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Informationen zum Dokument  BGer 2C_804/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_804/2012 vom 28.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_804/2012
 
Sentenza del 28 agosto 2012
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Polizia comunale della Città di Lugano, Comando e Amministrazione, via Beltramina 20b, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
Pretese nei confronti dello Stato,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 20 agosto 2012 dalla Terza Camera civile
 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con istanza di conciliazione del 1° giugno 2012 A.________ ha chiesto la condanna della polizia comunale della Città di Lugano al pagamento di fr. 100'000.-- a titolo di risarcimento danni e torto morale per lesione dell'onore.
 
All'udienza di conciliazione tenutasi il 25 luglio 2012 dinanzi alla Pretura di Lugano, Sezione 1, è comparso unicamente A.________, motivo per cui il Segretario assessore gli ha rilasciato l'autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 209 CPC e ha posto a suo carico le spese processuali conformemente a quanto sancito dall'art. 207 CPC.
 
Con giudizio del 20 agosto 2012 la terza Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ il 25 luglio 2012 contro la citata decisione.
 
B.
 
Con scritti del 23 e 25 agosto 2012 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza cantonale chiedendo che la polizia comunale venga condannata a versargli il reclamato risarcimento per danni e torto morale.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).
 
2.
 
2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
 
2.2 Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. Il ricorrente infatti si limita a esporre i fatti che hanno dato luogo alla presente vertenza e a ribadire la propria richiesta di risarcimento, senza però minimamente confrontarsi con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata pag. 3) né sostanziare segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
2.3 A titolo del tutto abbondanziale, nella misura in cui il ricorrente non sembra aver compreso il senso dell'autorizzazione ad agire rilasciatagli, si può osservare che la stessa gli permette, entro tre mesi dalla sua notifica, di rivolgersi al giudice civile ordinario, al foro della sede dell'ente pubblico convenuto, per far valere le proprie pretese (cfr. art. 22 cpv. 1 della legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988, LResp; RL/TI 2.6.1.1); essa non si pronuncia invece su dette pretese.
 
3.
 
Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla terza Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 agosto 2012
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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