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Informationen zum Dokument  BGer 5A_466/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_466/2011 vom 24.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_466/2011
 
Sentenza del 24 febbraio 2012
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
Escher, Marazzi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Corinne Koller Baiardi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
protezione dell'unione coniugale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° giugno 2011 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.a A.________ e B.________ si sono sposati nel 2004. Dall'unione non sono nati figli. I coniugi si sono separati nell'estate del 2009.
 
A.b Adito da B.________ nel marzo 2010, con sentenza 30 marzo 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha regolato la vita separata dei coniugi, in particolare condannando il marito a versare un contributo alimentare mensile alla moglie di fr. 5'335.--; egli ha posto le spese di giudizio per cinque settimi a carico del marito e per il resto a carico della moglie, e ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.
 
B.
 
Adito dal marito in data 11 aprile 2011, il Tribunale di appello ne ha respinto il gravame con la qui impugnata sentenza del 1° giugno 2011, ponendo a carico dell'appellante le spese di giudizio ed un risarcimento di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili della seconda sede.
 
C.
 
Contro la sentenza di appello, A.________ (ricorrente) inoltra un ricorso in materia civile 7 luglio 2011, chiedendo la fissazione del contributo alimentare a favore di B.________ (opponente) a fr. 558.-- mensili, in subordine a fr. 1'867.--, nonché la messa a carico dell'opponente delle spese di prima istanza nella misura di sei settimi e dell'integralità delle spese giudiziarie di seconda sede. Postula infine la condanna dell'opponente al versamento di ripetibili.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 La sentenza impugnata con cui l'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) ha respinto un appello in materia di protezione dell'unione coniugale è una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 393 consid. 4) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore al limite di fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 LTF) previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Essa è pertanto suscettiva di un ricorso in materia civile. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) gravame, inoltrato dalla parte soccombente nella sede cantonale e titolare di un interesse degno di protezione a che la sentenza impugnata sia modificata (art. 76 cpv. 1 LTF, nel suo tenore in vigore a partire dal 1° gennaio 2011; v. art. 132 cpv. 1 LTF), è in linea di principio ammissibile.
 
1.2 Le pronunzie in cui vengono fissati i contributi alimentari in una procedura di misure di protezione dell'unione coniugale sono considerate decisioni cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.2). Giusta questa norma, contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 6). Censure insufficientemente motivate o una critica meramente appellatoria della sentenza impugnata sono inammissibili e non vengono esaminate (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.1). Per sostanziare convenientemente una censura di arbitrio (art. 9 Cost.), non è quindi sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 134 II 349 consid. 3), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare con un ragionamento preciso perché nel suo risultato il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4 con rinvii).
 
2.
 
2.1 Il Pretore - la cui argomentazione il Tribunale di appello ha confermato - ha stabilito i contributi alimentari a favore dell'opponente in applicazione della regola della suddivisione a metà dell'eccedenza. I Giudici cantonali hanno ricordato come in costanza di matrimonio resti applicabile il principio dell'art. 163 cpv. 2 CC, in virtù del quale il calcolo del contributo di un coniuge in favore dell'altro deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune. Certo, qualora non sussista più speranza alcuna di ricostituzione della coppia si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo (o solo parzialmente attivo) riprenda o aumenti un'attività retribuita al fine di sopperire da sé al proprio sostentamento; si può allora considerare di applicare per analogia i criteri dell'art. 125 CC. Ciò non implica tuttavia la rinuncia ad un calcolo fondato sulla suddivisione per metà dell'eccedenza. Nel caso concreto, secondo il Tribunale di appello non sono date le condizioni perché si debba esigere dall'opponente una ripresa dell'attività lavorativa né il ricorrente ha esposto quale attività la moglie, 58 anni compiuti al momento della separazione di fatto, avrebbe potuto svolgere e chi l'avrebbe impiegata.
 
2.2 Il ricorrente ribadisce essenzialmente che il matrimonio, nonostante i dubbi dei Giudici cantonali, è finito e che pertanto i Giudici ticinesi avrebbero dovuto applicare al caso concreto la giurisprudenza resa a proposito del contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC).
 
