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Informationen zum Dokument  BGer 5A_368/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_368/2012 vom 18.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_368/2012
 
Sentenza del 18 settembre 2012
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
 
Marazzi, von Werdt,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________AG,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano,
 
via al Fiume 7, casella postale 463, 6962 Viganello.
 
Oggetto
 
realizzazione nella procedura di fallimento;
 
vendita a trattative private,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 maggio 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Fatti:
 
A.
 
Con comunicazione 17 aprile 2012 l'Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano ha reso noto alla creditrice A.________AG il modo di realizzazione dei beni inventariati della società fallita B.________SA in liquidazione, e precisamente la loro vendita a trattative private e in blocco. Ha indicato di aver ottenuto un'offerta di fr. 57'500.-- per l'acquisto dei beni inventariati e che questi ultimi sarebbero stati aggiudicati in blocco per tale importo se entro il 27 aprile 2012 non fossero pervenute nuove offerte o se la maggioranza dei creditori iscritti in graduatoria non si fosse opposta alla vendita a trattative private. Ha inoltre segnalato che l'elenco dei beni inventariati era consultabile presso i suoi uffici. Il 25 aprile 2012, su richiesta di A.________AG, l'Ufficio fallimenti le ha trasmesso tale elenco per via elettronica.
 
Con ricorso datato 30 aprile 2012 A.________AG ha impugnato la comunicazione 17 aprile 2012. Con decisione 7 maggio 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato tale ricorso irricevibile per tardività.
 
B.
 
Con ricorso 16 maggio 2012 A.________AG ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, postulandone l'annullamento e chiedendo di procedere ad una stima dei beni inventariati, di notificare l'inventario con un provvedimento del competente Ufficio, di permettere anche offerte di acquisto parziale dell'inventario, nonché, in via subordinata, di ordinare una realizzazione ai pubblici incanti.
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza che ha statuito su ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Il ricorso in materia civile si appalesa pertanto in linea di principio ammissibile.
 
1.2 C.________ non è ammessa come patrocinatrice dinanzi al Tribunale federale (art. 40 cpv. 1 LTF; DTF 134 III 520 consid. 1.5), ma - come richiesto nel gravame - può essere designata quale recapito in Svizzera della ricorrente (art. 39 cpv. 3 LTF).
 
1.3 L'allegato ricorsuale in esame è stato redatto in lingua tedesca. Nel gravame non viene tuttavia fatta valere alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF. In ossequio a questa norma, la presente sentenza è quindi emanata nella lingua della decisione impugnata, ovvero in italiano.
 
1.4 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nondimeno, giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Argomentazioni giuridiche astratte, senza un legame evidente con ben determinati motivi della decisione impugnata, sono insufficienti; una motivazione riferita allo specifico oggetto di un litigio fa quindi difetto quando in un gravame vengono proposte censure di merito contro un giudizio di inammissibilità (DTF 123 V 335 consid. 1b; 118 Ib 134 consid. 2; sentenza 5A_668/2011 del 20 marzo 2012 consid. 1.2). Nel caso concreto possono quindi unicamente essere esaminate le censure dirette contro la decisione di irricevibilità dell'autorità di vigilanza, mentre le argomentazioni ricorsuali di merito si rivelano di primo acchito inammissibili.
 
1.5 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
 
2.
 
L'autorità di vigilanza ha ricordato che, giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione o di un ufficio dei fallimenti deve essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Essa ha considerato tardivo il ricorso della ricorrente, datato 30 aprile 2012 ed inoltrato il 1° maggio 2012, poiché la comunicazione dell'Ufficio fallimenti è stata ritirata il 18 aprile 2012 ed il termine di ricorso è pertanto venuto a scadere lunedì 30 aprile 2012. L'autorità di vigilanza ha inoltre indicato che l'invio di una copia del ricorso per posta elettronica, il 30 aprile 2012, all'indirizzo personale del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti non era sufficiente a ritenerlo tempestivo, siccome esso non era munito della firma elettronica qualificata del mittente, basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto, ai sensi dell'art. 33a cpv. 2 LEF e dell'art. 7 dell'ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (RS 272.1), e comunque non è stato spedito all'indirizzo indicato sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta utilizzata dalla Sezione civile del Tribunale d'appello (v. art. 4 e 5 della menzionata ordinanza).
 
