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Informationen zum Dokument  BGer 6B_786/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_786/2011 vom 05.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_786/2011
 
Sentenza del 5 luglio 2012
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Mathys, Presidente,
 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Grave infrazione alle norme della circolazione stradale,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 26 ottobre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con decreto d'accusa dell'8 marzo 2010, il Sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ autore colpevole di lesioni colpose gravi, ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione stradale, nonché contravvenzione alla legge sugli stupefacenti (LStup) e proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna, per complessivi fr. 3'500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 2'000.--.
 
Ad A.________ venivano in particolare rimproverate lesioni colpose gravi e una grave infrazione alle norme della circolazione stradale, per avere, il 22 febbraio 2009, a X.________, sull'autostrada A2, circolando a una velocità di 145 km/h ove vige il limite massimo autorizzato di 120 km/h, omesso di prestare la dovuta attenzione alla strada e alla circolazione, perché, distrattosi per chiedere al passeggero anteriore una sigaretta, ha perso la padronanza del veicolo a motore e causato lesioni personali ai tre passeggeri. Vi si aggiungeva l'ulteriore accusa per grave infrazione alle norme della circolazione stradale, per avere, a Y.________, il 31 ottobre 2009, circolato alla velocità di 76 km/h ove vige il limite massimo di 50 km/h (abitato). All'accusato veniva inoltre imputata una ripetuta contravvenzione alla LStup.
 
B.
 
Interposta opposizione al decreto d'accusa, gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale per il dibattimento. Con giudizio del 24 maggio 2011 il Giudice della Pretura penale ha confermato sia le imputazioni sia la proposta di pena.
 
C.
 
In parziale accoglimento dell'appello di A.________, con sentenza del 26 ottobre 2011, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), constatata la crescita in giudicato della condanna per ripetuta contravvenzione alla LStup, confermando la condanna per tutti i capi d'imputazione, ha ridotto l'importo della multa a fr. 700.-- e la tassa di giustizia di primo grado.
 
D.
 
Contro questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando, per i fatti occorsi il 22 febbraio 2009, la derubricazione dell'imputazione di violazione grave alle norme della circolazione a contravvenzione, la conseguente riduzione della pena pecuniaria a 30 aliquote giornaliere di fr. 50.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, nonché della multa a fr. 500.-- e il dimezzamento degli oneri processuali posti a suo carico in sede cantonale. Chiede inoltre, con protesta di ripetibili della sede federale, fr. 7'000.-- (+ IVA) a titolo di ripetibili per quelle di prima e seconda istanza.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
Presentato dall'imputato che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza e le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 LTF), diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 LTF) da un tribunale superiore che, quale ultima istanza cantonale, ha statuito su ricorso (art. 80 LTF), il gravame, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia penale.
 
2.
 
Il ricorrente, in maniera oltremodo prolissa e ripetitiva, lamenta per i fatti avvenuti il 22 febbraio 2009 la violazione dell'art. 90 n. 2 LCStr, la CARP avendolo condannato per grave infrazione alle norme della circolazione stradale, laddove il suo comportamento sarebbe costitutivo unicamente di un'infrazione semplice ai sensi dell'art. 90 n. 1 LCStr.
 
2.1 L'art. 90 n. 2 LCStr sanziona chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile (art. 100 n. 1 LCStr). Sotto il profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l'autore disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così in serio pericolo la sicurezza del traffico, essendo sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta. Sotto quello soggettivo, l'infrazione presuppone un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle norme della circolazione, vale a dire una colpa o una negligenza gravi. Quest'ultima implica che l'autore sia cosciente del pericolo rappresentato dalla sua maniera di guidare o che non tenga assolutamente conto, disattendendo i propri doveri, del fatto che mette in pericolo gli altri utenti della strada, ciò che può pure consistere nel non aver presente (momentaneamente) la messa in pericolo degli altrui interessi (DTF 131 IV 133 consid. 3.2). Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (sentenza 6B_742/2011 del 1° marzo 2012 consid. 3.3).
 
Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. Se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, sulle autostrade la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 120 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. d ONC; RS 741.11). Secondo costante giurisprudenza, un superamento di 35 km/h o più della velocità consentita sull'autostrada costituisce un'infrazione oggettivamente grave alle norme della circolazione stradale (DTF 132 II 234 consid. 3). Il caso può essere qualificato come grave anche se l'eccesso di velocità non raggiunge questa soglia, segnatamente qualora la velocità non sia adeguata alle circostanze ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LCStr (sentenza 6B_282/2009 del 14 dicembre 2009 consid. 2.1), tra cui figurano anche quelle afferenti il conducente medesimo, la sua esperienza (DTF 93 IV 29) e la sua familiarità con il veicolo (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière: commentaire, 3a ed. 1996, n. 1.3 ad art. 32 LCStr; HANS GIGER, Strassenverkehrsgesetz: SVG, 7a ed. 2008, n. 16 ad art. 32 LCStr; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz: Bundesgerichtspraxis, 2011, n. 3 ad art. 32 LCStr). Una velocità inadeguata costituisce un fattore di rischio (v. sentenza 4A_76/2009 del 6 aprile 2009 consid. 3.2), sicché una violazione del dovere di diligenza dell'art. 32 cpv. 1 LCStr non implica necessariamente la perdita del controllo del veicolo (v. sentenza 6B_673/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.2). A norma dell'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 prima e seconda frase ONC). La misura dell'attenzione richiesta dipende dall'insieme delle circostanze concrete (DTF 122 IV 225 consid. 2b). Essa implica che il conducente sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui e la padronanza del veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze (sentenza 6S.186/2002 del 25 luglio 2002 consid. 2.2). A seconda dei casi, un grado maggiore di attenzione e di padronanza può essere esatto da un conducente inesperto (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 2.1 e 2.4 ad art. 31 LCStr). Qualora la perdita di padronanza del veicolo sia imputabile esclusivamente a una velocità eccessiva, solo l'art. 32 cpv. 1 LCStr, quale lex specialis, trova applicazione. Sussiste invece concorso perfetto tra gli art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr nel caso in cui, ad esempio, il conducente non solo circola a una velocità eccessiva, ma reagisce anche troppo tardi a un pericolo (PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., n. 15 ad art. 31 LCStr).
 
2.2 La CARP ha ritenuto dati i presupposti del reato di cui all'art. 90 n. 2 LCStr. Titolare della licenza di condurre da poco meno di un mese e mezzo all'epoca dei fatti, alla guida di una vettura recentemente acquistata, con cui aveva percorso globalmente solo 1'500 km, il ricorrente ha distolto l'attenzione dalla strada e perso il controllo del veicolo mentre circolava a velocità eccessiva sulla corsia di sorpasso di un tratto di autostrada a lui sconosciuto. Sotto il profilo oggettivo, ha precisato la Corte cantonale, la gravità del suo agire è comprovata dal cumulo di infrazioni e dalle circostanze in cui sono state commesse. Con il suo comportamento ha messo concretamente a rischio la sicurezza dei suoi passeggeri e, in modo astratto ma accresciuto, quella degli altri utenti della strada. Soggettivamente, ha mostrato di non avere riguardo alcuno delle regole della circolazione, violando i più elementari doveri di cautela. Oltre a non rispettare i limiti di velocità, fatto da solo significativamente grave vista la sua inesperienza e le sue difficoltà quale conducente rimarcate da un passeggero, l'insorgente ha assunto un ulteriore comportamento gravemente negligente decidendo di domandare una sigaretta al suo vicino, voltandosi verso di lui, invece di dedicare tutta la sua attenzione alla guida. La CARP ha definito grave la sua negligenza anche perché ha agito sapendo che l'automobile, che possedeva da poco, necessitava di una revisione dei freni.
 
2.3 Il ricorrente contesta di aver violato in modo grave regole fondamentali della circolazione stradale, ritenuto che l'eccesso di velocità sarebbe lungi dalla soglia stabilita dalla giurisprudenza per definire i casi gravi e che la sua disattenzione sarebbe durata solo un attimo. Con il suo agire avrebbe al massimo creato una messa in pericolo semplice della sicurezza altrui, perché una brevissima e repentina perdita di vista del campo stradale non potrebbe creare, secondo il corso generale delle cose, un serio pericolo per gli altri. L'insorgente rimprovera poi la CARP per non aver preso in considerazione fatti rilevanti, quali le buone condizioni del traffico e meteorologiche, il perfetto stato di marcia del veicolo e la brevità della sua involontaria disattenzione. Oltre a negare l'adempimento degli elementi oggettivi del reato, egli ritiene non siano neppure riuniti quelli soggettivi. Poiché la sua breve disattenzione sarebbe stata il risultato di un gesto istintivo e automatico, non sarebbe possibile affermare che fosse cosciente del pericolo che ne poteva derivare. Peraltro più la durata della disattenzione è limitata, minore sarebbe il pericolo di provocare un incidente.
 
2.4 Nel motivare le sue censure, il ricorrente si scosta dai fatti accertati in sede cantonale, che si limita in parte a contestare e in parte a definire arbitrari, senza tuttavia dimostrare l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 105 cpv. 2 LTF (sulle stesse v. DTF 137 II 353 consid. 5.1) con un'argomentazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (al riguardo v. DTF 137 V 57 consid. 1.3). Sicché il Tribunale federale rimane vincolato dall'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF).
 
