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Informationen zum Dokument  BGer 1B_626/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_626/2012 vom 30.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_626/2012
 
Sentenza del 30 ottobre 2012
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
procedimento penale, non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 16 agosto 2012 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato un non luogo a procedere in relazione a una denuncia inoltrata da A.________ il 25 giugno 2012;
 
che contro questo decreto il 29 agosto 2012 il denunciante è insorto alla Camera dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP);
 
che con giudizio del 24 settembre 2012 la CRP, dopo aver concesso al reclamante la facoltà di esprimersi sulla tempestività del reclamo presentato dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, lo ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo;
 
che avverso questa decisione A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale penale federale, che il 19 ottobre 2012 l'ha trasmesso, per competenza (art. 39 CPP), al Tribunale federale;
 
che il ricorrente chiede di annullare sia la decisione della CRP sia quella del PP e di istruire la denuncia;
 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
 
che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente non si confronta, se non in maniera del tutto generica e quindi inammissibile, con i motivi posti a fondamento dell'impugnato giudizio d'irricevibilità, segnatamente l'accertata tardività del reclamo;
 
che infatti la CRP ha stabilito che gli asseriti problemi di concentrazione a seguito di malattia, addotti dal ricorrente, non erano sorretti da alcuna prova, quale ad esempio un certificato medico e che comunque non erano idonei a giustificare l'invio tardivo del reclamo;
 
che al riguardo il ricorrente si limita a rilevare che si difende da solo e, senza produrre alcuna prova a sostegno degli asseriti fatti, che dopo un lungo periodo di degenza in ospedale sarebbe rientrato al domicilio dei genitori per effettuarvi una lunga riabilitazione;
 
che con questi semplici accenni egli non tenta di dimostrare che la conclusione d'irricevibilità della CRP, fondata su più motivi, sarebbe incostituzionale;
 
che il riferimento a una pretesa denegata giustizia, poiché il PP non avrebbe esaminato la sua denuncia, costituisce una questione di merito, che esula manifestamente dall'oggetto del litigio circoscritto alla questione della tardività del reclamo, rilevato che il motivo del reclamo presentato alla CRP non era chiaramente una denegata o ritardata giustizia, rimedio non subordinato al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP), ricordato per di più che il PP ha emanato senza ritardo il contestato decreto;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 secondo periodo LTF);
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 ottobre 2012
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Eusebio
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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