2.3 Giova innanzitutto ricordare che, conformemente alla giurisprudenza, anche qualora non si possa più seriamente contare sulla ripresa della comunione domestica, l'art. 163 CC rimane la causa dell'obbligo di mantenimento fra coniugi nell'ambito delle misure di protezione dell'unione coniugale (DTF 137 III 385 consid. 3.1).
 
Il gravame consiste essenzialmente nell'esposizione appellatoria della tesi ricorsuale. Nell'allegato redatto da un mandatario professionale non vi è la benché minima traccia di una censura di natura costituzionale; segnatamente la censura di applicazione arbitraria del diritto federale (art. 9 Cost.) non è sollevata neppure implicitamente.
 
Il ricorso non soddisfa dunque le suesposte esigenze formali e va dichiarato inammissibile (supra consid. 1.2).
 
3.
 
3.1 Un secondo tema riguarda il reddito da capitale che percepisce l'opponente. In appello, i Giudici cantonali hanno confermato il calcolo pretorile fondato sulla dichiarazione d'imposta 2008 della coppia, che aveva portato a considerare un montante di fr. 687.-- mensili, rilevando che la pretesa divergente ammissione dell'opponente a verbale si deve ad un'illazione del ricorrente, e che peraltro nella procedura di protezione dell'unione coniugale il giudice non è vincolato a dichiarazioni di qualsiasi natura rilasciate dalle parti.
 
3.2 Come già avanti al Tribunale di appello, il ricorrente ribadisce che il patrimonio dell'opponente le fornisce - per sua stessa ammissione - un reddito pari a fr. 15'000.-- all'anno rispettivamente fr. 1'250.-- mensili, e che dunque a torto sia stato considerato un importo inferiore. A suo dire, l'ammissione dell'opponente ha quale conseguenza che egli non era tenuto a provare il fatto (ossia il reale ammontare del reddito da sostanza), appunto incontestato; il Pretore, sprovvisto di potere inquisitorio in materia, sarebbe intervenuto "indebitamente". Intravvedendo nella decisione di appello un'applicazione anticipata dell'art. 262 del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), il ricorrente lamenta un accertamento dei fatti manifestamente inesatto ed una violazione del diritto federale intertemporale.
 
3.3 Anche in questo contesto il ricorrente non si avvale di alcuna violazione di diritti costituzionali. A ben vedere, sotto le spoglie della critica di un accertamento dei fatti inesatto egli censura in realtà l'applicazione del diritto processuale cantonale e del diritto federale intertemporale; lo fa tuttavia in termini squisitamente appellatori, senza neppure tentare di dimostrarne l'arbitrarietà.
 
Quanto alla presunta applicazione anticipata del CPC, la critica ricorsuale appare fondata su pura speculazione. Né è corretto qui parlare di violazione della massima dispositiva: al consid. 7 della sentenza impugnata il Tribunale di appello ha proceduto ad una interpretazione delle dichiarazioni delle parti all'udienza del 22 aprile 2010, sottolineando che il Pretore si è basato in ultima analisi sui dati fiscali del 2008, senza che il ricorrente abbia preteso in appello che questi dati fossero inattendibili o inveritieri o che l'accertamento del Pretore fosse erroneo. Si è pertanto nell'ambito dell'apprezzamento delle prove, non criticato dal ricorrente come arbitrario.
 
Infine, va rilevato che il ricorrente si limita a genericamente dissentire con i Giudici cantonali circa la non vincolatività delle dichiarazioni delle parti in sede di procedure di protezione dell'unione coniugale, senza motivare la propria posizione.
 
Insufficientemente motivate alla luce dei requisiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF (supra consid. 1.2), anche queste due ultime censure si appalesano inammissibili.
 
4.
 
In sede di conclusioni, il ricorrente postula una diversa ripartizione delle spese di giustizia di prima e seconda istanza. Non spende tuttavia una sola parola per spiegare in cosa e perché la fissazione e/o la messa a carico delle spese giudiziarie di prima e seconda istanza sia contraria ad un diritto costituzionale.
 
La relativa conclusione, immotivata, è pertanto inammissibile.
 
5.
 
Ne discende che il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, l'opponente non essendo stata invitata ad esprimersi in sede federale e non essendo pertanto incorsa in spese per la sede federale.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 febbraio 2012
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
La Cancelliera: Antonini
 
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