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Informationen zum Dokument  BGer 6B_794/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_794/2011 vom 29.06.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_794/2011
 
Sentenza del 29 giugno 2012
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Mathys, Presidente,
 
Eusebio, Schöbi,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. A.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
 
2. B.________,
 
patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Furto aggravato per mestiere, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto danneggiamento, arbitrio,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 29 settembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con sentenza del 1° giugno 2011, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di furto aggravato, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio. Gli ha sostanzialmente rimproverato di avere, nel periodo dall'8 febbraio 2008 al 4 gennaio 2011, in diverse località del Cantone Ticino, in 19 occasioni, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ripetutamente sottratto o tentato di sottrarre cose mobili altrui per un valore complessivo di circa fr. 2'051'899.--, introducendosi indebitamente nelle abitazioni e danneggiando intenzionalmente con attrezzi da scasso la proprietà altrui. A.________ è stato condannato alla pena detentiva di 2 anni e 10 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
 
Nello stesso giudizio, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto B.________ autrice colpevole degli stessi reati, per avere, in correità con A.________, commesso le citate infrazioni in 11 occasioni, dal 4 aprile 2008 al 4 gennaio 2011, sottraendo o tentando di sottrarre cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 1'847'696.--. L'imputata è stata condannata alla pena detentiva di 18 mesi, aggiuntiva a una precedente pena di 8 mesi inflittale nel 2010 dalle Assise correzionali di Lugano, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
 
B.
 
Adita dagli imputati, con sentenza del 29 settembre 2011 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha accolto parzialmente l'appello di A.________ e interamente quello di B.________. Ha prosciolto il primo dalle imputazioni riferite a tre episodi per i quali sussistevano ragionevoli dubbi sulla sua colpevolezza ed ha prosciolto la seconda da tutti i capi di imputazione a suo carico, venendo meno l'accertamento dell'esistenza di un consolidato sodalizio professionale tra i due imputati e potendo la sua presenza in Ticino essere attribuita a motivi leciti.
 
C.
 
Contro questa sentenza, il Procuratore pubblico (PP) presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. Il ricorrente fa valere l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, nonché la violazione del diritto federale.
 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.
 
1.2 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
 
Censure riguardanti A.________
 
2.
 
2.1 Il ricorrente contesta il proscioglimento di A.________ riguardo ai furti commessi ad V.________ tra il 4 ed il 7 aprile 2008 ai danni della C.________SA e di D.________. Rimprovera alla CARP di essere incorsa nell'arbitrio per avere dato credito alle fantasiose giustificazioni dell'imputato. Questi ha infatti sostenuto di essere giunto sui luoghi dopo che gli stessi erano già stati visitati da altri ladri ed ha giustificato la presenza di tracce del suo DNA sul manico di un piccone, asserendo di avere trovato l'attrezzo sulle scale e di averlo spostato per poter passare negli altri vani dell'appartamento.
 
2.2 La Corte cantonale ha premesso che esistevano effettivamente indizi a sostegno di un coinvolgimento di A.________ nel furto in questione, segnatamente il fatto, ammesso dall'imputato, di essere entrato nell'abitazione dalla porta finestra della camera da letto con l'intenzione di rubare e la circostanza, incontestata, della presenza di tracce del suo DNA sul piccone utilizzato per sfondare la porta finestra. A ciò occorreva poi aggiungere l'accertamento secondo cui le modalità di esecuzione dell'effrazione erano simili a quelle abitualmente applicate da A.________ (uso di un attrezzo rinvenuto in loco o di un cacciavite che portava con sé) e l'accertamento per il quale un piccone era stato utilizzato anche per commettere due altri furti, da lui ammessi. La Corte cantonale ha nondimeno rilevato che, per quanto bassa, la probabilità che un'abitazione venga visitata la stessa sera da due malfattori diversi, a fronte di elementi concreti e plausibili, non può essere esclusa. A maggior ragione nel caso concreto, ove si fosse considerato che il furto poteva essere stato commesso nell'arco di tre giorni, segnatamente fra le 14.45 del 4 aprile e le 09.00 del 7 aprile, nell'unico appartamento terminato ed abitato di un cantiere ancora aperto, in una zona discosta e discreta. La precedente istanza ha inoltre rilevato che tracce di DNA di A.________ erano state rinvenute sul manico di un piccone, ma non su una smerigliatrice, circostanza che confermava la versione dell'imputato, tenuto altresì conto ch'egli non aveva usato i guanti. Ha altresì accertato che la smerigliatrice e la relativa prolunga non erano state sottratte dal cantiere della C.________SA, deducendone che l'autore del furto non aveva quindi agito con l'ausilio di strumenti trovati per caso sul posto, portandoseli invece appositamente appresso. Ha ritenuto che questa circostanza dimostrava come il ladro sapesse che nell'appartamento avrebbe trovato una cassaforte. Ora, nella fattispecie, non poteva essere preteso che l'imputato sapesse dell'esistenza della cassaforte, visto che non conosceva l'abitazione né i suoi occupanti ed essendo accertato ch'egli sceglieva i suoi obiettivi a caso, sincerandosi solo che all'interno non vi fosse nessuno. In quell'occasione, il modus operandi divergeva inoltre da quello abitualmente usato dall'imputato, che non aveva mai usato smerigliatrici o altri apparecchi simili, e che si era sempre limitato ad entrare nelle abitazioni scassinando le vie d'accesso con un cacciavite o con attrezzi rinvenuti sul posto. Secondo la Corte cantonale, a questi elementi, che deponevano a favore dell'estraneità di A.________ al furto, occorreva poi aggiungere il carattere anomalo della sottrazione di quadri, refurtiva per lui poco attrattiva, siccome difficile da trasportare oltre confine e da smerciare. I giudici cantonali hanno infatti rilevato essere notorio che i furti di opere d'arte avvengono di regola su commissione e non sono praticamente mai improvvisati, mentre nella fattispecie l'imputato non aveva esperienza in materia, né aveva contatti con persone che disponevano delle competenze e delle conoscenze necessarie per piazzare una simile refurtiva. Hanno inoltre considerato che i sei quadri sottratti, con le loro cornici ottocentesche, formavano nell'insieme un pacchetto voluminoso, impossibile da nascondere nell'auto di piccole dimensioni usata dall'imputato, che doveva necessariamente passare la frontiera. La CARP ha infine ritenuto inconciliabile con la figura dell'imputato il fatto che nella cassaforte fosse stato lasciato un piccolo Vreneli d'oro, oggetto di sicuro interesse per qualsiasi rapinatore occasionale e in particolare per A.________, che non disdegnava nemmeno oggetti di scarso valore. Ha quindi concluso, in virtù del principio "in dubio pro reo", che non sussistevano elementi sufficienti per ritenere che era stato l'imputato a commettere il furto e lo ha quindi condannato solo per il tentativo.
 
