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Informationen zum Dokument  BGer 5D_132/2011  Materielle Begründung
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BGer 5D_132/2011 vom 07.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_132/2011
 
Sentenza del 7 febbraio 2012
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
Marazzi, Herrmann,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Canton Berna,
 
rappresentato dall'Ufficio esecuzioni di Berna-Mittelland, Dienststelle Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 7 giugno 2011 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.a Il Canton Berna ha escusso A.________ per il pagamento di complessivi fr. 332.--, importo corrispondente alle spese esecutive poste a suo carico con decisioni 13 maggio 2009 e 29 luglio 2009 dell'Ufficio esecuzioni di Berna-Mittelland. Con istanza 15 luglio 2010, il Canton Berna ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Carona il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escussa.
 
A.b A.________ ha chiesto, il 12 settembre 2010, il rinvio ("annullamento") dell'udienza di contraddittorio fissata dal Giudice di pace per il 23 settembre 2010. Con ordinanza 17 settembre 2010, notificata per posta raccomandata lo stesso giorno, il Giudice di pace ha respinto tale richiesta di rinvio.
 
A.________ non ha preso parte all'udienza di contraddittorio del 23 settembre 2010, cosicché il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo e l'assenza di valide eccezioni, ha definitivamente rigettato l'opposizione con sentenza 24 settembre 2010.
 
B.
 
La Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con la sentenza qui impugnata 7 giugno 2011, rigettato il ricorso per cassazione introdotto da A.________ in data 14 ottobre 2010.
 
C.
 
Con ricorso 2 agosto 2011, A.________ (ricorrente), chiede l'annullamento della sentenza della Corte suprema ticinese ed il rinvio della causa al competente Giudice di pace affinché le sia garantito l'esercizio del proprio diritto di essere sentita.
 
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura (DTF 134 III 141 consid. 2). Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Nel presente caso, il valore di lite richiesto per il ricorso in materia civile non è manifestamente raggiunto; né la ricorrente pretende sollevare una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che la parte ricorrente deve allegare e dimostrare (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 115 consid. 1.1). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF (sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III 315) è allora dato. È inoltre tempestivo (art. 117 e art. 100 cpv. 1 LTF, art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), emana da un'ultima istanza cantonale (art. 114 e art. 75 cpv. 1 LTF) che ha deciso su ricorso (art. 114 e art. 75 cpv. 2 LTF) ed è inoltrato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore, uscendone soccombente (art. 115 LTF). Esso appare pertanto di principio ammissibile.
 
1.2 Il ricorrente che solleva avanti al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale deve indicare con precisione quale diritto fondamentale egli ritenga violato, e spiegare fondatamente in cosa consista tale violazione. Il Tribunale federale è abilitato a riesaminare la pretesa violazione di un diritto fondamentale unicamente nella misura in cui una tale censura sia stata sollevata e motivata in termini precisi nel gravame (art. 117 e art. 106 cpv. 2 LTF combinati; DTF 133 III 439 consid. 3.2; sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 135 III 315).
 
2.
 
2.1 In primo luogo, la ricorrente lamenta il mancato rinvio dell'udienza avanti al Giudice di pace, che le ha precluso la possibilità di difendersi convenientemente. Ella ammette invero che era sul posto (ovvero nei locali della Giudicatura di pace), ma ritiene che non avendo ricevuto l'ordinanza con la quale il Giudice di pace respingeva la sua domanda di rinvio dell'udienza, e non avendo con sé la documentazione da produrre, il suo rifiuto di partecipare al dibattimento era giustificato. Censura una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell'art. 84 del codice di procedura civile ticinese (CPC/TI).
 
2.2 Il Tribunale di appello ha respinto la censura con l'argomento che la ricorrente aveva postulato un rinvio dell'udienza. Per costante giurisprudenza incombeva pertanto a lei farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della sua richiesta di annullamento dell'udienza. Non avendolo fatto, l'assenza all'udienza è imputabile solo a lei.
 
