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Informationen zum Dokument  BGer 9C_870/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_870/2011 vom 27.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_870/2011
 
Sentenza del 27 luglio 2012
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
F.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 ottobre 2011.
 
Considerando:
 
che F.________, nato nel 1933, dopo avere beneficiato di una rendita AI, dal giugno 1998 percepisce una rendita semplice di vecchiaia, alla quale si sono aggiunte (per un certo periodo) la completiva per le figlie e la rendita per orfani loro riconosciuta in seguito al decesso, avvenuto nel 2007, della madre, anche lei in precedenza beneficiaria di una rendita AI,
 
che con la conclusione del tirocinio e il conseguimento del diploma federale da parte delle gemelle A.________ e C.________, nate nel 1992, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha soppresso la rendita per orfano e la completiva per figli dal 31 agosto 2010,
 
che avendo l'assicurato comunicato l'intenzione della figlia C.________ di intraprendere gli studi di maturità professionale, la Cassa cantonale di compensazione ha ripristinato il diritto alla prestazione con effetto dal 1° settembre 2010,
 
che il 2 dicembre 2010 l'interessato ha informato l'amministrazione che la figlia C.________ aveva interrotto gli studi a fine ottobre 2010,
 
che con decisione 3 gennaio 2011, sostanzialmente confermata il 28 aprile 2011 in seguito all'opposizione dell'interessato, la Cassa ha chiesto la restituzione di fr. 2'248.-, pari a quanto versatogli indebitamente per i mesi di novembre e dicembre 2010 a titolo di rendita completiva per figli e di rendita per orfana, ciascuna ammontante a fr. 562.-,
 
che F.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto di annullare la decisione su opposizione nella misura in cui si riferiva alla restituzione della rendita completiva per la figlia, che egli non avrebbe mai ricevuto, mentre ha ammesso di dovere rimborsare la somma di fr. 1'124.- per la rendita di orfana indebitamente percepita nei mesi di novembre e dicembre 2010,
 
che l'autorità giudiziaria cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso per pronuncia del 18 ottobre 2011,
 
che l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale federale al quale ribadisce la richiesta di primo grado,
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
 
che per l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana),
 
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che l'insorgente, da anni residente in Ticino, ha già dato prova di capirne la lingua - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente,
 
che l'atto ricorsuale - in larga misura identico per forma e contenuto a quello presentato contro il parallelo ordine di restituzione della prestazione complementare versata in eccesso (v. procedura 9C_866/2011) - si dimostra in gran parte di difficile comprensione se non addirittura illeggibile, e appare dunque perlopiù inammissibile (v. art. 42 cpv. 6 LTF), anche laddove esula dall'unico oggetto del contendere rimasto contestato, riguardante l'obbligo di restituzione della rendita completiva per la figlia di fr. 1'124.- (fr. 562.- x 2 mesi),
 
che nella limitata misura della sua ricevibilità il gravame si dimostra comunque infondato,
 
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
 
che per il resto il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
 
che la Corte cantonale ha accertato in modo vincolante avere il ricorrente effettivamente incassato la rendita completiva per figli anche per i mesi di novembre e dicembre 2010 nonostante la figlia C.________ avesse già interrotto gli studi,
 
che il primo giudice è giunto a tale conclusione dopo avere dimostrato - sulla base delle cedole di pagamento prodotte dal ricorrente medesimo - che nell'ammontare di fr. 2'247.- incassato a titolo di AVS nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010 era integrata pure la rendita per figli,
 
che in effetti la sola rendita di vecchiaia dell'assicurato ammontava, nel 2010, a fr. 1'685.- al mese e quindi, sommata alla rendita per figli di fr. 562.-, dava l'importo di fr. 2'247.- percepito nel periodo in esame,
 
che per contro, sempre per quanto constatato in maniera vincolante dal giudice cantonale, la rendita per orfana era stata incassata dal ricorrente separatamente dalla sua rendita ordinaria di vecchiaia,
 
che il ricorrente non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice - trovante pieno riscontro negli atti - sarebbe manifestamente insostenibile, ma si limita, con argomentazioni peraltro alquanto confuse, a criticare in maniera perlopiù appellatoria la decisione impugnata nonostante questa abbia minuziosamente ricostruito la situazione, esponendo in dettaglio gli importi versati e spettanti al ricorrente e/o alla figlia a titolo di rendita AVS e di rendita per figli, rispettivamente per orfani,
 
che negli esigui limiti della sua ricevibilità il ricorso va dunque respinto e il giudizio cantonale confermato,
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 27 luglio 2012
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Meyer
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
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