2.3 Il ricorrente rimprovera alla CARP di essere incorsa nell'arbitrio per non avere tenuto conto di tutti gli elementi disponibili, omettendo in particolare di considerare che tracce di DNA dell'imputato sono state rinvenute non soltanto sul manico del piccone, ma anche su una mazza asportata dal cantiere vicino.
 
Certo, la sentenza impugnata indica quale attrezzo su cui sono state rinvenute tracce del DNA di A.________ unicamente il piccone. Non è tuttavia contestato che l'imputato ha riferito di avere toccato diversi oggetti sparsi sul pavimento. L'aspetto determinante per il giudizio è piuttosto costituito dal fatto che, diversamente da quanto è stato il caso per altri attrezzi, nessuna traccia di DNA dell'imputato è stata rilevata sulla smerigliatrice usata per aprire la cassaforte. Secondo la CARP, ciò non sarebbe logicamente ipotizzabile se il furto fosse stato commesso dall'imputato, il quale ha agito senza i guanti, lasciando delle tracce di DNA appunto sul piccone. L'accertamento secondo cui sue tracce di DNA si troverebbero anche sul manico di una mazza non muterebbe le conclusioni della CARP e non è quindi decisivo per l'esito del giudizio (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF).
 
2.4 Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale non avrebbe valutato compiutamente la credibilità di A.________, dando per buone le sue dichiarazioni rese "per la prima volta" al dibattimento di appello. Al riguardo, il ricorrente si limita a mettere in dubbio l'attendibilità di A.________, senza tuttavia sostanziare arbitrio alcuno e senza indicare in quale misura l'imputato avrebbe rilasciato dichiarazioni manifestamente contraddittorie. D'altra parte, la versione secondo cui altri ladri erano entrati in azione prima del suo arrivo non è stata resa dall'imputato per la prima volta in occasione del dibattimento di secondo grado, ma è stata riferita già durante l'istruzione dinanzi al PP ed è stata semplicemente ribadita in sede dibattimentale. Il fatto che in un primo tempo l'imputato abbia del tutto negato di essere penetrato nell'abitazione non basta a fare ritenere arbitrari gli accertamenti della CARP, basati su una valutazione complessiva degli elementi disponibili.
 
2.5 Secondo il ricorrente, le spiegazioni dell'imputato riguardo al ritrovamento della traccia del suo DNA rasenterebbero l'incredibile. A suo dire, solo l'autore del furto avrebbe potuto rammentarsi, a oltre due anni dai fatti, l'esistenza di un piccone all'interno di un'abitazione in cui regnava un completo disordine. Il ricorrente rimarca che l'imputato ha precisato soltanto al dibattimento dinanzi alla CARP di avere trovato il piccone sulle scale e di averlo spostato per poter passare, mentre in precedenza, davanti al magistrato inquirente, aveva semplicemente riferito di avere toccato e spostato tutto quello che aveva visto sul pavimento. Si tratterebbe di dichiarazioni non credibili, addotte da A.________ allo scopo di giustificare la sua presenza nell'abitazione e il ritrovamento delle tracce del suo DNA sul piccone, accolte acriticamente dalla Corte cantonale.
 
Con queste argomentazioni, il ricorrente mette genericamente in dubbio la credibilità dell'imputato, ma non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando in modo conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF perché si fonderebbero su accertamenti di fatto manifestamente insostenibili e quindi arbitrari (cfr., su queste esigenze, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Non è comunque di per sé insostenibile ritenere che l'imputato possa essersi rammentato dell'esistenza del piccone, tanto più che la circostanza gli è stata richiamata proprio dal magistrato inquirente, che gli aveva esplicitamente contestato l'accertamento di tracce di DNA sull'attrezzo (cfr. verbale d'interrogatorio del 23 febbraio 2011). D'altra parte, le dichiarazioni dell'imputato al dibattimento di secondo grado non contrastano con quelle rilasciate in precedenza dinanzi al PP, potendo costituire una precisazione delle stesse.
 