2.3 La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati in primo luogo dalla legislazione processuale cantonale (ancora applicabile alla fattispecie, v. art. 404 cpv. 1 CPC), la cui applicazione è controllata dal Tribunale federale sotto il profilo dell'arbitrio e della disparità di trattamento: solo quando le disposizioni cantonali appaiono insufficienti, trovano diretta applicazione i principi dedotti dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che costituiscono una garanzia sussidiaria minima, sul cui rispetto il Tribunale federale si pronuncia con piena cognizione (DTF 126 I 15 consid. 2a; 124 I 49 consid. 3a con rinvii).
 
Questo disposto costituzionale assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che modifica a suo scapito la situazione giuridica e comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 270 consid. 3.1; 127 I 54 consid. 2b). Il diritto non è tuttavia assoluto: la parte che per propria colpa non partecipa ad un'udienza debitamente fissata non può avvalersi di una violazione del proprio diritto di essere sentita (sentenze 5P.292/2006 del 1° settembre 2006 consid. 3.2 in fine; 1P.71/2004 del 14 aprile 2004 consid. 1, in SJ 2004 I pag. 433).
 
2.4 La ricorrente si appella all'art. 84 dell'abrogato CPC/TI, applicabile temporalmente in virtù dell'art. 404 cpv. 1 CPC, che garantisce alle parti il diritto al contraddittorio, a sua volta un aspetto particolare del più ampio diritto costituzionale di essere sentito. La ricorrente non pretende tuttavia che le garanzie offerte dalla norma processuale ticinese oltrepassino le garanzie costituzionali, sicché occorre unicamente verificare se in concreto siano adempiuti i requisiti minimi desumibili direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 126 I 15 consid. 2a con rinvii; sentenza 1P.203/2003 del 14 luglio 2003 consid. 2.1, in RtiD 2004 I pag. 157).
 
2.5 A ben guardare, il Giudice di pace non ha rifiutato l'udienza di contraddittorio, ma si è soltanto opposto al suo ulteriore rinvio, respingendo l'istanza inoltrata dalla ricorrente. La problematica del diritto di essere sentito si pone pertanto nel particolare contesto del rinvio di un'udienza. Come ha rettamente osservato il Tribunale di appello, la questione è retta dall'art. 136 CPC/TI. Ora, la ricorrente non censura un'arbitraria applicazione dell'art. 136 CPC/TI, sicché in questo punto il gravame appare di dubbia ammissibilità.
 
Comunque sia, la giurisprudenza cantonale all'art. 136 CPC/TI (menzionata dal Tribunale di appello nella sentenza impugnata) stabilisce che è compito di colui che chiede l'annullamento di un'udienza farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della sua richiesta qualora non giunga in tempo una risposta utile. Alla stessa conclusione è giunto il Tribunale federale esaminando la portata dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (supra consid. 2.3 in fine). Ora, incontestato in fatto che non solo l'ordinanza 17 settembre 2010 di rifiuto del rinvio dell'udienza è stata regolarmente notificata alla ricorrente (che ne ha inspiegabilmente ritardato la presa in consegna fino al giorno dopo l'udienza), ma anche che la ricorrente nulla ha intrapreso per verificare tempestivamente presso l'ufficio del Giudice di pace quale esito la sua richiesta avesse avuto, va concluso che l'esclusiva responsabilità per non aver potuto esporre i propri argomenti in sede di contraddittorio cade sulle spalle della sola ricorrente. Così stanti le cose, la decisione del Giudice di pace di svolgere l'udienza di contraddittorio in assenza della ricorrente non configura una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
 
2.6 La censura va respinta nella misura della sua ammissibilità.
 
3.
 
Una seconda censura della ricorrente concerne la validità dell'attestato di forza di cosa giudicata 22 febbraio 2010 prodotto dal qui opponente, che ella definisce abusivo ed illegale, contrario alle norme di procedura LEF ed in manifesto contrasto con i fatti.
 
Tuttavia, la ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale di appello secondo la quale tale censura era irricevibile già in sede di ricorso per cassazione, poiché nuova e fondata su mezzi di prova nuovi, e non riesce in ogni modo a dimostrare che la presa in considerazione del documento del 22 febbraio 2010 sia arbitraria.
 
La censura è inammissibile.
 
4.
 
Da quanto precede si evince che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 150.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 febbraio 2012
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
La Cancelliera: Antonini
 
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