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Informationen zum Dokument  BGer 9C_866/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_866/2011 vom 27.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_866/2011
 
Sentenza del 27 luglio 2012
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
F.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Prestazione complementare all'AVS/AI,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 ottobre 2011.
 
Considerando:
 
che la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, preso atto che le figlie A.________ e C.________ (nate nel 1992) avevano concluso il tirocinio e conseguito il diploma federale, con decisione 19 agosto 2010 ha fissato in fr. 462.-- il diritto alle prestazioni complementari AVS di F.________ - nato nel 1933 e vedovo - con effetto dal 1° settembre 2010,
 
che a seguito dello scritto 25 agosto 2010, con il quale il padre informava l'amministrazione che la figlia C.________ avrebbe iniziato gli studi di maturità professionale a partire dal 30 agosto 2010, la Cassa con decisione 2 settembre 2010 - in sostituzione di quella 19 agosto 2010 - ha conglobato le prestazioni per la figlia agli studi nella complementare dell'assicurato ed erogato l'importo mensile complessivo di fr. 739.--, adeguandolo a fr. 731.-- dal 1° gennaio 2011,
 
che con decisione 12 gennaio 2011, sostanzialmente confermata il 28 aprile 2011 in seguito all'opposizione dell'interessato, la Cassa, preso atto che la figlia aveva interrotto gli studi a fine ottobre 2010, ha chiesto a F.________ la restituzione di complessivi fr. 825.--, pari a quanto indebitamente versato per il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 gennaio 2011,
 
che adito su ricorso di F.________, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame nella misura della sua ammissibilità e ha confermato l'ordine di restituzione (pronuncia del 18 ottobre 2011),
 
che l'interessato ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, ribadendo la propria opposizione al provvedimento,
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
 
che per l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana),
 
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che l'insorgente, da anni residente in Ticino, ha già dato prova di capirne la lingua - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente,
 
che l'atto ricorsuale si dimostra in gran parte di difficile comprensione se non addirittura illeggibile, e appare dunque perlopiù inammissibile (v. art. 42 cpv. 6 LTF), anche laddove esula dall'unico oggetto del contendere riguardante il solo obbligo di restituzione di fr. 825.-- per le prestazioni complementari incassate in eccesso nei mesi da novembre 2010 a gennaio 2011,
 
che nella limitata misura della sua ricevibilità il gravame si dimostra comunque infondato,
 
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
 
che per il resto il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
 
che nei considerandi dell'impugnata proncuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria ha ben esposto le norme disciplinanti la materia, ricordando segnatamente le condizioni generali del diritto alle prestazioni complementari (art. 4 LPC), il calcolo (globale) della prestazione complementare per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI se vivono con i genitori (art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI), il diritto e la durata della rendita completiva per figli (art. 22ter LAVS) e per orfani (art. 25 cpv. 5 LAVS), l'obbligo di informazione dell'assicurato (v. art. 24 OPC-AVS/AI) nonché l'obbligo di restituzione di prestazioni indebitamente percepite (art. 25 cpv. 1 e 53 cpv. 1 LPGA; DTF 130 V 318),
 
che la Corte cantonale ha accertato in modo vincolante che, poiché aveva ripreso la formazione scolastica, la figlia C.________, al beneficio sia di una rendita completiva per figli dell'AVS da parte del padre sia di una rendita per orfana dell'AI da parte della defunta madre, in virtù di quest'ultima rendita aveva un diritto proprio alle prestazioni complementari giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC,
 
che per questo motivo, conformemente all'art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI, la prestazione complementare della figlia doveva essere calcolata globalmente con quella del padre con cui viveva,
 
che la prestazione complementare del ricorrente - fin lì considerato quale persona sola (v. decisione del 19 agosto 2010 che fissava in fr. 462.-- il suo diritto alla prestazione) - andava quindi ricalcolata tenendo conto anche dei parametri riguardanti la figlia (v. decisione del 2 settembre 2010 che stabiliva in fr. 739.-- al mese il diritto alla prestazione complementare globale),
 
che con l'interruzione degli studi della figlia a fine ottobre 2010, il diritto alla rendita per figli e per orfani decadeva dal 1° novembre 2010 e il ricorrente andava nuovamente considerato persona sola per il calcolo della prestazione complementare,
 
che il giudice di prime cure ha inoltre accertato che l'insorgente aveva percepito nel periodo in esame fr. 739.-- (per i mesi di novembre e dicembre 2010), rispettivamente fr. 731.-- (per gennaio 2011) a titolo di prestazioni complementari, nonostante avesse diritto a soli fr. 462.--(per i mesi di novembre e dicembre 2010), rispettivamente a fr. 460.--(per gennaio 2011), per un totale di prestazioni indebitamente percepite di fr. 825.-- risultante dalla differenza di quanto incassato e quanto spettantegli di diritto,
 
che il ricorrente non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice - del tutto lineare e trovante pieno riscontro negli atti - sarebbe manifestamente insostenibile, ma si limita, con argomentazioni peraltro alquanto confuse, a criticare in maniera perlopiù appellatoria la decisione impugnata nonostante questa abbia minuziosamente ricostruito e chiarito il "caotico quadro" venutosi a creare (non solo per colpa dell'assicurato), esponendo in dettaglio gli importi versati e spettanti al ricorrente e/o alla figlia a titolo di rendita AVS e di prestazione complementare,
 
che negli esigui limiti della sua ricevibilità il ricorso va dunque respinto e il giudizio cantonale confermato,
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura, in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 27 luglio 2012
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Meyer
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
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