2.6 Il ricorrente sostiene che la precedente istanza sarebbe incorsa nell'arbitrio, per avere ritenuto che il mancato ritrovamento di tracce biologiche di A.________ sulla smerigliatrice esclude che sia stato lui a sottrarre dal vicino cantiere gli attrezzi utilizzati per lo scasso. Rileva che, in realtà, la polizia scientifica non ha potuto eseguire prelievi di natura biologica sulla smerigliatrice, siccome era imbrattata dalla polvere.
 
È tuttavia incontestato che non vi sono agli atti accertamenti circa l'esistenza di tracce di DNA di A.________ sulla smerigliatrice, sicché non può essere addebitato alla CARP arbitrio per essersi riferita al mancato rinvenimento di tracce biologiche dell'imputato sull'attrezzo. Di conseguenza, fondandosi su tale constatazione e sul fatto che l'imputato non indossava i guanti quando è entrato nell'appartamento, la Corte cantonale ha ritenuto in modo sostenibile che, nella misura in cui l'ipotesi accusatoria prevedeva che il ladro avesse sottratto piccone e smerigliatrice dal cantiere vicino e li avesse portati con sé e utilizzati sia per entrare nell'appartamento sia per aprire la cassaforte, il mancato ritrovamento di sue tracce biologiche sulla smerigliatrice escludeva che a sottrarli fosse stato lui.
 
2.7 Il ricorrente ritiene non condivisibile, siccome non corroborata da indizi, l'argomentazione della CARP secondo cui, considerato che la smerigliatrice non è stata sottratta dal cantiere vicino, l'autore del furto non ha agito con l'ausilio di strumenti trovati per caso in loco, ma con utensili che si è portato appositamente appresso. Sulla base di questa circostanza, la Corte cantonale ha poi ritenuto dimostrato che il ladro sapeva che nell'appartamento avrebbe trovato una cassaforte. Ciò non poteva tuttavia essere preteso da A.________, visto che non conosceva né l'abitazione né i suoi occupanti ed essendo accertato ch'egli sceglieva i suoi obiettivi a caso, premurandosi unicamente di verificare che all'interno non vi fosse nessuno.
 
Al riguardo, il ricorrente adduce che il fatto secondo cui nessuna delle ditte presenti sul cantiere ha lamentato la sparizione della smerigliatrice sarebbe insufficiente per operare una simile deduzione. Rileva che pure in occasione di un altro furto A.________ aveva lasciato sul posto un piccone di provenienza ignota e sostiene che l'imputato avrebbe anche potuto andare a recuperare la smerigliatrice dopo avere scoperto la cassaforte. Con queste argomentazioni il ricorrente si limita ad esporre una propria valutazione, diversa da quella ritenuta dalla Corte cantonale, senza tuttavia sostanziarne l'arbitrio. Premesso che l'accertamento secondo cui la smerigliatrice non proveniva dal vicino cantiere non è messo seriamente in discussione dal ricorrente né risulta manifestamente in contrasto con gli atti, il ricorrente, disattende che, a sostegno dell'estraneità di A.________ al reato, la CARP ha pure tenuto conto delle modalità del furto, inabituali per lui, che non aveva mai fatto uso di smerigliatrici o altri apparecchi simili, né aveva mai aperto casseforti di quel genere.
 
2.8 Il ricorrente reputa arbitraria la considerazione della CARP secondo cui i calcoli statistici sono irrilevanti nella fattispecie, potendosi ammettere, anche se la probabilità è bassa, che un'abitazione venga visitata lo stesso giorno da due diversi malviventi: tanto più che in concreto vi era un arco temporale di tre giorni entro il quale situare la commissione del furto. Sostiene che il ragionamento della prima Corte, che ha fatto capo a simili calcoli, era privo di arbitrio e poteva avere quantomeno carattere indicativo.
 
Ora, solo il giudizio dell'ultima istanza cantonale costituisce l'oggetto dell'impugnativa e il ricorrente deve quindi dimostrare l'arbitrio nella valutazione operata dalla CARP, che non è ravvisabile nel semplice fatto che anche l'apprezzamento dei primi giudici avrebbe potuto essere sostenibile. La CARP aveva infatti un potere cognitivo pieno e non era quindi tenuta a vagliare il ragionamento della prima Corte sotto il profilo limitato dell'arbitrio (cfr. art. 398 cpv. 2 e 3 CPP). In ogni modo, tenuto conto del fatto che il furto poteva essere stato commesso nell'arco di quasi tre giorni, le considerazioni della CARP riguardo alla possibilità che l'abitazione sia stata visitata da due ladri diversi sono scevre di arbitrio.
 
2.9 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere ritenuto a torto di scarso interesse per l'imputato il furto di quadri. Questi sarebbe infatti un ladro incallito, che avrebbe logicamente e coerentemente cercato di recuperare tutto quanto poteva avere un valore pecuniario importante. Ritiene irrilevante il fatto che l'imputato non sapesse distinguere una crosta da un'opera d'arte e ch'egli sia stato definito praticamente analfabeta, essendo per contro determinante la sua consapevolezza del valore degli oggetti, nonché la sua conoscenza del mondo del lusso e delle marche. Il ricorrente contesta che i quadri fossero difficili da occultare e da trasportare, rilevando che gli imputati circolavano anche con camper e con altre autovetture non necessariamente di piccole dimensioni.
 
