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Informationen zum Dokument  BGer 5D_89/2012  Materielle Begründung
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BGer 5D_89/2012 vom 06.06.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_89/2012
 
Sentenza del 6 giugno 2012
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Stato del Cantone Ticino,
 
rappresentato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 27 aprile 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con decisione 21 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di X.________ ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dallo Stato del Cantone Ticino per il pagamento di fr. 2'000.-- oltre spese esecutive (importo relativo a contributi di mantenimento arretrati a favore della figlia dell'escusso);
 
che con sentenza 27 aprile 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ avverso la decisione del Giudice di pace;
 
che la Corte cantonale ha giudicato la convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell'escusso, ratificata dalla competente commissione tutoria in virtù dell'art. 287 cpv. 1 CC, quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 3 (recte: n. 2) LEF;
 
che i Giudici cantonali hanno inoltre constatato la mancata invocazione da parte di A.________ delle eccezioni liberatorie previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF;
 
che secondo la Corte cantonale l'argomento dall'escusso secondo il quale egli non sarebbe in grado di saldare quanto preteso dal creditore procedente a causa della sua disperata situazione finanziaria costituisce un fatto nuovo inammissibile in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC e sfugge inoltre al potere di cognizione del giudice del rigetto;
 
che mediante ricorso 30 maggio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza 27 aprile 2012;
 
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF;
 
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
 
che in concreto il gravame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
 
che infatti il ricorrente non si confronta minimamente con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo, ma si limita a citare alcune norme costituzionali e a ribadire la sua incapacità di saldare quanto preteso dal creditore procedente a causa della sua difficile situazione finanziaria dovuta anche all'impossibilità di trovare un impiego;
 
che a questo stadio l'impossibilità di pagare il debito posto a fondamento della procedura esecutiva è in ogni modo irrilevante, essa potrà essere presa in considerazione dall'Ufficio di esecuzione nell'eventualità in cui il creditore procedente chieda la continuazione dell'esecuzione (v. art. 92 segg. LEF);
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 giugno 2012
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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