VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_348/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_348/2012 vom 23.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_348/2012
 
Sentenza del 23 maggio 2012
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Leuzinger, in qualità di giudice unica,
 
cancelliere Schäuble.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
F.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 marzo 2012.
 
Visto:
 
il ricorso del 25 aprile 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 26 marzo 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
 
lo scritto del 1° maggio 2012 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
 
la mancata reazione del ricorrente a questa comunicazione,
 
considerando:
 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe inesatto, incompleto o contrario al diritto (art. 97 cpv. 1 e 2 LTF),
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 23 maggio 2012
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice unica: Il Cancelliere:
 
Leuzinger Schäuble
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).