La Corte cantonale ha accertato che erano stati rubati anche sei quadri dalle dimensioni massime di 60 x 90 cm, che, tenuto conto delle caratteristiche delle cornici tipiche del periodo dei dipinti (tra la metà e la fine dell'ottocento), formavano un volume non indifferente. Ha inoltre accertato che l'imputato doveva necessariamente passare la frontiera, non aveva contatti con persone che disponevano di competenze e conoscenze per piazzare una simile refurtiva e non aveva mai rubato dipinti prima. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio conformemente alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. La scarsa formazione dell'imputato emerge dalla sua situazione personale e non è stata constatata dalla CARP in chiaro contrasto con gli atti. D'altra parte, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, non è stato accertato che l'imputato utilizzava un camper per commettere i furti, né in particolare che ha utilizzato un simile veicolo in occasione del tentativo qui in esame. Sulla base degli esposti accertamenti la Corte cantonale poteva quindi ritenere in modo sostenibile che il furto di quadri appariva anomalo nella carriera dell'imputato e che questo tipo di refurtiva, a prescindere dal suo valore, poteva rivestire per lui una scarsa attrattiva segnatamente per i rischi e le difficoltà legati al loro trasporto oltre confine a bordo di autovetture e al loro successivo smercio.
 
2.10 Riguardo al furto di V.________ ai danni di D.________, la precedente istanza, che ha eseguito una valutazione complessiva degli elementi disponibili, ha infine pure ritenuto inconciliabile con la figura dell'imputato il fatto che nella cassaforte sia stato lasciato un piccolo Vreneli d'oro. Al riguardo ha rilevato che, per quanto piccolo, si trattava di un oggetto di sicuro interesse per qualsiasi rapinatore occasionale e a maggior ragione per A.________, che non disdegnava nemmeno oggetto di scarso valore. Con queste considerazioni, il ricorrente non si confronta e non ne sostanzia quindi l'arbitrio.
 
3.
 
3.1 Il ricorrente contesta pure il proscioglimento di A.________ riguardo al furto commesso ai danni di E.________ a W.________, tra il 29 e il 30 agosto 2008, dove pure sarebbe stato preceduto da un altro ladro.
 
3.2 In merito a questo evento, la CARP ha accertato che l'imputato è effettivamente entrato nell'abitazione con l'intenzione di commettere un furto. Ha riconosciuto che, in concreto, il breve tempo in cui l'appartamento è rimasto incustodito (dalle 20.05 del 29 agosto 2008 alle 00.10 del giorno seguente) induceva in base all'esperienza della vita a nutrire forti perplessità sulla tesi del ladro sconosciuto che l'avrebbe preceduto. Ha nondimeno ritenuto che numerosi elementi deponevano per l'estraneità di A.________ anche a questo furto. Innanzitutto, il fatto che pure in questa occasione, per tentare di scassinare la cassaforte, è stata usata una smerigliatrice che, come visto, l'imputato non aveva mai posseduto né utilizzato. Secondo la Corte cantonale, sarebbe del resto contrario ad ogni logica che l'imputato si sia procurato una nuova smerigliatrice dopo averne abbandonata una pochi mesi prima nell'appartamento di V.________. Né si poteva scordare che le modalità del tentativo di apertura della cassaforte erano estranee al modo di agire dell'imputato, che non si serviva mai di un simile attrezzo. A favore dell'estraneità dell'imputato, la CARP ha considerato anche il fatto che dall'abitazione di W.________ è pure stato sottratto un fucile, che comportava un rischio accresciuto nel passaggio della frontiera e non era di grande utilità per l'imputato, il quale non usava armi per compiere i suoi reati. Ha poi ritenuto la credibilità di A.________ rafforzata dal fatto che egli ha ammesso liberamente il tentativo di furto, nonostante la mancanza di sue tracce biologiche nell'appartamento, ed ha infine rilevato che, se fosse riuscito nel suo intento, l'imputato non aveva un particolare interesse a negarlo visto che, in quell'occasione, la refurtiva non aveva un valore particolare e la pena non sarebbe stata influenzata in modo apprezzabile da tale ammissione. La CARP ha quindi prosciolto l'imputato dall'accusa di furto e da quella di danneggiamento, condannandolo, in relazione a questo episodio, solo per tentato furto e violazione di domicilio.
 
3.3 Il ricorrente ritiene tale conclusione arbitraria, adducendo che l'esistenza della smerigliatrice risulterebbe già nell'ambito del furto di V.________ e corrisponderebbe alla modalità operativa di A.________, che per accedere alle abitazioni e ai contenuti delle casseforti recupererebbe oggetti rinvenuti casualmente nei cantieri vicini o nelle immediate vicinanze, utilizzando ogni tipo di attrezzo. L'appropriazione del fucile sarebbe poi facilmente spiegabile con la lunga esperienza dell'imputato nel campo dei furti, che gli avrebbe di certo consentito di rivendere l'arma su un mercato illecito. Secondo il ricorrente, l'imputato negherebbe il furto proprio perché in quest'occasione avrebbe rubato anche un fucile.
 
