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Informationen zum Dokument  BGer 9C_293/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_293/2012 vom 22.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_293/2012 {T 0/2}
 
Sentenza del 22 agosto 2012
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Kernen,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
G.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa di compensazione Medisuisse, Oberer Graben 37, 9000 San Gallo,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 febbraio 2012.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 9 novembre 2006 G.________, nata P.________ (1959), ha contratto matrimonio con F._________. Dall'unione non sono nati figli. Per contro il marito ha avuto figli (ormai adulti) dal primo matrimonio i quali non hanno però vissuto in economia domestica con G.________. Il 26 settembre 2011 è deceduto F.________.
 
Con domanda del 4 ottobre 2011 G.________ ha chiesto alla cassa di compensazione Medisuisse l'erogazione di una rendita vedovile. Con decisione del 27 ottobre 2011, sostanzialmente confermata il 22 dicembre successivo in seguito all'opposizione dell'interessata, la cassa di compensazione ha respinto la richiesta di prestazione per il motivo che la richiedente non era stata sposata almeno cinque anni con il defunto marito, come invece prescritto dalla legge, bensì "solo" 4 anni 10 mesi e 18 giorni.
 
B.
 
Osservando che il termine di cinque anni non era adempiuto per soli pochi giorni e invocando di conseguenza una applicazione della legge secondo un giudizio di giustizia ed equità, G.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e ha chiesto il riconoscimento della rendita. Statuendo per giudice unico, la Corte cantonale ha respinto il ricorso per pronuncia del 29 febbraio 2012.
 
C.
 
L'interessata ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale ribadisce la richiesta di prima sede. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto conformemente agli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).
 
2.
 
Nei considerandi della querelata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha correttamente esposto come per l'art. 24 cpv. 1 LAVS le vedove abbiano diritto a una rendita vedovile se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell'art. 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni, ritenuto che - ipotesi non realizzantesi nella fattispecie - se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.
 
3.
 
Nel caso di specie il primo giudice ha pacificamente accertato che la ricorrente non vantava, ancorché per poche settimane, una durata del matrimonio di almeno cinque anni. Alla luce (pure) della giurisprudenza federale in materia, egli ha concluso di non potersi scostare dal chiaro tenore letterale del disposto e di non potere ammettere la richiesta di rendita. Quanto all'obiezione che l'istituzione di termini o date possa nel singolo caso, come quello in esame, condurre a casi di rigore, il giudice di prime cure ha ricordato che dette scelte permettono comunque di evitare contestazioni e difficoltà di accertamento.
 
4.
 
La valutazione della Corte cantonale dev'essere pienamente confermata. Per quanto dura essa possa effettivamente apparire, non vi è infatti possibilità di fare astrazione del mancato adempimento di "appena 43 giorni di unione coniugale" e di derogare così a una condizione legale per permettere all'insorgente di ottenere la rendita vedovile. A prescindere da quelle che possano risultare le effettive condizioni economiche dell'interessata - la quale sembrerebbe peraltro essersi autoesclusa, nonostante fosse erede legittimaria (art. 471 cifra 3 CC), dalla successione ereditaria del defunto marito -, l'interpretazione letterale dell'art. 24 cpv. 1 LAVS, oltre a essere conforme alla costante prassi di questa Corte (cfr. DTF 115 V 77; SVR 2010 AHV n. 2 pag. 3 [9C_521/2008] consid. 7; VSI 2001 pag. 200 segg.), risponde a evidenti esigenze di certezza del diritto e di parità di trattamento. Come già avuto modo di affermare in DTF 115 V 77, il senso di un limite temporale stabilito per legge è infatti proprio quello di operare delle distinzioni e di creare chiarezza. Tale esigenza è rilevabile in tutti gli ambiti del diritto e trova espressione in molte leggi. I casi di rigore inevitabilmente connessi all'istituzione di simili limiti temporali devono essere messi in conto nell'interesse della certezza del diritto e della parità di trattamento. Ne discende che la durata del matrimonio di almeno cinque anni è tassativa. La norma non si presta a una interpretazione estensiva come pretende la ricorrente. Non soccorre l'insorgente neppure il richiamo all'art. 12 Cost.. A prescindere dalla (dubbia) pertinenza del richiamo, nella fattispecie non risultano ipotizzabili più interpretazioni che giustificherebbero, se del caso, di accordare la preferenza al risultato che meglio si concilia con la Costituzione. Per il resto, il Tribunale federale è obbligato ad applicare le leggi federali (art. 190 Cost.).
 
5.
 
Ne segue la reiezione del gravame. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 22 agosto 2012
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Meyer
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
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