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Informationen zum Dokument  BGer 2C_947/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_947/2012 vom 04.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_947/2012
 
2C_948/2012
 
Sentenza del 4 ottobre 2012
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federali Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
2C_947/2012
 
Imposta cantonale 2011,
 
2C_948/2012
 
Imposta federale diretta 2011,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 22 agosto 2012 dal Presidente della
 
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Ricevuta la decisione su reclamo in materia d'IC/IFD 2011 emessa il 2 agosto 2012 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona, A.________ ha scritto in tedesco l'8 agosto successivo alla citata autorità, contestando il calcolo dell'imponibile nonché l'uso della lingua italiana nei suoi confronti. Il fisco ha quindi trasmesso la lettera alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ticinese affinché la trattasse quale ricorso e ne ha informato l'interessato. Il 13 agosto 2012 la Corte cantonale ha invitato il rappresentante del contribuente a motivare il ricorso e a redigerlo in italiano, avvertendolo che in caso di inosservanza, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 16 agosto 2012 il rappresentante ha ritornato lo scritto alla Camera di diritto tributario, facendo valere, sempre in tedesco, che il contribuente non poteva assumerne le spese di traduzione.
 
B.
 
Il 22 agosto 2012 la Camera di diritto tributario ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo ha osservato che il principio della lingua ufficiale (ossia l'osservanza nel caso concreto della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi) prevaleva sulla libertà linguistica (cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, qui il tedesco), ragione per cui, non essendo stato dato seguito alla richiesta di tradurre il ricorso dal tedesco in italiano, quest'ultimo andava dichiarato inammissibile. Ha poi aggiunto che il gravame sfuggiva ad un esame di merito anche perché il contribuente non aveva rimediato, entro il termine assegnatogli a tale fine, ai difetti di motivazione riscontrati.
 
C.
 
Il 26 settembre 2012 il rappresentante del ricorrente ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso steso in tedesco. Dopo avere ribadito che l'insorgente non poteva assumere né le spese di traduzione né quelle di un avvocato, ha contestato il merito della tassazione, censurando in particolare il fatto che alcune deduzioni non erano state ammesse.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
 
1.2 Facendo valere che sia lui che il contribuente padroneggiano unicamente il tedesco, il rappresentante di quest'ultimo chiede che gli atti del procedimento siano tradotti in tedesco. La richiesta va respinta. Sebbene il ricorso sia steso in tedesco, come era diritto dell'insorgente (art. 42 cpv. 1 LTF), si giustifica, tenuto conto del fatto che questi risiede da tempo in Ticino e che aveva comunque la facoltà di fare capo ad un legale chiedendo il beneficio dell'assistenza giudiziaria, di rendere la presente sentenza in italiano in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF, secondo il quale il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata.
 
2.
 
2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
 
2.2 Oggetto del contendere è la decisione d'inammissibilità emessa dal Presidente della Camera di diritto tributario, cioè la questione di sapere se a ragione o a torto il ricorso presentato dinanzi a questa autorità è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta di tradurlo in italiano né ha provveduto a motivarlo conformemente alle esigenze legali. Orbene il ricorrente nulla menziona al riguardo, non formula cioè alcuna censura diretta contro la questione della traduzione o dell'insufficiente motivazione, ma si limita a contestare il merito del litigio. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
3.
 
In via eccezionale si rinuncia ad addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
 
Losanna, 4 ottobre 2012
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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