Neppure con queste argomentazioni il ricorrente si confronta con i considerandi del giudizio impugnato spiegando, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, dove risiederebbe l'arbitrio, ma si limita ad esporre una propria interpretazione dei fatti accertati in sede cantonale. Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con la fattispecie o fondati su una svista manifesta (DTF 135 II 356 consid. 4.2.1; 134 I 140 consid. 5.4 e rinvii). Laddove ribadisce l'utilizzo di una smerigliatrice già nel furto di V.________, il ricorrente non tiene conto degli accertamenti e delle considerazioni esposte in quel contesto. Accennando per il resto in modo generico ad altri casi in cui sarebbero state forzate casseforti mediante attrezzi da cantiere, il ricorrente richiama semplicemente talune imputazioni contenute nell'atto di accusa, senza dimostrare che in quei casi sarebbero state utilizzate smerigliatrici.
 
4.
 
4.1 Il ricorrente contesta poi il proscioglimento dell'imputato riguardo al furto commesso ad X.________ il 5 febbraio 2009 ai danni di F.________.
 
4.2 In merito a questo episodio, la Corte cantonale ha riconosciuto che è stata accertata la presenza dell'imputato ad X.________ in un lasso di tempo compatibile con il furto, rilevando comunque che ciò non bastava a fondare l'accertamento secondo cui A.________ ne era l'autore. La circostanza provava semplicemente ch'egli aveva la possibilità di compiere il furto. La CARP ha pure accertato che la modalità di forzatura della porta finestra era compatibile con quella tipica dell'imputato, ma ha parimenti constatato che tale modalità era comune alla stragrande maggioranza dei ladri d'appartamento. Né poteva essere trascurato che gli imputati avevano spiegato la loro trasferta ad X.________ con una motivazione plausibile (frequentazione di un locale di scambisti), in ogni caso non destituita di verosimiglianza, considerate le loro abitudini sessuali e l'accertamento secondo cui quel giorno il locale era aperto. La Corte cantonale ha infine ritenuto irrilevante il fatto che l'imputato ha commesso tre furti in Ticino nei giorni seguenti, non vedendosi peraltro il motivo per cui egli doveva intestardirsi a negare questo furto, se ne fosse stato effettivamente l'autore, visto che aveva facilmente confessato gli altri tre. Ha quindi pronunciato il proscioglimento da questo reato pure in virtù del principio "in dubio pro reo".
 
4.3 Il ricorrente rimprovera alla CARP di avere aderito acriticamente alla versione degli imputati, che non avrebbero mai dichiarato prima del dibattimento di appello di essersi recati quel giorno ad X.________ per frequentare il suddetto locale. Sostiene, che in realtà A.________ negherebbe il furto per non coinvolgere la compagna.
 
Certo, lo scopo della trasferta ad X.________ non è stato precisato dagli imputati né in sede di istruttoria né al primo dibattimento, ma ciò non basta a sostanziare l'arbitrio della conclusione cui è giunta la CARP. Gli imputati hanno comunque sempre negato di avere commesso il furto e il ricorrente non mette in rilievo contraddizioni manifeste nelle dichiarazioni da loro rese nel corso del procedimento. D'altra parte, può tutto sommato essere comprensibile ch'essi abbiano avuto qualche reticenza ad esternare la frequentazione del locale di scambisti. In tale circostanza, tenuto conto sia delle loro abitudini sessuali sia del fatto che quel giorno il locale era aperto, è in modo sostenibile che la CARP ha ritenuto plausibile la motivazione della trasferta ad X.________ e non ha dato un peso decisivo al fatto che la spiegazione non era stata fornita prima. Dopo un'analisi globale ed oggettiva delle prove, la Corte cantonale poteva quindi, malgrado gli indizi a carico dell'imputato, nutrire dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza riguardo al furto litigioso.
 
Censure riguardanti B.________
 
5.
 
5.1 Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CARP, in concreto sarebbe sufficientemente accertata l'esistenza di un consolidato sodalizio criminale tra A.________ e B.________.
 
5.2
 
5.2.1 La CARP ha accertato che gli imputati hanno commesso tra l'11 e il 13 aprile 2009 un furto a Y.________ e un tentato furto a Z.________, per i quali B.________ era già stata condannata e in occasione dei quali quest'ultima ha effettivamente funto da palo, sorvegliando l'esterno delle abitazioni prese di mira e comunicando con il compagno per il tramite di una ricetrasmittente. Ha nondimeno rilevato che la provata partecipazione di B.________ a due furti non bastava a fondare l'accertamento di una collaborazione più ampia e consolidata nel tempo, tanto più che sotto il profilo temporale detti furti costituivano praticamente un solo episodio. La Corte cantonale ha ritenuto questa circostanza coerente con la versione dell'imputata, secondo cui quella partecipazione fu il frutto di un suo cedimento isolato alla richiesta del compagno, con il quale era entrata in Ticino per potere rimanere un po' con lui senza essere vista dai familiari, essendo la loro relazione in quel momento contrastata e ancora clandestina. Al riguardo, ha considerato tale versione coerente con quella di A.________, secondo cui essi, in quell'occasione, non entrarono in Svizzera con l'intenzione di commettere i due furti, l'idea essendo nata soltanto in un secondo tempo, siccome lui era rimasto senza soldi.
 
