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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1058/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_1058/2012 vom 27.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_1058/2012
 
Sentenza del 27 ottobre 2012
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. B.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio federale della migrazione,
 
Quellenweg 6, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
Rifiuto dell'approvazione della proroga del
 
permesso di dimora e rinvio,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la
 
sentenza emanata il 24 settembre 2012 dal
 
Tribunale amministrativo federale, Corte III.
 
Fatti:
 
A.
 
Con sentenza del 24 settembre 2012 il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha confermato la decisione 10 giugno 2010 dell'Ufficio federale della migrazione che rifiutava di approvare la proroga del permesso di dimora di cui beneficiava A.________ del 23 dicembre 2003 e gli assegnava un termine di otto settimane dalla crescita in giudicato del giudizio per lasciare la Svizzera. La citata autorità ha considerato che l'interessato non adempiva né le esigenze della lettera a né quelle della lettera b del capoverso 1 dell'art. 50 LStr (RS 142.20).
 
B.
 
Il 24 ottobre 2012 A.________, patrocinato da un avvocato, ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui domanda che sia conferito effetto sospensivo al gravame e che, in accoglimento dello stesso, gli sia rinnovato il permesso di dimora. Con atto separato di medesima data postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria, con nomina di un avvocato d'ufficio.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
 
2.
 
2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità precedenti, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
 
2.1.1 Benché redatto da un avvocato, il ricorso non rispetta manifestamente i predetti requisiti di motivazione: il patrocinatore del ricorrente, dopo aver addotto che il suo cliente è inabile al lavoro per motivi di salute e che sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell'Ufficio AI, si limita a dichiarare di contestare la sentenza impugnata e a chiedere la conferma del preavviso favorevole (alla proroga del permesso) emesso dall'autorità cantonale, che conoscerebbe bene la fattispecie. Non si confronta invece con l'esauriente argomentazione sviluppata dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza impugnata consid. 5 a 7 pag. 9 a 14), segnatamente non sostanzia una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). L'impugnativa, manifestamente non motivata in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile.
 
3.
 
3.1 Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
3.2 Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
 
3.3 Per quanto riguarda la domanda di assistenza giudiziaria presentata con atto separato, la stessa non può trovare accoglimento già per il fatto (il quale peraltro non doveva sfuggire all'avvocato del ricorrente) che un semplice rinvio agli atti prodotti in sede cantonale non è ammissibile, la relativa istanza dovendo infatti, in virtù dell'art. 64 LTF, essere compiutamente motivata e documentata (cfr. sentenza 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 5.2 e rinvii). Sennonché, come già spiegato nel passato all'avvocato B.________ che patrocina il qui ricorrente (sentenza 2C_686/2010 del 21 settembre 2010 consid. 3.2), visto il carattere temerario del ricorso esperito dinanzi a questa Corte il quale, in dispregio delle basilari esigenze legali non contiene alcuna motivazione giuridica, le spese giudiziarie vanno poste a suo carico (cfr. art. 66 cpv. 3 LTF; sentenza 2C_686/2010 citata e rinvii giurisprudenziali). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'avv. B.________.
 
4.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale della migrazione e al Tribunale amministrativo federale, Corte III.
 
Losanna, 27 ottobre 2012
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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