Per il resto, il contestato giudizio non presta il fianco a critiche di sorta.
 
2.4.1 L'insorgente discute le diverse trasgressioni alle norme della circolazione stradale singolarmente, laddove la gravità oggettiva del suo agire risulta, come rettamente rilevato dalla CARP, dal loro cumulo e simultaneità e dalla loro contestualizzazione (v. PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., n. 29 ad art. 90 LCStr pag. 443-444), ossia dalla sua inesperienza di conducente, dalla limitata conoscenza del veicolo e del tratto di strada percorso. Non soccorre peraltro al ricorrente prevalersi delle buone condizioni del traffico e meteorologiche, atteso che le circostanze a cui la velocità dev'essere adeguata non si limitano a queste ultime (v. supra consid. 2.1). Mentre viaggiava a una velocità eccessiva sulla corsia di sorpasso, ha distolto la sua attenzione dalla strada e ha perso il controllo del veicolo, disattendendo in tal modo regole fondamentali come gli art. 31 LCStr e 3 ONC (v. PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., n. 2 ad art. 31 LCStr e n. 63 ad art. 90 LCStr pag. 462). Con un comportamento simile ha messo concretamente a rischio la sicurezza dei suoi tre passeggeri e creato un pericolo astratto accresciuto per gli altri utenti della strada. Secondo la giurisprudenza, infatti, considerata l'elevata velocità praticata sull'autostrada, il conducente che perde la padronanza del veicolo su questo tipo di strada rappresenta sempre un serio pericolo (DTF 120 Ib 312 consid. 4c pag. 316). Non giova all'insorgente neppure affermare che la distrazione sarebbe durata solo un attimo vista l'alta velocità con cui circolava, già a 120 km/h una disattenzione potendo avere delle conseguenze letali (DTF 93 IV 29 consid. 2). Del resto, un semplice calcolo permette di stabilire che, procedendo a 145 km/h, in un secondo si percorrono circa ben 40 metri di strada.
 
2.4.2 Quanto all'aspetto soggettivo del reato, il comportamento del ricorrente, che ha violato i più elementari doveri di prudenza, denota senz'altro un'assenza di riguardi. Nonostante la sua poca esperienza di guida e la sua ancora limitata conoscenza del veicolo, circostanze che dovevano invitare a una maggiore cautela, non ha esitato a oltrepassare i limiti di velocità, sapendo che l'automobile d'occasione recentemente acquistata non era collaudata e necessitava di una revisione dei freni. Sebbene l'insorgente si prevalga del perfetto stato di marcia del veicolo risultato dalla perizia, si tratta indubbiamente di elementi soggettivamente rilevanti, tali da imporgli una maggiore prudenza di guida. In particolare, mentre circolava sulla corsia di sorpasso, ha chiesto al passeggero del sedile anteriore una sigaretta, girandosi e distogliendo l'attenzione dalla carreggiata. Giustamente la CARP ha negato trattarsi di un gesto istintivo o involontario, ma piuttosto del risultato di una decisione con cui il ricorrente ha manifestato la propria facoltà volitiva, assumendosi così i rischi di una grave negligenza. Su questo punto l'insorgente pone l'accento sulla sua inesperienza, non avendo ancora appreso a controllare "riflessi condizionati". Ciò non fa che confermare la necessità di una maggiore prudenza, dovendo egli tener presenti le sue limitate esperienze di guida (v. DTF 98 IV 219), tanto più che circolava sull'autostrada, fatto che da solo esige una particolare attenzione (v. sentenza 6B_565/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 3.2, in JdT 2010 I 541). Il suo comportamento risulta gravemente negligente. Anche volendo seguire la tesi ricorsuale, secondo la quale egli non era cosciente del pericolo creato per gli altri utenti della strada, la conclusione non muterebbe, perché va definita senza riguardi anche la semplice ignoranza (momentanea) della messa in pericolo di interessi altrui (DTF 131 IV 133 consid. 3.2).
 
Le censure ricorsuali, al limite della temerarietà, si rivelano quindi infondate, la condanna per grave infrazione alle norme della circolazione stradale essendo conforme al diritto.
 
3.
 
Atteso che il ricorrente non chiede una riduzione della pena e delle spese giudiziarie perché contrarie al diritto, ma unicamente nella prospettiva dell'accoglimento del gravame in punto all'infrazione alle norme della circolazione stradale per i fatti del 22 febbraio 2009, non si giustifica di chinarsi su queste conclusioni.
 
4.
 
Ne segue che, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso va respinto.
 
Le spese giudiziarie sono addossate al ricorrente in ragione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino nonché, per conoscenza, al patrocinatore degli accusatori privati.
 
Losanna, 5 luglio 2012
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Mathys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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