5.2.2 Il ricorrente richiama i verbali d'interrogatorio dell'imputata del 20 aprile 2009 dinanzi alla polizia e del 18 maggio 2009 dinanzi al Ministero pubblico, concernenti il procedimento per i due citati furti, conclusosi con la sua condanna. Rileva che dagli stessi risulterebbe l'esistenza di un accordo tra gli imputati sulla ripartizione del bottino, circostanza che confermerebbe l'esistenza del sodalizio professionale. Disattende che, in quei verbali, l'imputata ha però anche negato di essere entrata in Svizzera espressamente per rubare ed omette di considerare che la CARP in merito ha ravvisato una coerenza con la versione del compagno, richiamando le dichiarazioni rese da quest'ultimo in occasione dell'interrogatorio del 30 novembre 2010 dinanzi al PP. Il semplice riferimento ai citati verbali d'interrogatorio dell'imputata non basta quindi a sostanziare l'arbitrio delle considerazioni della CARP, basate anche sulla concordanza con la versione del compagno e sulla natura della loro relazione in quel momento. Tale coerenza è peraltro stata accertata dalla CARP in modo conforme agli atti, giacché le dichiarazioni degli imputati sul fatto che nell'aprile del 2009 essi non erano entrati in Svizzera espressamente per commettere i furti sono effettivamente concordi. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, l'imputata non ha esposto al dibattimento d'appello particolari novità su questo punto, né è incorsa in contraddizioni con quanto dichiarato in sede istruttoria dinanzi al PP.
 
5.3
 
5.3.1 La CARP ha inoltre accertato che al momento del fermo degli imputati al valico doganale, il 20 gennaio 2011, sull'auto intestata all'imputata sono stati rinvenuti, oltre a un paio di guanti arrotolati con all'interno una torcia, un cacciavite di grosse dimensioni, occultato nella scatola porta fusibili, e delle ricetrasmittenti: contrariamente a quanto era il caso per il cacciavite, quest'ultime non erano però nascoste. La Corte cantonale ha ritenuto questo dettaglio importante nella misura in cui poteva indicare una diversa "natura" dei due oggetti. Ha rilevato che se A.________ aveva nascosto il cacciavite per evitare che, in un controllo casuale, la polizia potesse rinvenire nella vettura un attrezzo che egli utilizzava per la sua attività illecita, acquistava corpo la tesi secondo cui quanto era stato lasciato in bella vista nell'abitacolo (e quindi anche le ricetrasmittenti) non era per lui legato ai furti. Secondo la CARP, al ritrovamento delle ricetrasmittenti non poteva pertanto essere attribuito solo il significato preteso dal PP e dai primi giudici, ma anche un significato contrario. Ha quindi considerato che il ritrovamento delle ricetrasmittenti non era un indizio di colpevolezza in quanto non era univoco. Ha altresì rilevato che, in simili circostanze, non poteva nemmeno essere passato sotto silenzio che A.________ aveva ripetutamente spiegato che i walkie talkie gli servivano per la sua attività di commercio di veicoli usati: in caso di acquisto, uno lo teneva lui e l'altro lo dava al conducente dell'auto acquistata, che poteva anche essere la compagna, in modo da potere comunicare senza spese. Questa spiegazione non era risibile e non poteva essere esclusa a priori, di modo che il ritrovamento delle due ricetrasmittenti non poteva andare a confortare la tesi secondo cui l'accertata collaborazione dei due imputati nei furti del 2009 non era un fatto isolato, ma la manifestazione di un sodalizio professionale più ampio e consolidato per cui i due agivano prevalentemente in coppia.
 
La CARP ha pure accertato che la circostanza secondo cui A.________ aveva, come da lui sempre preteso, un'attività autonoma indipendente dalla compagna era ammessa dal PP e dai primi giudici che avevano confermato l'impianto accusatorio. Essi avevano infatti condannato A.________ anche per una serie di furti commessi singolarmente o con terzi sconosciuti, ciò che smentiva la tesi del consolidato sodalizio professionale per la quale i furti venivano eseguiti a due, con l'uomo ad eseguire materialmente l'infrazione e la donna a fare il palo. La Corte cantonale ha infine richiamato il caso di un furto, in cui, secondo la denuncia redatta dalla polizia, una vicina aveva percepito due persone parlare all'interno dell'appartamento derubato: ciò contrasterebbe con la tesi del modus operandi con un esecutore e il palo.
 
5.3.2 Il ricorrente sostiene che la modalità dei furti dell'aprile 2009, per i quali B.________ è stata condannata, sarebbe uguale a quella che gli imputati si apprestavano ad attuare quando sono stati arrestati il 20 gennaio 2011. Ritiene che il rinvenimento degli oggetti nell'automobile, l'oscuramento delle luci della targa posteriore e le dichiarazioni degli imputati al riguardo fonderebbero il sospetto che quel giorno essi si apprestavano ad entrare in Svizzera allo scopo di perpetrare nuovi furti. Contesta che le ricetrasmittenti fossero "in bella vista" all'interno della vettura, trovandosi per contro in un astuccio rinvenuto dietro il sedile anteriore destro, e reputa non credibile la tesi secondo cui questi apparecchi servivano nell'ambito della professione di compravendita di veicoli, segnatamente per verificare il funzionamento delle luci, operazione che non si imporrebbe durante la circolazione su strada. Il ricorrente adduce inoltre che la presenza delle ricetrasmittenti non si giustificava comunque all'interno di quell'autovettura, dal momento che in ambito lavorativo A.________ utilizzava comunque un'altra automobile. Rimprovera alla CARP di non essersi confrontata con l'indizio dell'oscuramento delle luci della targa posteriore, la cui spiegazione da parte dell'imputato (evitare gli autovelox) sarebbe insostenibile. Ritiene parimenti arbitraria la deduzione tratta dalle dichiarazioni riferite agli agenti dalla vicina, non verbalizzata, riguardo alla presenza di due persone nell'appartamento derubato.
 
