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Informationen zum Dokument  BGer 9C_1/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_1/2011 vom 22.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_1/2011{T 0/2}
 
Sentenza del 22 febbraio 2012
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
V.________, Italia, patrocinato
 
dall'avv. Luigi Potenza, Italia,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 18 novembre 2010.
 
Considerando:
 
che V.________, cittadino italiano residente in Italia, nato nel 1950, ha lavorato in Svizzera principalmente quale meccanico d'auto dal 1969 al 1985, solvendo regolari contributi all'AVS/AI,
 
che dopo il rimpatrio, da gennaio 1986 l'assicurato ha continuato a svolgere come indipendente la professione di meccanico d'auto a tempo pieno (48 ore alla settimana), riducendo progressivamente l'attività per asseriti motivi di salute, dapprima a 25 ore settimanali da agosto 2003 e poi a 10 ore da gennaio 2005,
 
che il 28 maggio 2004 l'interessato ha chiesto l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità svizzera lamentando segnatamente le conseguenze invalidanti di una "cardiopatia ipertensiva in iniziale fase dilatativa ipocinetica in attuale compenso e per esiti videolaparocolecistectomia",
 
che l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver valutato lo status valetudinario dell'interessato, ha respinto la domanda di prestazioni (decisione 17 giugno 2005 e decisione su opposizione 26 gennaio 2006),
 
che il Tribunale amministrativo federale per pronuncia 8 luglio 2007 ha parzialmente accolto il gravame e rinviato l'incarto all'UAIE per complemento istruttorio,
 
che l'amministrazione ha di conseguenza fatto esperire una perizia medica pluridisciplinare al Centro X.________ il quale - dopo aver sottoposto tra il 26, 27 e 28 febbraio 2008 V.________ a consulti di natura ortopedica, neurologica, cardiologica e pneumologica - ha evidenziato la diagnosi di lombalgia e cervicalgia cronica, tendinopatia della cuffia dei rotatori, contusione del piatto tibiale e lesione del menisco interno del ginocchio destro a seguito di una caduta nel febbraio 2008, asma bronchiale trattata e stabilizzata, sindrome da apnee ostruttive e da ipoapnee del sonno di grado moderato non trattato e cardiopatia ipertensiva con coronarie sane,
 
che l'UAIE, preso atto delle conclusioni peritali 2 maggio 2008 del Centro X.________ - attestanti una capacità lavorativa (ridotta, per diminuzione di rendimento, a causa delle limitazioni reumatologiche) dell'80% quale meccanico d'auto e senza restrizioni in una attività sostitutiva leggera - come pure dell'ulteriore copiosa documentazione agli atti, ha respinto la richiesta di prestazioni per carenza di invalidità pensionabile (decisione 19 agosto 2008),
 
che V.________ si è aggravato al Tribunale amministrativo federale censurando - a seguito di una motivazione "estremamente succinta" della decisione impugnata e per non aver ricevuto una copia della perizia pluridisciplinare come pure degli atti successivi - la violazione del suo diritto di essere sentito e chiedendo l'attribuzione di una rendita intera d'invalidità,
 
che con pronuncia 18 novembre 2010 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, ritenendo che la violazione del diritto di essere sentito fosse stata sanata in sede giudiziaria, che in base alla perizia pluridisciplinare del Centro X.________ egli non presentasse affezioni tali da determinare una incapacità lavorativa media di almeno il 40% e che, contrariamente a quanto preteso nel ricorso, la nuova decisione non fosse contraria alla sentenza di rinvio dell'8 luglio 2007, i cui considerandi, al di fuori di quello 9.2 espressamente richiamato nel dispositivo, avevano carattere meramente interlocutorio e non vincolante,
 
che il ricorrente è insorto al Tribunale federale al quale chiede, in accoglimento del gravame, il riconoscimento di una rendita d'invalidità e allega nuova documentazione medica,
 
che a motivazione del ricorso l'assicurato lamenta il fatto che con il giudizio qui impugnato i giudici di primo grado abbiano smentito quanto avevano statuito al consid. 8.2 della sentenza di rinvio in cui avevano ritenuto non più proponibile l'attività di meccanico d'auto a causa delle patologie esistenti,
 
