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Informationen zum Dokument  BGer 9C_483/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_483/2012 vom 02.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_483/2012
 
Sentenza del 2 luglio 2012
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
E.________, Italia, patrocinato dalla Federazione Utenti Sanità Pubblica UCM,
 
ricorrente,
 
contro
 
Helsana Assicurazioni SA,
 
via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro le malattie,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 maggio 2012.
 
Visto:
 
il ricorso del 6 giugno 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 14 maggio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
 
considerando:
 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
 
che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
 
che l'accertamento - qui controverso - del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurato e dell'esigibilità di un'attività professionale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) configura una questione di fatto che può dunque essere controllata da questo Tribunale solo in maniera molto limitata,
 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
 
che in effetti il ricorrente si limita in sostanza a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile - la pronuncia impugnata e a ribadire la propria opinione, senza spiegare perché la conclusione del primo giudice in merito al grado di capacità lavorativa residua sarebbe manifestamente insostenibile,
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 2 luglio 2012
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Meyer
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
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