L'autorità di vigilanza ha inoltre precisato (citando segnatamente le DTF 73 III 114 e 79 III 63 consid. 1) che la decisione dell'Ufficio fallimenti era chiara e completa, sicché il termine di ricorso non iniziava a decorrere dalla comunicazione dell'inventario alla ricorrente, avvenuta per posta elettronica il 25 aprile 2012.
 
3.
 
La ricorrente sostiene che il suo ricorso all'autorità di vigilanza sarebbe tempestivo.
 
3.1 Secondo lei, dato che il provvedimento dell'Ufficio fallimenti del 17 aprile 2012 non conteneva l'inventario dei beni di cui proponeva la vendita a trattative private, il termine di ricorso avrebbe iniziato a decorrere unicamente dalla comunicazione di tale inventario. Considera infatti che un termine non possa iniziare a decorrere se mancano le informazioni essenziali per esaminare il contenuto di una comunicazione ufficiale.
 
La censura è infondata. La ricorrente parte infatti dall'errato presupposto che il termine ricorsuale inizi a decorrere dalla consultazione dell'incarto. Giova inoltre rilevare che l'Ufficio fallimenti le ha trasmesso l'elenco dei beni inventariati tempestivamente e che essa poteva pertanto determinarsi in tempo utile dinanzi all'autorità di vigilanza e sostanziare sufficientemente i propri argomenti, sicché nemmeno la violazione del suo diritto di essere sentita (in ogni modo nemmeno censurata) potrebbe entrare in considerazione.
 
3.2 Secondo la ricorrente, inoltre, atteso che l'Ufficio fallimenti le avrebbe trasmesso "tutti i documenti" per posta elettronica "normale", non si può pretendere che lei inviasse invece il suo ricorso conformemente a quanto previsto dall'art. 33a cpv. 2 LEF. Considera che ad un ricorrente non possano essere imposte condizioni di comunicazione per via elettronica più severe di quelle che le autorità rivendicano per sé.
 
Allorquando la creditrice allude genericamente a "tutti i documenti" che l'Ufficio fallimenti le avrebbe trasmesso, in assenza di precisazioni si deve ritenere che si riferisca all'inventario trasmessole il 25 aprile 2012 per via elettronica. Ora, la comunicazione dell'Ufficio fallimenti del 17 aprile 2012 indicava che l'elenco dei beni inventariati era consultabile presso i suoi uffici. È su richiesta della ricorrente stessa, la cui sede si trova all'estero, che l'inventario le è invece stato trasmesso per via elettronica. L'obiezione ricorsuale sfiora pertanto il temerario: la ricorrente non può prevalersi di questa circostanza per sottrarsi all'applicazione delle norme che disciplinano le condizioni di comunicazione di un atto scritto per via elettronica. La censura non merita maggiore disamina e va respinta.
 
4.
 
La ricorrente lamenta anche l'assenza, nella comunicazione dell'Ufficio fallimenti del 17 aprile 2012, dell'indicazione dei rimedi di diritto. Tale provvedimento sarebbe pertanto nullo, così come la decisione dell'autorità di vigilanza.
 
A prescindere dal fatto che la ricorrente non indica una qualsiasi norma secondo la quale il predetto Ufficio avrebbe dovuto munire la propria comunicazione dell'indicazione dei rimedi di diritto, la sua critica non è ammissibile perché non è rivolta contro una decisione di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF).
 
5.
 
Da quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità, sia per quanto riguarda le domande presentate in via principale che subordinata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 18 settembre 2012
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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