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Informationen zum Dokument  BGer 1B_217/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_217/2012 vom 16.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_217/2012
 
Sentenza del 16 aprile 2012
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
procedimento penale, decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 marzo 2012
 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 12 agosto 2011 A.________ ha sporto una denuncia contro diverse persone per favoreggiamento, abuso di autorità, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, corruzione attiva e altri reati in relazione al rilascio di una licenza edilizia;
 
che con decisione del 26 gennaio 2012 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere in mancanza degli elementi costitutivi dei prospettati reati;
 
che contro il decreto di non luogo a procedere il denunciante ha presentato l'11 febbraio 2012 un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, il 13 febbraio 2012 la CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo;
 
che il 16 febbraio 2012 il reclamante ha comunicato alla CRP di non volere emendare il gravame, ribadendone sostanzialmente il contenuto;
 
che con giudizio del 7 marzo 2012 la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo in applicazione dell'art. 385 cpv. 2 CPP;
 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la sua denuncia a un altro PP affinché statuisca nuovamente al riguardo;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
 
che già la Corte cantonale ha rilevato che il reclamo non rispettava le esigenze di forma e di motivazione, siccome il ricorrente si limitava sostanzialmente a polemizzare contro l'operato del magistrato inquirente;
 
che i giudici cantonali hanno quindi dichiarato irricevibile il gravame in applicazione dell'art. 385 cpv. 2 CPP;
 
che spettava in tale circostanza al ricorrente addurre perché la CRP avrebbe accertato in modo lesivo del diritto l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe rifiutata a torto di entrare nel merito del gravame (DTF 118 Ib 134 consid. 2);
 
che il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte cantonale, spiegando per quali ragioni il rifiuto di procedere all'esame di merito violerebbe l'art. 385 CPP;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 aprile 2012
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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