Laddove sottolinea il rinvenimento delle ricetrasmittenti nell'automobile, contestando che fossero "in bella vista" nell'abitacolo, il ricorrente disattende che ad essere stato considerato determinante dalla CARP non è tanto la loro manifesta visibilità, quanto piuttosto l'accertamento che, contrariamente a quanto era il caso per il cacciavite, gli altri oggetti non erano occultati in un nascondiglio all'interno del veicolo. Sulla base di questo accertamento, non censurato d'arbitrio conformemente agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la Corte cantonale ha quindi ritenuto in modo opinabile, ma non manifestamente insostenibile, che il dettaglio potesse indicare una diversa "natura" degli oggetti. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la CARP non ha d'altra parte accertato che le ricetrasmittenti servivano all'imputato per verificare il funzionamento dei fari dei veicoli acquisitati, ma ha esposto un'utilizzazione più generale nell'ambito di tale commercio, legata alla possibilità di scortare i veicoli comunicando senza grandi spese con i loro conducenti. In questa misura, dipartendosi da fatti diversi da quelli accertati e vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), la censura è inammissibile. Sostenendo poi che non vi sarebbero state ragioni che giustificavano la presenza delle ricetrasmittenti nell'autovettura interessata, siccome l'imputato utilizzava un'altra automobile per il lavoro, il ricorrente non spiega su quali atti fonda tale constatazione e disattende che la CARP ha pure accertato che il conducente dell'auto acquistata poteva essere anche la compagna. Nelle esposte condizioni, alla precedente istanza non può quindi essere rimproverato arbitrio, per non avere attribuito al ritrovamento delle ricetrasmittenti al momento del fermo il 20 gennaio 2011 un significato univoco quale indizio di colpevolezza e per non avere valutato tale elemento a sostegno di un consolidato sodalizio criminale tra gli imputati. Laddove rimprovera alla Corte cantonale di non essersi confrontata con la questione dell'oscuramento delle luci della targa posteriore, il ricorrente non spiega perché, considerate le suddette circostanze, questo aspetto permarrebbe rilevante per l'esito del giudizio (art. 97 cpv. 1 LTF) e per quali ragioni la spiegazione addotta dall'imputato (evitare il rilevamento dell'autovelox) sarebbe insostenibile.
 
Nella misura in cui critica la deduzione operata dalla CARP sulla base di quanto riferito da una vicina, che avrebbe sentito le voci di due persone all'interno di un appartamento svaligiato, la censura non è priva di pertinenza, ma non occorre esaminarla oltre. La Corte cantonale non ha infatti dato un peso decisivo a questo aspetto, che è peraltro stato esposto congiuntamente alla constatazione che in prima istanza A.________ era stato condannato anche per una serie di furti commessi singolarmente o con terzi sconosciuti, ciò che sminuiva la tesi del consolidato sodalizio criminale.
 
5.3.3 Il ricorrente rimprovera poi alla CARP di avere sminuito i precedenti penali dell'imputata, trascurando la rilevanza delle informative italiane di polizia, che riferirebbero di altri sospetti episodi di reati contro il patrimonio. Tali informative, il cui valore probatorio è stato considerato nullo dalla Corte cantonale, sono state prese in considerazione dai giudici di primo grado, che sulla loro scorta hanno accertato la provenienza dell'imputata da un ambiente tendenzialmente criminogeno. Ora, quand'anche si volesse dare per accertata una simile provenienza, la circostanza non dimostrerebbe ancora l'esistenza di un consolidato sodalizio criminale tra B.________ e A.________, in particolare con riferimento ai furti qui in discussione. A prescindere dall'esame della loro rilevanza, le citate informative non muterebbero quindi, su questo aspetto, l'esito del giudizio. Sul controllo di polizia avvenuto nel 2007 in Sardegna, la CARP si è peraltro espressa al considerando n. 13 del suo giudizio, con il quale il ricorrente non si confronta, in dispregio delle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
6.
 
6.1 Riguardo alla presenza dell'imputata in Svizzera, il ricorrente ribadisce ch'essa può essere accertata sulla base del rilevamento della posizione del telefono cellulare Motorola di colore rosa, che sarebbe stato in suo uso. Critica l'accertamento della CARP secondo cui gli imputati condividevano i telefonini, sostenendo ch'essi avrebbero in realtà tentato di confondere le carte dopo essersi resi conto dell'importanza di questo indizio. Il ricorrente adduce poi che dalle dichiarazioni di diversi testimoni risulterebbe come gli imputati erano sempre presenti insieme sul territorio svizzero, ciò che avvalorerebbe il sospetto ch'essi si trovassero in Ticino allo scopo di commettere furti.
 
