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Informationen zum Dokument  BGer 4D_17/2012  Materielle Begründung
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BGer 4D_17/2012 vom 22.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_17/2012
 
Sentenza del 22 marzo 2012
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di locazione, notifica di una citazione;
 
ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 10 febbraio 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con decisione 30 novembre 2011 il Pretore del distretto di Lugano ha accolto limitatamente a fr. 4'787.25 la petizione con cui B.________ aveva chiesto la condanna di A.________ al pagamento di fr. 11'386.40, per pretese derivanti da un contratto di locazione.
 
2.
 
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un appello con cui A.________ lamentava di non aver ricevuto la citazione all'udienza di dibattimento tenuta dal Pretore il 27 ottobre 2011 e a cui non aveva partecipato.
 
La Corte cantonale ha dapprima richiamato l'art. 138 cpv. 3 CPC secondo cui un invio giudiziario raccomandato, non ritirato dal destinatario, è considerato notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. L'autorità cantonale ha ritenuto quest'ultima condizione adempiuta in ragione della procedura svoltasi precedentemente innanzi al competente Ufficio di conciliazione. I Giudici cantonali hanno poi indicato che, se il destinatario non dimostra con verosimiglianza preponderante un comportamento errato degli impiegati postali, la giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che l'avviso di ritiro sia stato depositato nella relativa cassetta delle lettere. Essi hanno considerato che il convenuto, che non ha nemmeno formalmente contestato la ricezione di un tale avviso, non ha reso verosimile l'esistenza di circostanze da cui può essere dedotto che l'impiegato della posta, dopo la mancata consegna diretta della raccomandata, non abbia adempiuto le sue incombenze, omettendo di lasciare un avviso di ritiro. La Corte cantonale ha pertanto concluso che la citazione, contenuta nella raccomandata 22 settembre 2011 non ritirata, dev'essere considerata validamente notificata il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, motivo per cui il giudice di prime cure poteva, dopo la menzionata udienza di discussione a cui il convenuto non è comparso, decidere in base agli atti.
 
3.
 
Con ricorso del 22 febbraio 2012 A.________ postula che la decisione impugnata sia annullata, che la causa venga "messa nuovamente a ruolo" e che egli riceva un risarcimento di fr. 5'000.-- per danni morali. Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 6 CEDU, perché non ha potuto difendersi e insiste sul fatto di non aver ricevuto la convocazione all'udienza, né per via raccomandata né per posta semplice. Afferma inoltre che l'art. 138 CPC sarebbe incompleto, perché non prevede che l'atto giudiziario non ritirato sia spedito una seconda volta per posta semplice e perché l'avviso di ritiro non indicherebbe la natura dell'atto. Sostiene infine che la Corte di appello non gli avrebbe permesso di effettuare le sue indagini per dimostrare un disservizio postale, trasmettendogli il numero della raccomandata solo dopo la reiezione dell'appello.
 
4.
 
Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la presente causa è di natura pecuniaria. Atteso che il valore di lite di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF in controversie in materia di diritto di locazione per un ricorso in materia civile non è raggiunto, la decisione di appello può unicamente essere impugnata con un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
 
5.
 
Con un ricorso in materia costituzionale può solo essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sono stati violati dalla Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1). Giova inoltre ricordare che nel proprio giudizio il Tribunale federale si fonda sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF) e vi può unicamente derogare se tali accertamenti sono stati effettuati in violazione di diritti costituzionali, circostanza che dev'essere fatta valere con precisione dal ricorrente (DTF 133 III 439 consid. 3.2).
 
6.
 
Nella fattispecie il ricorrente non si confronta con la motivazione della decisione impugnata secondo cui quando, come nella fattispecie, è stato depositato un avviso di ritiro di una raccomanda nella cassetta delle lettere di un destinatario che deve aspettarsi una notificazione, questa è ritenuta avvenuta alla fine del termine di giacenza postale di 7 giorni. Egli fonda il suo gravame sulla mancata ricezione dell'atto di citazione all'udienza ed esprime considerazioni generiche su quello che reputa un equo processo, ma non spende una parola per contestare i predetti argomenti della Corte cantonale né formula alcuna ammissibile critica contro gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata. Giova aggiungere che, anche quando si lamenta dell'impossibilità di esperire le necessarie indagini su un preteso disservizio della posta (peraltro non riferito all'obbligo di lasciare un avviso di ritiro nella bucalettere quando la raccomandata non viene direttamente recapitata), il ricorrente nemmeno pretende di aver chiesto di consultare l'incartamento della causa e che tale richiesta sia stata rifiutata. In queste circostanze, il ricorso, manifestamente motivato in modo insufficiente, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF).
 
7.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 marzo 2012
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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