che egli contesta inoltre la mancata applicazione del metodo straordinario di valutazione dell'invalidità e rileva che le condizioni di salute influenti sulla capacità di guadagno non sarebbero quelle accertate nella perizia pluridisciplinare, bensì quelle emergenti dalla lettera di dimissioni dell'Università degli studi di P.______ relativa al suo ricovero dal 2 al 5 novembre 2010 presso la Clinica neurologica,
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
 
che con decreto 8 marzo 2011 il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita ritenendo a un primo esame il gravame privo di probabilità di successo,
 
che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 e 28 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), i compiti del medico per l'accertamento del grado di invalidità e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353),
 
che, preliminarmente, la relazione medica 30 novembre 2010 del prof. S.________ della Clinica neurologica dell'Università degli studi di P.________ è posteriore alla resa del giudizio impugnato, motivo per cui essa non può essere considerata poiché il documento costituisce un inammissibile nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (Ulrich Meyer/Johanna Dormann, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF),
 
che l'istanza precedente ha accertato in modo vincolante per questa Corte (DTF 132 V 393 consid. 3.2. pag. 398) che il ricorrente presentava - almeno fino alla data determinante della decisione amministrativa in lite (19 agosto 2008), che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220) - una residua capacità lavorativa dell'80% nella sua attività di meccanico d'auto in proprio,
 
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto, ossia arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
 
che a nulla sussidia al ricorrente risollevare la censura secondo cui il Tribunale amministrativo federale avrebbe commesso un errore avendo messo in discussione il carattere, a suo dire, vincolante e passato in giudicato del consid. 8.2 della sentenza di rinvio dell'8 luglio 2007, trattandosi di una generica riflessione - ancorché inutilmente ambigua - atta a giustificare unicamente il rinvio degli atti per complemento istruttorio dopo che la documentazione medica raccolta era stata reputata insufficiente per determinarsi sul diritto alla rendita,
 
che - in contrasto con quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - il ricorrente nemmeno si confronta adeguatamente con la pronuncia impugnata e non spiega nelle debite forme perché e in quale misura il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto,
 
che in particolare l'insorgente non si è per nulla confrontato con le conclusioni della perizia pluridisciplinare del Centro X.________ limitandosi a una mera elencazione delle sue patologie, tratte da un documento peraltro inammissibile in questa procedura e che nemmeno esprime alcuna conclusione sotto l'aspetto della capacità lavorativa,
 
che le censure ricorsuali per il periodo entrante in linea di conto (28 maggio 2004 - 19 agosto 2008), nella misura in cui non si limitano a riprendere le obiezioni già mosse innanzi al Tribunale amministrativo federale e sufficientemente trattate da quest'ultimo, si esauriscono perlopiù in una inammissibile critica di natura appellatoria dell'accertamento compiuto dall'autorità giudiziaria inferiore conformemente alla giurisprudenza in materia,
 
che in ogni caso una diversa valutazione da parte del ricorrente non basta a rendere manifestamente inesatto l'apprezzamento dell'istanza precedente,
 
che nemmeno soccorre al ricorrente la doglianza secondo cui l'amministrazione e i primi giudici avrebbero commesso un errore per non aver applicato il metodo straordinario di valutazione dell'invalidità,
 
che va nuovamente ribadito al ricorrente che allorquando l'attività lavorativa abituale è esigibile - nella fattispecie in misura completa ancorché con una riduzione del rendimento del 20% -, l'applicazione del metodo straordinario per la valutazione dell'invalidità non presuppone né la considerazione dell'età della persona assicurata o del mercato del lavoro equilibrato, né il raffronto dei redditi ipotetici o il riferimento a salari comparativi nella medesima professione, né l'esame della fase iniziale dell'attività indipendente, il tasso dell'incapacità al lavoro corrispondendo al grado d'invalidità (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_947/2008 del 29 maggio 2009),
 
che infine la circostanza per cui il ricorrente sarebbe stato posto - con sentenza 24 ottobre 2007 del Tribunale di L.________, sezione del lavoro - al beneficio dell'assegno di invalidità dal 1° aprile 2007 non è determinante ai fini del presente giudizio, data la diversità delle disposizioni legali sull'invalidità e dei criteri per determinarla vigenti nei due Paesi e visto che anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità per una rendita svizzera si determina unicamente in base al diritto elvetico (DTF 130 V 253 consid. 2.4 pag. 257),
 
che in tali circostanze il ricorso, infondato, dev'essere respinto e la pronuncia impugnata confermata,
 
che le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 22 febbraio 2012
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Meyer
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
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