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Informationen zum Dokument  BGer 9C_588/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_588/2012 vom 29.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_588/2012 {T 0/2}
 
Sentenza del 29 agosto 2012
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Q.________, Italia,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'8 giugno 2012.
 
Visto:
 
il ricorso dell'11 luglio 2012 (timbro postale) contro il giudizio dell'8 giugno 2012 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
 
considerando:
 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
 
che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
 
che l'accertamento - qui controverso - del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurata e dell'esigibilità di un'attività professionale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) configura una questione di fatto che può dunque essere controllata da questo Tribunale solo in maniera molto limitata,
 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
 
che in effetti la ricorrente si limita in sostanza a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile - la pronuncia impugnata e a ribadire la propria opinione, senza spiegare perché la conclusione del primo giudice in merito al grado di capacità lavorativa residua sarebbe manifestamente insostenibile,
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 29 agosto 2012
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Meyer
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
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