6.2 La Corte cantonale ha accertato che, secondo i primi giudici, nel periodo dal 17 gennaio 2007 al 28 gennaio 2009 a nome dell'imputata risultavano ventidue notifiche di polizia in alberghi o campeggi ticinesi. Sempre secondo la prima Corte, dai controlli telefonici sui numeri trovati in possesso della donna, sono stati stabiliti tra il 21 novembre 2008 ed il 13 aprile 2009 ulteriori dieci periodi di soggiorno in Ticino, per un totale quindi di trentadue presenze, ridotte a ventiquattro contando solo quelle riferite al lasso di tempo in esame. La CARP ha ritenuto che le notifiche di polizia in alberghi o campeggi ticinesi costituivano prova della presenza dell'imputata in Ticino, mentre ciò non valeva per i collegamenti telefonici, ritenuto che gli imputati condividevano e si scambiavano i due cellulari di cui erano in possesso, circostanza confermata dalle deposizioni di A.________. Inoltre, dall'esame dei numeri registrati sulle due utenze, risultava che su entrambi i telefoni ve ne fossero alcuni riconducibili prettamente alla donna e altri connessi principalmente all'uomo. Ritenuto come il contenuto della rubrica collegasse entrambi i telefonini, occorreva concludere in applicazione del principio "in dubio pro reo" che tra A.________ e B.________ non vi era una regola precisa per l'assegnazione e l'utilizzo dei telefoni cellulari, che potevano trovarsi indistintamente nelle mani dell'uno o dell'altra. In tali circostanze, non sussistendo per la natura stessa del telefono cellulare (mobile e trasferibile senza alcuna difficoltà) alcun tipo di presunzione secondo cui il titolare ne è sempre il possessore e che dove si trova l'apparecchio si trova anche il proprietario, non era possibile fondare sul mero rilevamento della posizione del telefono la prova che l'imputata si trovasse dove si trovava il cellulare Motorola rosa.
 
La CARP ha inoltre rilevato che l'imputata aveva dichiarato di essere entrata in Svizzera più volte, anche senza il compagno. In alcune occasioni era giunta a bordo di un camper, con i suoi familiari (madre, padre, figli o sorella), soggiornando in campeggi o in parcheggi pubblici, e in altre occasioni per incontrarsi con degli amici, tra cui una donna (con cui intratteneva anche una relazione di natura sessuale) ed anche per frequentare, da sola o con il compagno, dei locali di scambisti (in particolare quello di U.________, gestito dal compagno di detta donna). La CARP ha inoltre rilevato che le trasferte in Ticino erano motivate anche dal desiderio di stare appartata con A.________, essendo la relazione con quest'ultimo inizialmente contrastata dai famigliari. Al proposito ha accertato che le dichiarazioni dell'imputata erano sostanzialmente confermate dalla madre e dalla citata donna. Ha altresì stabilito che l'amicizia con quest'ultima e l'assiduità della frequentazione trovavano conferma nella deposizione della madre e in quella dello stesso A.________, mentre la natura di tale relazione risultava chiaramente da uno scambio di messaggi SMS. La precedente istanza ha inoltre appurato che anche le dichiarazioni dell'imputata riguardo alle vacanze trascorse nei campeggi ticinesi risultavano confermate sia da quelle della madre sia dalle notifiche delle presenze, in cui non era per contro citato A.________. La Corte cantonale ha per finire accertato più di 26 presenze nel lasso di tempo incriminato (a fronte di 11 furti prospettati in occasione di 7 entrate in Svizzera), le quali potevano essere ricondotte a motivi che non avevano a che fare con i furti.
 
6.3 Il ricorrente non si confronta puntualmente con questi accertamenti e considerazioni, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF per quali ragioni sarebbero chiaramente in contrasto con gli atti e manifestamente insostenibili. Ribadisce che il telefono cellulare Motorola di colore rosa sarebbe stato usato in modo preponderante dall'imputata, limitandosi tuttavia a richiamare al riguardo alcuni stralci di verbali degli imputati e ad asserire genericamente che essi avrebbero volutamente tentato di confondere gli atti. Il ricorrente non indica però contraddizioni manifeste nelle loro versioni, disattendendo anzi che anche dagli stessi stralci da lui citati risulta ch'essi si scambiavano i cellulari e che questa circostanza è stata riconosciuta dall'imputata già nel suo interrogatorio del 20 aprile 2009 dinanzi alla polizia. Omette inoltre di considerare che in concreto la CARP ha pure accertato e tenuto conto del contenuto delle rubriche dei cellulari, che potevano effettivamente essere collegate ad entrambi gli imputati. Richiamando poi le deposizioni di alcuni testimoni, che hanno riferito di avere visto gli imputati assieme, il ricorrente non sostanzia l'arbitrio degli accertamenti della CARP, fondati su un complesso di elementi valutati globalmente, tenendo quindi conto anche di ulteriori fattori quali le dichiarazioni concordi della madre dell'imputata sui soggiorni a scopi di vacanza, la natura della relazione con l'amica e le notifiche delle presenze nei campeggi. Insufficientemente motivato su questi punti, il gravame non deve quindi essere esaminato oltre.
 
7.
 
La Corte cantonale ha per finire addotto che caduto l'accertamento fondamentale dell'esistenza di un consolidato sodalizio professionale tra gli imputati e assodato che la presenza della donna in Ticino poteva essere ricondotta ad una serie di motivi che nulla avevano a vedere con i reati commessi dal compagno, il semplice accertamento della sua presenza in Ticino in concomitanza con gli stessi non era di lunga sufficiente a fondare l'accertamento della sua partecipazione ai furti. Il ricorrente non mette di per sé in dubbio questa conclusione, con la quale non si confronta specificatamente con una motivazione rispettosa delle già citate esigenze. Non occorre pertanto esaminare le motivazioni addotte a titolo abbondanziale dalla CARP riguardo alle singole imputazioni addebitate all'imputata.
 
Conclusioni
 
8.
 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Non si prelevano spese a carico del ricorrente, che si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al gravame.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 giugno 2012
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Mathys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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