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Informationen zum Dokument  BGer 5A_135/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_135/2012 vom 16.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_135/2012
 
Sentenza del 16 febbraio 2012
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________Sagl,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________GmbH,
 
patrocinata dallo Studio legale Schai & Vultier,
 
opponente,
 
Ufficio di esecuzione di Lugano,
 
via Bossi 2a, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
comminatoria di fallimento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 gennaio 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Considerando:
 
che il 23 dicembre 2011 A.________Sagl ha presentato un ricorso contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 15 dicembre 2011 nell'esecuzione promossa nei suoi confronti da B.________GmbH;
 
che con sentenza 31 gennaio 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il predetto ricorso;
 
che secondo la Corte cantonale A.________Sagl non può prevalersi della pretesa mancata notifica della decisione di rigetto della sua opposizione al precetto esecutivo, atteso che il principio della buona fede le imponeva, al momento della ricezione della comminatoria di fallimento, di informarsi presso l'Ufficio di esecuzione allo scopo di ottenere una copia della decisione di rigetto e di eventualmente inoltrare un ricorso contro la stessa (v. sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011 consid. 3.3.3), ciò che essa non risulta aver fatto;
 
che a mente dei Giudici cantonali la decisione del 7 novembre 2011 del Bezirksgericht Meilen (Canton Zurigo) di rigetto dell'opposizione deve pertanto essere considerata validamente esecutiva (come si evince anche dall'attestazione di crescita in giudicato apposta sulla decisione in questione);
 
che sempre secondo la Corte cantonale le censure relative alla fondatezza del credito posto a fondamento della procedura esecutiva esulano dalla competenza dell'autorità di vigilanza e avrebbero dovuto essere fatte valere davanti al giudice civile;
 
che con un ricorso in materia civile dell'8 febbraio 2012 A.________Sagl impugna la sentenza 31 gennaio 2012 dinanzi al Tribunale federale;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
 
che infatti nel suo gravame la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata e non critica gli argomenti addotti dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata a sostegno della reiezione del suo ricorso, ma si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti e a contestare la fondatezza del credito;
 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 16 febbraio 2012
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
La Cancelliera: Antonini
 
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