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Informationen zum Dokument  BGer 1C_229/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_229/2012 vom 25.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_229/2012
 
Sentenza del 25 maggio 2012
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
revoca della licenza di condurre,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 aprile 2012
 
dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che A.________, nato nel 1963, già interessato da provvedimenti iscritti nel 2003 e nel 2006 nel registro automatizzato delle misure amministrative, il 16 marzo 2010 ha provocato un incidente mentre guidava un autocarro;
 
che il 13 maggio 2011 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di due mesi, decisione confermata il 1° febbraio 2012 dal Consiglio di Stato poiché il provvedimento era ormai cresciuto in giudicato e l'insorgente non poteva scegliere a suo piacimento il periodo durante il quale scontare la revoca;
 
che con giudizio del 6 aprile 2012 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile un ricorso dell'interessato;
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di procedere a un nuovo apprezzamento dei fatti e a una nuova valutazione delle prove;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 497 consid. 3);
 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
 
che in concreto queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi formali posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale, segnatamente l'accertata tardività del ricorso sulla base della finzione secondo la quale un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario, poiché altrimenti il ricorrente potrebbe differire a suo piacimento i termini fissatigli, prassi illustrata dal giudice delegato e non censurata dal ricorrente;
 
ch'egli neppure critica la motivazione abbondanziale esposta nella decisione impugnata, secondo la quale già il ricorso proposto al Consiglio di Stato era improponibile, poiché diretto contro un mero provvedimento confermativo che ribadiva semplicemente la già pronunciata revoca di due mesi;
 
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3);
 
che nel caso di specie egli si limita semplicemente a criticare la valutazione dei fatti e l'apprezzamento delle prove posti a fondamento delle condanne pronunciate nel 2003, 2006 e 2010, senza confrontarsi con le citate motivazioni formali dell'impugnato giudizio;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
 
Losanna, 25 maggio 2012
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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