.3).
 
3.
 
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Viste le particolarità della fattispecie e il fatto che la decisione impugnata poteva spingere il ricorrente a piatire si giustifica di rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 novembre 2012
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).