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Informationen zum Dokument  BGer 8C_203/2012  Materielle Begründung
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BGer 8C_203/2012 vom 27.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_203/2012
 
Sentenza del 27 marzo 2012
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Ursprung, Presidente,
 
cancelliere Schäuble.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
M.________ e F.________ A.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Cassa cantonale per gli assegni familiari
 
del Cantone Ticino,
 
Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assegno familiare (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 febbraio 2012.
 
Visto:
 
il ricorso del 3 marzo 2012 contro il giudizio del 6 febbraio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
 
lo scritto del 5 marzo 2012 con il quale, per ordine del Presidente, gli interessati sono stati informati che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali essi ritengono di poter chiedere un altro giudizio,
 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
 
la mancata reazione dei ricorrenti a questa comunicazione,
 
considerando:
 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega minimamente in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 27 marzo 2012
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Ursprung
 
Il Cancelliere: Schäuble
 
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